Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativa mente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
E. 2 Nel caso in rassegna, come esposto sopra (consid. B e D), l’Ufficio ha stimato la quota ereditaria del debitore in fr. 194'500.– e nessuna parte interessata ha contestato siffatta stima. Ora, le pretese per cui i creditori sono giunti allo stadio del pignoramento ammontavano al 16 settembre 2021 a complessivi fr. 66'842.50. Questo importo rappresenta all’incirca un terzo del valore di stima della quota di PI 1, e ancor meno se si considera che l’onere ipotecario effettivo potrebbe essere inferiore a quello nominale di fr. 21'000.– e che per determinare la quota ereditaria in questione non sono stati computati anche i valori dei rimanenti immobili (boschi) facenti parte dell’asse successorio. Ciò posto, sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i creditori alcun interesse, in sede d’asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale dei loro crediti.
E. 2.1 In queste circostanze risulta inopportuna la proposta dell’UE di realizzare la quota agli incanti pubblici, come pure l’offerta dell’escusso di liquidare i suoi debiti con un dividendo del 25%, tre creditori avendola del resto espressamente rifiutata.
E. 2.2 Il modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a differenza della vendita all’asta può essere ordinato anche quando il valore della quota pignorata non è determinato almeno approssimativa mente, garantisce invece che l’Ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso . La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).
E. 3 Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
E. 3.1 Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2020.66 del 20 novembre 2020). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da G illiéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000,
n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
E. 3.2 L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.
E. 4 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione, sede di Lugano, di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 4, di cui egli è membro insieme a PI 2, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, sede di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2021.105
Lugano
26 gennaio 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza24 settembre 2021 dallUfficio desecuzione(sede di Lugano),con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dellinteressenza spettante allescusso
PI 1,
nelleredità giacente fu PI 4 (2004), composta oltre a PI 1 di
nelle varie esecuzioni dei gruppi 23, 24, 26 e 27 promosse contro lescusso da
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dallUfficio esazione e condoni, Bellinzona)
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentata dallUfficio esazione e condoni, Bellinzona
e dallUfficio federale delle comunicazioni, Bienne)
Comune di Lugano, Lugano
(rappresentato dal suo Municipio e per esso dallUfficio contribuzioni,
Lugano)
B.Avendo i creditori presentato le domande di vendita, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il 13 luglio 2021a norma dellart. 9 dellOrdinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazioneè potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori. In questo frangente lUfficio ha attribuito al fondo n. __________ RFD di __________ un valore di stima di fr. 410'000.. Da tale importo lUfficio ha dedotto fr. 21'000., pari al valore nominale della cartella ipotecaria gravantelimmobile, e ha attribuitoalla quota ereditaria di½del debitore il valore di fr. 194'500.. Non ha invece stimato gli altri fondi (boschi il cui valore di stima ufficiale ammonta in totale a fr. 3'721.90), siccome i crediti erano già coperti dal presumibile valore di realizzazione della metà di quello principale.
C.Il 2 agosto 2021 lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termineimpartito lescusso ha proposto di liquidare tutti i crediti mediante il pagamento di ¼ del loro valore. Con scritti del 17 e 20 settembre il Comune di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera hanno rifiutato lofferta.
D.Con istanza del 24 settembre 2021 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Come in sede diconciliazione, lUfficio ha attribuito allintera sostanza ereditaria un valore complessivodi fr. 389'000. e allinteressenza del debitore un valore di fr. 194'500.
in diritto:1.Ricevuta la domanda di vendita duna parte in comunione, lufficio desecuzione convoca tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC).Lautorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 ODiC la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.2Il modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a differenza della vendita allasta può essere ordinato anche quando il valore della quota pignorata non è determinatoalmeno approssimativamente,garantisce invece che lUfficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare uneccedenza allescusso. Lasoluzione alternativa dellassegnazione della quota ai creditori giustalart. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dellinteressenza lespese connesse alladivisione della successione da saldare conquanto otterrà lescussonella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare allUE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dellescusso è stata pignorata oppure formulando unofferta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dallescusso (art. 130 LEF; v.Bettschartin: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).
3.Nel Canton Ticino lautorità competente ai sensi dellart. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dellerede le cui ragioni successorie sono state pignorate è lufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC).
3.1Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche dirappresentare lescusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2020.66del 20 novembre 2020). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF). Contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron(Commentaire de la LP, vol. II, 2000,n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente aggirare la tutela prevista dallart. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
3.2LUfficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti allescusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.
4.Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1.Listanza è accolta, nel senso cheè ordinato allUfficio desecuzione, sede di Lugano, di sostituirsi a PI 1 nella comunione ereditaria fu PI 4, di cui egli è membro insieme a PI 2, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito allescusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.
3.Notificazione allUfficio di esecuzione, sede di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.