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15.2021.121

Avviso di pignoramento. Contestazione della notifica della decisione di rigetto dell’opposizione comunicata dalla della cassa malati per posta A Plus

Ticino · 2021-05-19 · Italiano TI
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Incarto n.15.2021.121

Lugano

16 febbraio 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 10 novembre 2021 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso l’8 novembre 2021 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla

CO 1

(rappresentata dal proprio Servizio incassi,)

3.1Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’onere dellapro­va della notifica della decisione di rigetto dell’opposizione, quandoè contestata, grava sul creditoreprocedente, perlomeno se è una cassa malati abilitata per legge(art. 49 cpv. 1 combinato con l’art. 52 della Legge federale sullaparte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1])a rigettare in via definitiva le opposizioni al precetto esecutivo (giusta l’art. 74 LEF) interposte dai loro assicurati (art. 79 LEF; DTF 142 III 601 consid. 2.1; citata 15.2015.32 del 15 agosto 2015 consid. 3 e 4.2/a con rinvii).

3.2Nella fattispecie, la decisione del 19 maggio 2021 con cui l’PI 1 ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da RI 1 è stata trasmessa al destinatario per posta “A Plus”. Dal tracciamento dell’invio prodotto dall’escu­tente con le osservazioni al ricorso risulta ch’esso è stato recapitato all’escusso il 20 maggio 2021 alle ore 10:15.

3.2.1Nella DTF 142 III 599 segg., il Tribunale federale ha avuto modo di constatare che il metodo d’invio di uno scritto per posta A Plus, a differenza dell’invio postale raccomandato, non include la firma di una ricevuta da parte del destinatario né il deposito di un avviso di ritiro qualora sia assente, ma un rilevamento elettronico della notifica, consultabile con il sistema di ricerca informatizzato della Posta(noto in passato come “Track & Trace”), quando la lettera è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (consid. 2.2). I giudici federali hanno statuito che in assenza di prescrizioni nel diritto di procedura delle assicurazioni sociali sulle modalità di notifica delle decisioni emesse in quell’am­bito, gli assicuratori sociali sono di principio liberi di scegliere co­me spedire i propri provvedimenti e possono pertanto anche ricorrere all’invio per Posta A Plus. In tal caso la notifica è reputata avvenuta quando la decisione è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (ovvero entra nella sua sfera di dominio e disponibilità). Non è necessario ch’egli ven­ga effettivamente a conoscenza della decisione. Non si può certo escludere che la comunicazione postale sia difettosa, ma non lo si può presumere. Un vizio di notifica va ammesso solo se appare plausibile a riguardo delle circostanze e delle relative allegazioni del destinatario, presunto di buona fede (consid. 2.4.1).

Questi princìpi si applicano anche alle decisioni delle casse malati con cui accertano la pretesa dovuta dall’assicurato e nel contem­po rigettano la sua opposizione al precetto esecutivo (art. 79 LEF). È pertanto ammessa la loro notifica per posta A Plus. Rispetto a una notifica ai sensi dell’art. 138 cpv. 1 CPC, quella delle assicurazioni sociali offre sì all’escusso una protezione minore, ma in particolare quando viene a conoscenza della decisione solo con l’avviso di pignoramento, egli può difendersi impugnandolo con un ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF). Essendo l’estratto relativo al tracciamento dell’invio della decisione per posta A Plusun indizio sufficiente di regolarenotifica, l’escusso che intende contestarla deve ricorrere contro la prosecuzione dell’esecuzione (consid. 2.5).

3.2.2Nel caso in esame, la cassa malati escutente ha prodotto l’estratto relativo al tracciamento dell’invio n. __________ per posta A Plus contenente la decisione di rigetto dell’opposizione, che attesta il suo recapito al destinatario il 20 maggio 2021 alle ore 10:15. Nella replica spontanea, il ricorrente contesta“con vigore”di aver ricevuto la decisione senza però determinarsi sull’attestazio­­ne. Il numero dell’invio indicato sulla stessa corrisponde ad ogni modo a quello presente nella decisione di rigetto (in alto a destra). Egli si limita a rilevare che l’indirizzo indicato sulla decisione con cui l’PI 1 ha rigettato l’opposizione da lui interposta (via __________ 100) non corrisponde a quello del suo domicilio (ossia via __________ 10). Tale allegazione non basta però a infirmare il valore indiziale dell’attestazione e la presunzione (di fatto) di regolare notifica della decisione, e ciò per due motivi. Anzitutto, i numeri civici della via __________ a __________ terminano con il 25. È quindi alquanto improbabile che il postino non si sia accorto dell’errore nel recapito e abbia depositato la busta in una cassetta delle lettere che non sia quella di RI 1. D’al­tronde, il precetto esecutivo è stato notificato all’escussoper raccomandata all’indirizzo di via __________ 100 e malgrado il disgui­do è pervenuto al ricorrente, tant’è ch’egli vi ha interposto opposizione. Non sussistono di conseguenza indizi concreti tali da rendere verosimile l’esistenza di un errore di recapito (sopra consid.3.2.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_1059/2018 del 18 gen­naio2019, consid. 2.2.3).Infondato, il ricorso va respinto.

–;

–  .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.