Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2021.121
Lugano
16 febbraio 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 10 novembre 2021 di
RI 1
(patrocinato dallavv. PA 1,)
contro
loperato dellUfficio desecuzione di Lugano, o meglio contro lavviso di pignoramento emesso l8 novembre 2021 nellesecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla
CO 1
(rappresentata dal proprio Servizio incassi,)
3.1Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, lonere dellaprova della notifica della decisione di rigetto dellopposizione, quandoè contestata, grava sul creditoreprocedente, perlomeno se è una cassa malati abilitata per legge(art. 49 cpv. 1 combinato con lart. 52 della Legge federale sullaparte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA, RS 830.1])a rigettare in via definitiva le opposizioni al precetto esecutivo (giusta lart. 74 LEF) interposte dai loro assicurati (art. 79 LEF; DTF 142 III 601 consid. 2.1; citata 15.2015.32 del 15 agosto 2015 consid. 3 e 4.2/a con rinvii).
3.2Nella fattispecie, la decisione del 19 maggio 2021 con cui lPI 1 ha rigettato in via definitiva lopposizione interposta da RI 1 è stata trasmessa al destinatario per posta A Plus. Dal tracciamento dellinvio prodotto dallescutente con le osservazioni al ricorso risulta chesso è stato recapitato allescusso il 20 maggio 2021 alle ore 10:15.
3.2.1Nella DTF 142 III 599 segg., il Tribunale federale ha avuto modo di constatare che il metodo dinvio di uno scritto per posta A Plus, a differenza dellinvio postale raccomandato, non include la firma di una ricevuta da parte del destinatario né il deposito di un avviso di ritiro qualora sia assente, ma un rilevamento elettronico della notifica, consultabile con il sistema di ricerca informatizzato della Posta(noto in passato come Track & Trace), quando la lettera è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (consid. 2.2). I giudici federali hanno statuito che in assenza di prescrizioni nel diritto di procedura delle assicurazioni sociali sulle modalità di notifica delle decisioni emesse in quellambito, gli assicuratori sociali sono di principio liberi di scegliere come spedire i propri provvedimenti e possono pertanto anche ricorrere allinvio per Posta A Plus. In tal caso la notifica è reputata avvenuta quando la decisione è depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario (ovvero entra nella sua sfera di dominio e disponibilità). Non è necessario chegli venga effettivamente a conoscenza della decisione. Non si può certo escludere che la comunicazione postale sia difettosa, ma non lo si può presumere. Un vizio di notifica va ammesso solo se appare plausibile a riguardo delle circostanze e delle relative allegazioni del destinatario, presunto di buona fede (consid. 2.4.1).
Questi princìpi si applicano anche alle decisioni delle casse malati con cui accertano la pretesa dovuta dallassicurato e nel contempo rigettano la sua opposizione al precetto esecutivo (art. 79 LEF). È pertanto ammessa la loro notifica per posta A Plus. Rispetto a una notifica ai sensi dellart. 138 cpv. 1 CPC, quella delle assicurazioni sociali offre sì allescusso una protezione minore, ma in particolare quando viene a conoscenza della decisione solo con lavviso di pignoramento, egli può difendersi impugnandolo con un ricorso allautorità di vigilanza (art. 17 LEF). Essendo lestratto relativo al tracciamento dellinvio della decisione per posta A Plusun indizio sufficiente di regolarenotifica, lescusso che intende contestarla deve ricorrere contro la prosecuzione dellesecuzione (consid. 2.5).
3.2.2Nel caso in esame, la cassa malati escutente ha prodotto lestratto relativo al tracciamento dellinvio n. __________ per posta A Plus contenente la decisione di rigetto dellopposizione, che attesta il suo recapito al destinatario il 20 maggio 2021 alle ore 10:15. Nella replica spontanea, il ricorrente contestacon vigoredi aver ricevuto la decisione senza però determinarsi sullattestazione. Il numero dellinvio indicato sulla stessa corrisponde ad ogni modo a quello presente nella decisione di rigetto (in alto a destra). Egli si limita a rilevare che lindirizzo indicato sulla decisione con cui lPI 1 ha rigettato lopposizione da lui interposta (via __________ 100) non corrisponde a quello del suo domicilio (ossia via __________ 10). Tale allegazione non basta però a infirmare il valore indiziale dellattestazione e la presunzione (di fatto) di regolare notifica della decisione, e ciò per due motivi. Anzitutto, i numeri civici della via __________ a __________ terminano con il 25. È quindi alquanto improbabile che il postino non si sia accorto dellerrore nel recapito e abbia depositato la busta in una cassetta delle lettere che non sia quella di RI 1. Daltronde, il precetto esecutivo è stato notificato allescussoper raccomandata allindirizzo di via __________ 100 e malgrado il disguido è pervenuto al ricorrente, tantè chegli vi ha interposto opposizione. Non sussistono di conseguenza indizi concreti tali da rendere verosimile lesistenza di un errore di recapito (sopra consid.3.2.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_1059/2018 del 18 gennaio2019, consid. 2.2.3).Infondato, il ricorso va respinto.
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.