Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 La ricorrente contesta la validità della notificazione del precetto esecutivo, sostenendo di aver risieduto nei Paesi Bassi, ad Amsterdam soltanto fino al 1° settembre 2019 e di essere rientrata in seguito in Svizzera, dapprima a Zurigo e poi a __________ (ZG), ove risiede tuttora. Essa ritiene in queste condizioni che lorgano esecutivo avrebbe dovuto intimarle il precetto al suo domicilio svizzero anziché allestero.
E. 1.1 La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato allestero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66 LEF). Salvo se è eseguita per il tramite di un agente diplomatico o consolare svizzero presente in loco con laccordo o la tolleranza dello Stato estero, la notificazione allestero è disciplinata dal diritto internazionale o dal diritto dello Stato estero (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 13 ad art. 72 LEF).
Nei rapporti tra la Svizzera e i Paesi Bassi vige in questo ambito la Convenzione dellAia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione allestero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi, ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2018.11 dell8 giugno 2018, consid. 1.1). Avendo i Paesi Bassi rinunciato a prevalersi del principio di reciprocità, è consentita anche la notifica di atti esecutivi per posta (cfr. art. 10 lett. a CLA65 e le informazioni dellUfficio federale di giustizia pubblicate sul sito www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivilrecht/wegleitungen/uebermittlungsweg-art-10a.html). Come la notifica in via rogatoria (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65; Gauthey/Markus, Lentraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 430), quella in via postale è disciplinata dal diritto dello Stato in cui è eseguita (lex fori executionis) (Conférence de la Haye Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification, 4a ed. 2016, n. 257). La prova della notifica degli atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta spetta, a ogni modo, allorgano esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5/c; sentenza della CEF 15.2014.29 del 24 giugno 2014, consid. 2.1).
E. 1.2 Come emerge dal certificato di domicilio allegato al ricorso (doc. 3) rimasto incontestato , il 1° settembre 2019 RI 1 si è trasferita da Amsterdam (Paesi Bassi) a Zurigo (Svizzera). In seguito, ella afferma di essersi spostata a __________ (Canton Zugo), ove tuttora risiede, ciò che neppure è contestato. Alla luce di tali circostanze, è verosimile che il 19 ottobre 2019, giorno in cui la raccomandata n. __________ è stata recapitata nei Paesi Bassi, la ricorrente non abitasse più allindirizzo indicato dallescutente. Ad ogni modo, in mancanza di qualsivoglia informazione e in particolare dellavviso di ricevimento della raccomandata, che non è più tornato allUE (v. doc. 2, pag. 3: e-mail del 10 gennaio 2020, ore 10:10), non è possibile stabilire se la firma presente sullattestazione di tracciamento (Track & Trace) fornita dalla posta olandese (doc. 2), che linsorgente contesta essere sua, appartiene a una persona legittimata a ritirare la corrispondenza per conto di lei. Ne discende che lUfficio non è in grado di comprovare che la notifica sia avvenuta conformemente allart. 66 cpv. 3 LEF, sicché non può considerarsi valida.
E. 2 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui allart. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se latto non è mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità può e devessere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, lescusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, questultimo esplica i suoi effetti. Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28 novembre 2019, consid. 4 e riferimenti menzionati).
E. 2.1 Nel caso in rassegna, la ricorrente sostiene di essere venuta a conoscenza dellesistenza dellesecuzione soltanto il 10 gennaio 2020, allorquando ha eseguito degli accertamenti presso lUE di Lugano. Non vi è però prova chella abbia preso atto del contenuto del precetto, che non risulta esserle mai pervenuto direttamente, nemmeno in forma irregolare (ad esempio per e-mail o via fax). A fronte di tale considerazione, non si può ritenere che lescussa abbia avuto conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, sicché la notificazione avvenuta il 19 ottobre 2019 si rivela assolutamente nulla, circostanza che va costatata dufficio in qualsiasi momento (sopra, consid. 2.1). Il ricorso savvera dunque fondato.
