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15.2021.139

Ticino · 2022-04-01 · Italiano TI
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Esecuzione di tre sequestri fiscali. Momento del calcolo del minimo esistenziale del debitore

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.04.2022 15.2021.139

Esecuzione di tre sequestri fiscali. Momento del calcolo del minimo esistenziale del debitore

Incarto n. 15.2021.139 Lugano 1° aprile 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 10 dicembre 2021 di RI 1 (patrocinato dall’PA 1,) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano nell’esecuzione dei sequestri n. __________, __________ e __________ decretati nei confronti del ricorrente da Confederazione Svizzera, Berna Stato del Cantone Ticino, Bellinzona Comune di __________, __________ (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) ritenuto in fatto: A. Sulla scorta di tre decreti di sequestro del 30 novembre 2021, fondati su altrettante richieste di garanzia di stessa data, emessi nei confronti di RI 1 dalla Confederazione Svizzera (a garanzia dell’imposta federale diretta dal 2011 al 2018 e delle relative multe di complessivi fr. 640'000.– più interessi del 3% dal 1° dicembre 2021, oltre alle spese), dallo Stato del Canton Ticino (a garanzia dell’imposta cantonale per gli stessi anni e delle relative multe di complessivi fr. 670'000.– più interessi del 2.5% dal 1° dicembre 2021, oltre alle spese) e dal Comune di __________ (a garan-zia dell’imposta comunale sempre per gli stessi anni, come pure delle relative multe, per complessivi fr. 510'000.– più interessi del 2.5% dal 1° dicembre 2021, oltre alle spese), quel giorno stesso la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE) ha eseguito i tre decreti sequestrando un motoveicolo, un natante, contanti, azioni, un immobile e diversi crediti che il debitore sequestrato vanta nei confronti di società terze . B. Con ricorso del 10 dicembre 2021 RI 1 si aggrava contro i predetti provvedimenti, chiedendo, previo conferimento del­l’effetto sospensivo, di annullare tutti gli atti in esecuzione dei sequestri e di ordinare all’UE di procedervi nuovamente, determinando il suo minimo vitale. C. Mediante ordinanza del 15 dicembre 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo. D. Tramite osservazioni del 30 dicembre 2021 la Confederazione Svizzera, lo Stato del Cantone Ticino e il Comune di __________ postulano la reiezione del gravame, mentre nelle sue del 3 gennaio 2022 l’Ufficio si rimette al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. E. Il 23 dicembre 2021 i creditori sequestranti hanno invitato l’Ufficio a dissequestrare le relazioni bancarie sequestrate presso la sede luganese della Banca PI 4 limitatamente a fr. 10'416.15 per il conto n. __________5 e fr. 14'504.55 per il conto n. __________4, onde permettere al debitore sequestrato di pagare alcune fatture in scadenza. F. Ricevuta la relativa documentazione da RI 1 con scritto del 2 febbraio 2022, l’UE ha sequestrato pure la quota pignorabile dei suoi redditi a partire dal 28 febbraio 2022, determinando il suo minimo d’esistenza mensile in fr. 5'016.45 a fronte di redditi per fr. 10'838.20 al mese. Il 1° marzo 2022 ha quindi emesso il verbale di sequestro e lo ha notificato alle parti interessate. G. Con comunicazione del 21 marzo 2022 i creditori sequestranti hanno autorizzato l’Ufficio a dissequestrare nuovamente la relazione n. __________5 presso la Banca PI 4 limitatamente a fr. 5'016.45 mensili, ovvero al minimo d’esistenza del debitore sequestrato. L’indomani l’UE ha quindi autorizzato la banca a dissequestrare da subito il predetto importo con scadenza mensile. Considerato in diritto:                 1. Interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dall’esecuzione dei sequestri avvenuta il 30 novembre 2021, il ricorso presentato il 10 dicembre 2021 è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF). 2. Il ricorrente sostiene di non essere in grado di far fronte alle sue spese e al suo fabbisogno quotidiano, siccome l’Ufficio gli ha sequestrato quasi interamente il suo patrimonio e i suoi redditi. Egli è dunque del parere che sia stato violato l’art. 93 LEF, l’UE non avendo – a suo dire – calcolato e garantito il suo minimo vitale, nonostante per costante giurisprudenza redditi e fabbisogni debbano essere accertati d’ufficio alla data dell’esecuzione del pignoramento o del sequestro. Da parte loro, i resistenti fanno notare che nei verbali allestiti dal­l’UE il 30 novembre 2021 non è indicato alcun sequestro relativo a redditi percepiti da RI

1. Ricordano inoltre di aver autorizzato il 23 dicembre 2021 l’Ufficio a dissequestrare fr. 10'416.15 dai conti bancari sequestrati per permettere al debitore sequestra­to di far fronte ai pagamenti in scadenza. L’organo esecutivo rileva invece nelle proprie osservazioni che stabilirà il minimo d’esisten­­za non appena il debitore sequestrato gli avrà fornito la documentazione necessaria. 2.1 Ora, come rettamente ricordano i resistenti, si evince dagli atti che il 30 novembre 2021 l’Ufficio non aveva (ancora) sequestrato i red­diti di RI 1, ma unicamente beni mobili, immobili e crediti che costui vanta nei confronti di diverse società. L’esecuzione del sequestro è stata invero completata solo nei mesi successivi, allorquando, in particolare con scritto del 2 febbraio 2022, il ricorrente ha prodotto all’UE i documenti giustificativi necessari a determinare il suo minimo d’esistenza, stabilito poi in fr. 5'016.45, ciò ch’egli non ha contestato. Su espressa richiesta dei creditori sequestranti, il 22 marzo 2022 l’Ufficio ha infine dissequestrato il conto bancario sul quale sono versati i redditi di RI 1, limitatamente all’importo corrispondente al suo minimo esistenzia­le con scadenza mensile. 2.2 Posto quanto precede, il mancato calcolo del minimo d’esistenza alla prima data d’esecuzione dei sequestri, causato sostanzialmente dallo stesso debitore sequestrato, che ha prodotto la documentazione giustificativa soltanto all’inizio del febbraio 2022, non impediva e non impedisce il mantenimento dei sequestri di tutti gli altri beni menzionati nei relativi verbali, sicché, sotto questo profilo, il ricorso s’avvera infondato. Esso era invece prematuro ed è ormai pure privo d’oggetto (art. 24 b cpv. 1 LPR) per quanto attiene alla richiesta di ordinare all’UE di determinare il minimo d’esi­stenza del ricorrente, ciò che è stato invero fatto nel febbraio 2022, dopo che l’Ufficio ha finalmente ricevuto dal debitore sequestrato i documenti indispensabili al calcolo. 3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui non è senza oggetto, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.