Esecuzione del sequestro. Contestazione della causa del sequestro
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
E. 3 Notificazione a:
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– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 14.01.2022 15.2021.133
Esecuzione del sequestro. Contestazione della causa del sequestro
Incarto n. 15.2021.133 Lugano 14 gennaio 2022 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 10 dicembre 2021 della RI 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, o meglio contro il verbale di sequestro n. __________ emesso il 30 novembre 2021 nella procedura promossa nei confronti della ricorrente dalla PI 1, __________ (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) ritenuto in fatto e considerando in diritto: che a domanda della PI 1, il 29 novembre 2021 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha decretato il sequestro di tre unità di proprietà per piani (PPP) e di una quota di comproprietà di fondi situati ad __________ a concorrenza di pretese fondate su un contratto di compravendita per complessivi fr. 1'610'033.85 oltre ad accessori, indicando quale causa di sequestro quella contemplata all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (sottrazione del debitore alle proprie obbligazioni, trafugamento dei suoi beni, latitanza o preparazione alla fuga); che lo stesso giorno l’Ufficio d’esecuzione (UE), sede di Locarno, ha provveduto a eseguire il sequestro facendolo annotare nel registro fondiario, e il giorno successivo ha allestito il verbale di sequestro, intimato alle parti il 1° dicembre 2021; che con il ricorso in esame, la RI 1 chiede a questa Camera di accertare la nullità del sequestro e subordinatamente di annullare “la decisione esecutiva”, il sequestro e il relativo verbale, facendo valere che la causa indicata sul decreto di sequestro sarebbe sconfessata dal fatto ch’essa è iscritta nel registro di commercio dal 2015, non è in vendita né in liquidazione, non è oggetto di esecuzioni pendenti né di procedura concordataria o fallimentare ed è riconducibile a cittadini svizzeri domiciliati in Ticino, sicché sarebbe di “meridiana evidenza la totale mancanza del requisito essenziale cui all’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF”; che a partire dalla riforma del diritto esecutivo entrato in vigore il 1° gennaio 1997, le competenze delle autorità di esecuzione forzata sono state limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF); che i presupposti materiali del sequestro, elencati all’art. 272 cpv. 1 LEF, possono essere contestati esclusivamente con la via giudiziaria dell’opposizione al sequestro (art. 278 LEF; sentenza della CEF 15.2009.112 del 26 gennaio 2010, consid. 2), ad esclusione di un ricorso all’autorità di vigilanza, che è di natura sussidiaria (art. 17 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 15.2020.83 del 18 gennaio 2021 pag. 3); che l’autorità di vigilanza che dovesse decidere su tali questioni renderebbe pertanto un giudizio nullo (DTF 129 III 205 consid. 2 e 208 consid. 3; sentenza della CEF 15.2018.57 del 23 luglio 2018, RtiD 2019 I 625 n. 53c consid. 3); che la censura della RI 1, diretta contro uno dei presupposti materiali del sequestro (art. 271 cpv. 1 n. 2 e 272 cpv. 1 n. 2 LEF), è pertanto irricevibile; che l’ufficio d’esecuzione è tenuto a rifiutare l’esecuzione del decreto di sequestro solo ove si riveli incontestabilmente nullo, in particolare quando è lacunoso, impreciso o inficiato da evidente nullità, segnatamente perché non designa i beni da sequestrare con sufficiente precisione, non contiene tutte le informazioni richieste dall’art. 274 LEF o è reso da un giudice manifestamente incompetente, (DTF 143 III 577 consid. 4.1.2; 142 III 294 consid. 2.1; già citata sentenza 15.2018.57 53c, consid. 3); che contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il decreto di sequestro contiene tutte le informazioni essenziali prescritte dall’art. 274 cpv. 2 LEF, ovvero il nome e il domicilio delle parti e dei loro rappresentanti, la designazione del credito vantato dalla creditrice, la causa del sequestro, gli oggetti da sequestrare e la menzione della responsabilità del credito per gli eventuali danni causati dal sequestro; che l’art. 274 cpv. 2 LEF non esige la menzione della prova dei presupposti materiali del sequestro, il cui esame, come visto, rientra nell’esclusiva competenza del giudice del sequestro; che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto senza necessità di ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR); che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione all’Ufficio d’esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.