E. 2.2 In accoglimento del gravame, la notificazione del precetto esecutivo devessere dichiarata nulla. LUfficio è quindi tenuto a notificare nuovamente il precetto a RI 1 presso lavv. PA 1 in virtù della procura 9 gennaio 2020 acclusa al ricorso (doc. 4), ma prima di procedere in tal senso chiederà alla PI 1 se intende mantenere la domanda di esecuzione del 2 ottobre 2019, ritenuto che, come menzionato nelle osservazioni dellorgano esecutivo, il 4 maggio 2020 essa ha avviato nei confronti dRI 1, indicata come domiciliata in __________ (ZG), una nuova esecuzione (n. __________) in via di realizzazione dello stesso pegno per lincasso del medesimo importo sulla scorta degli identici titoli di credito.
E. 3 Notificazione a:
;
.
Comunicazione allUfficio desecuzione, Lugano e Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 15.2020.7
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 13 gennaio 2020 di
RI 1 (ZG)
(patrocinata dall PA 1,)
contro
loperato dellUfficio desecuzione di Mendrisio, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 7 ottobre 2019 nellesecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1,
ritenuto
in fatto: A. Il 2 ottobre 2019 la PI 1 ha promosso dinanzi allUfficio desecuzione (UE) di Lugano unesecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare nei confronti dRI 1 per lincasso di fr. 600'000. oltre ad accessori, indicando quale oggetto del pegno la particella n. __________ RFD di __________, in comproprietà per 1⁄5 di RI 1 e per 4⁄5 di PI 2, e come titoli le cartelle ipotecarie dal 9° al 14° rango.
B. Dando seguito alla predetta domanda, il 7 ottobre 2019 lUE ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e ha chiesto in via rogatoria al Betreibungsamt Zug di notificarlo allindirizzo indicato dallescutente (__________).
C. Tramite scritto dell8 ottobre 2019 il Betreibungsamt Zug ha comunicato allUE di non poter procedere alla notifica, siccome secondo i propri accertamenti lescussa si era trasferita presumibilmente nei Paesi Bassi, allindirizzo __________.
D. Il 15 ottobre 2019 lUE di Mendrisio, cui latto era stato trasmesso per competenza interna, ha quindi inviato il precetto esecutivo allindirizzo dellescussa nei Paesi Bassi mediante raccomandata con avviso di ricevimento n. __________. Tale missiva è stata recapitata il 19 ottobre 2019 alle ore 14:28.
E. Con ricorso del 13 gennaio 2020 RI 1 si aggrava contro la notifica del precetto, chiedendo di dichiararla nulla, rispettivamente di annullarla. Essa postula pure il conferimento delleffetto sospensivo al gravame, ciò che il presidente di questa Camera ha concesso mediante ordinanza del 23 gennaio 2020.
F. Tramite osservazioni del 2 luglio 2020 lorgano esecutivo si è rimesso al giudizio della Camera, pur ritenendo di aver agito correttamente. La PI 1 è invece rimasta silente.
Considerato
in diritto: 1. La ricorrente contesta la validità della notificazione del precetto esecutivo, sostenendo di aver risieduto nei Paesi Bassi, ad Amsterdam soltanto fino al 1° settembre 2019 e di essere rientrata in seguito in Svizzera, dapprima a Zurigo e poi a __________ (ZG), ove risiede tuttora. Essa ritiene in queste condizioni che lorgano esecutivo avrebbe dovuto intimarle il precetto al suo domicilio svizzero anziché allestero.
1.1 La notificazione degli atti esecutivi è disciplinata dagli art. 64 a 66 LEF. Se il debitore è domiciliato allestero e non ha designato né un rappresentante né un locale in Svizzera per la consegna degli atti esecutivi, la notificazione si fa per mezzo delle autorità competenti del domicilio estero o, in quanto un trattato internazionale lo preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione lo ammetta, per posta (art. 66 cpv. 1 e 3 LEF; Jeanneret/Lembo in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 11 ad art. 66 LEF). Salvo se è eseguita per il tramite di un agente diplomatico o consolare svizzero presente in loco con laccordo o la tolleranza dello Stato estero, la notificazione allestero è disciplinata dal diritto internazionale o dal diritto dello Stato estero (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 13 ad art. 72 LEF).
