Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2021.126
Lugano
27 dicembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 18 novembre 2021 della
RI 1LU-
(patrocinata dall__________ PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio desecuzione di Mendrisio, o meglio contro la decisione di assegnazione del termine per avviare lazione di contestazione dellelenco oneri emessa il 5 novembre 2021 nellesecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti della
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 23 novembre 2021 lUfficio desecuzione di Mendrisioha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato che avrebbedovuto preventivamente chiedere allautorità di protezione di designare un curatore ad hoc incaricato di rappresentare leventuale portatore della cartella ipotecaria contestata;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.