Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
E. 2 Inoltrerà poi a questa Camera una nuova istanza di determinazione del modo di realizzazione della quota dell’escusso unitamente all’incarto ed eventuali proposte degli interessati.
E. 2.1 Tale informazione è necessaria per poter stabilire se vi è il rischio di una vendita della quota (all’asta) a vil prezzo ove il suo valore dovesse essere nettamente superiore alle pretese dei creditori pignoranti, ipotesi in cui si potrebbe scegliere la soluzione dello scioglimento della comunione con consecutiva liquidazione del patrimonio comune, a patto che il valore dell’attivo da realizzare giustifichi i tempi e i costi di una simile procedura (v. ad es. sentenza della CEF 15.2018.42 dell’8 giugno 2018, RtiD 2019 I 458 n. 68c, consid. 2) .
E. 2.2 È pertanto necessario retrocedere l’incarto all’UE affinché proceda a stimare il valore di realizzazione presumibile del fondo e a stabilire l’onere ipotecario effettivo attuale, interpellando i coeredi o direttamente la banca cui le pigioni versate dagli inquilini dello stabile sono stati ceduti. L’UE assegnerà quindi agli interessati un nuovo termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria pignorata, menzionando nel suo scritto il valore di stima del fondo, l’onere ipotecario effettivo e il valore di stima dell’interessenza d’PI
E. 2.3 Visto il carattere interlocutorio del giudizio odierno, non è indispensabile notificarlo agli interessati, che ne verranno a conoscenza con la nuova assegnazione di termine per presentare proposte concrete di realizzazione.
E. 3 Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2021.14
Lugano
30 agosto 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza10 febbraio 2021dallUfficio di esecuzione diBellinzona, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dellinteressenza spettante a
PI 2,RS-__________
nelleredità giacente fu PI 1 (2014), composta oltre allescusso PI 2di:
PI 3, IT-__________
nelleesecuzionin. __________ e __________promosse contro lescussoda:
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dallUfficio esazione e condoni, Bellinzona)
B.Avendo i creditori presentato le domande di vendita, lUE ha convocato tutti gli interessati a unudienza tenutasi il 2 dicembre 2020a norma dellart. 9 dellOrdinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC,RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazioneè potuta essere raggiunta, essendo presente solo RA 2 in rappresentanza del coerede e marito PI 3.
C.Il 16 dicembre 2020, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termineimpartito non è pervenuta allUE alcuna proposta.
D.Il 10 febbraio 2021 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione della quota ereditaria dellescusso, indicata in ½, a fronte di un valore di stima del fondo n. __________ RFD di __________ indicato in fr. 929'605. (stima ufficiale), preavvisando quale modo di realizzazione il pubblico incanto.
in diritto:1.Qualora, come sembra il caso nella fattispecie, lesistenza della comunione ereditaria e la quota parte dellescusso non siano contestate dai coeredi, lUfficio deve conformarsi alla procedura prevista dallODiC, convocando tutti gli interessati a unudienza diconciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulareproposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Lautorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa allasta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta lart. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
pronuncia: 1.Listanza è evasa nel senso che gli atti sono retrocessi allUfficio desecuzione di Bellinzona affinché proceda a ulteriori accertamenti nel senso del considerando 2.2.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Notificazione allUfficio di esecuzione, Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.