Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2021.120
Lugano
7 dicembre 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 10 novembre 2021 di
RI 1
(patrocinata dall__________ PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio desecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento emessi rispettivamente il 28 aprile e il 2 agosto 2021 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinato dallo studio legale PA 2,
Lugano)
preso atto che con decisione del 12 novembre 2021 lUfficio desecuzione di Lugano ha riconsiderato i provvedimenti impugnati annullandoli, dopo aver accertato di non essere in grado di dimostrare di aver informato lescussa della notifica degli atti per Posta A Plus almeno un giorno prima con comunicazione telefonica, elettronica o di altro tipo (come richiesto dallart. 7 cpv. 3 dellOrdinanza COVID-19 sulla giustizia e sul diritto procedurale [RS 272.81]);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.