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Incarto n.15.2021.108
Lugano
5 gennaio 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 11 ottobre 2021 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio desecuzione di Locarno, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 30 settembre 2021 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1, __________
3.La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) permette linoltro di una procedura esecutiva senza che il procedente abbia a dimostrare lesistenza della propria pretesa. Un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque, indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2/b; 125 III 149 consid. 2/a). Non spetta né allufficio desecuzione né allautorità di vigilanza di decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (DTF 140 III 483 consid. 2.3.1). Tuttavia, è nulla lesecuzionemanifestamenteabusiva, ossia che persegue scopi che non hanno la minima relazione con listituto dellesecuzione, in specie perangariare deliberatamente lescusso o per frivolezza(sentenza 5A.476/2008 precitata, consid.4.2; DTF 115 III 21, consid. 3/b;Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.I, 1999, n. 36 ad art. 8aLEF). Lufficio desecuzione non può e non deve sostituirsi al giudice, potendo intervenire solo in casi del tutto eccezionali, senza facoltà dindagare sullorigine del credito (DTF115 III 21, consid. 3/b e 3/c) e neppure su presunti tentativi dellescusso di porre il proprio patrimonio al riparo di pignoramenti con atti revocabili giusta gli art. 285 segg. LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_471/2013 del 17 marzo 2014, consid. 3.2.2).
3.1Per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa dedotta in esecuzione e che lescusso dispone di mezzi di diritto per difendere i propri interessi (art. 85, 85ae 86 LEF), labuso di diritto manifesto (art. 2 cpv. 2 CC) è praticamente escluso (DTF 113 III 4 e 102 III 5), a meno che il creditore persegua in modo evidente altri fini che non lincasso di un credito, ad esempio quando promuova diverse esecuzioni fondate sulla stessa causale e per importi elevati senza mai chiedere il rigetto dellopposizione né laccertamento giudiziario del credito, porti offesa al credito o alla reputazione dellescusso per mezzo di ripetute esecuzioni vessatorie oppure riconosca, davanti allufficio desecuzione o allescusso stesso, che non sta procedendo nei confronti del vero debitore (sentenza del Tribunale federale 5A_ 595/2012 del 24 ottobre 2012; SJ 2013 I 190, consid. 4). È pure abusivo lavvio di unesecuzione che contraddice le aspettative che lescusso poteva legittimamente fondare sul comportamento adottato in precedenza dallescutente (venire contra factum proprium,DTF 140 III 483 consid. 2.3.2-2.3.3). La censura di abuso di diritto è pertanto ricevibile qualora sia diretta contro luso stesso dei mezzi offerti dal diritto esecutivo e non contro la pretesa litigiosa in sé (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2014 del 2 novembre 2015 consid. 4.3.2; BlSchK 2012, 173, consid. 3.1; SJ 2013 I 190, consid. 4; sentenza dellaCEF15.2018.52 del 20 luglio 2018, consid. 3.1).
3.2Lufficio desecuzione è competente per accertare dufficio la nul-lità dei precetti esecutivi ove siano manifestamente abusivi (art. 22 cpv. 2 LEF). Tale competenza spetta anche allautorità di vigilanza (art. 22 cpv. 1 LEF), pure nei casi in cui il carattere manifesto dellabuso diventa riconoscibile solo in sede di ricorso (DTF 140 III 484 consid. 2.4; sentenza della CEF già citata, consid. 3.2 e rinvii).Dal 1° gennaio 2019, il riserbo di cui le autorità esecutivedevono dar prova in questo genere di contestazione è ancora maggiore, siccome il nuovo art. 8acpv. 3 lett. d LEF prevede una procedura volta a sospendere la comunicazione a terzi di esecuzioniingiustificate (sentenza della CEF 15.2018.101 del 15 maggio 2019,RtiD 2020 I 695
n. 34c, consid. 3.2), che permette allescusso di bloccare gli effetti negativi del precetto esecutivo in modo relativamente semplice e veloce(sentenza della CEF 15.2020.67 del 10 febbraio 2021 consid. 3.2).
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.