Nei rapporti tra la Svizzera e i Paesi Bassi vige in questo ambito la Convenzione dellAia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione allestero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65, RS 0.274.131), che si applica anche agli atti esecutivi svizzeri, segnatamente ai precetti esecutivi, ma soltanto qualora vertano su debiti di diritto privato (DTF 94 III 37 consid. 2; 96 III 65 consid. 1; sentenza della CEF 15.2018.11 dell8 giugno 2018, consid. 1.1). Avendo i Paesi Bassi rinunciato a prevalersi del principio di reciprocità, è consentita anche la notifica di atti esecutivi per posta (cfr. art. 10 lett. a CLA65 e le informazioni dellUfficio federale di giustizia pubblicate sul sito www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivilrecht/wegleitungen/uebermittlungsweg-art-10a.html). Come la notifica in via rogatoria (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA65; Gauthey/Markus, Lentraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 430), quella in via postale è disciplinata dal diritto dello Stato in cui è eseguita (lex fori executionis) (Conférence de la Haye Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification, 4a ed. 2016, n. 257). La prova della notifica degli atti esecutivi e del momento in cui è avvenuta spetta, a ogni modo, allorgano esecutivo che vi ha provveduto (DTF 120 III 118 consid. 2, 117 III 13 consid. 5/c; sentenza della CEF 15.2014.29 del 24 giugno 2014, consid. 2.1).
1.2 Come emerge dal certificato di domicilio allegato al ricorso (doc. 3) rimasto incontestato , il 1° settembre 2019 RI 1 si è trasferita da Amsterdam (Paesi Bassi) a Zurigo (Svizzera). In seguito, ella afferma di essersi spostata a __________ (Canton Zugo), ove tuttora risiede, ciò che neppure è contestato. Alla luce di tali circostanze, è verosimile che il 19 ottobre 2019, giorno in cui la raccomandata n. __________ è stata recapitata nei Paesi Bassi, la ricorrente non abitasse più allindirizzo indicato dallescutente. Ad ogni modo, in mancanza di qualsivoglia informazione e in particolare dellavviso di ricevimento della raccomandata, che non è più tornato allUE (v. doc. 2, pag. 3: e-mail del 10 gennaio 2020, ore 10:10), non è possibile stabilire se la firma presente sullattestazione di tracciamento (Track & Trace) fornita dalla posta olandese (doc. 2), che linsorgente contesta essere sua, appartiene a una persona legittimata a ritirare la corrispondenza per conto di lei. Ne discende che lUfficio non è in grado di comprovare che la notifica sia avvenuta conformemente allart. 66 cpv. 3 LEF, sicché non può considerarsi valida.
2 La notifica irregolare di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui allart. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se latto non è mai pervenuto al debitore, la notificazione è assolutamente nulla e la sua nullità può e devessere rilevata in qualsiasi momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, lescusso ha avuto comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, questultimo esplica i suoi effetti. Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere da tale conoscenza (sentenza della CEF 15.2019.63 del 28 novembre 2019, consid. 4 e riferimenti menzionati).
2.1 Nel caso in rassegna, la ricorrente sostiene di essere venuta a conoscenza dellesistenza dellesecuzione soltanto il 10 gennaio 2020, allorquando ha eseguito degli accertamenti presso lUE di Lugano. Non vi è però prova chella abbia preso atto del contenuto del precetto, che non risulta esserle mai pervenuto direttamente, nemmeno in forma irregolare (ad esempio per e-mail o via fax). A fronte di tale considerazione, non si può ritenere che lescussa abbia avuto conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, sicché la notificazione avvenuta il 19 ottobre 2019 si rivela assolutamente nulla, circostanza che va costatata dufficio in qualsiasi momento (sopra, consid. 2.1). Il ricorso savvera dunque fondato.
2.2 In accoglimento del gravame, la notificazione del precetto esecutivo devessere dichiarata nulla. LUfficio è quindi tenuto a notificare nuovamente il precetto a RI 1 presso lavv. PA 1 in virtù della procura 9 gennaio 2020 acclusa al ricorso (doc. 4), ma prima di procedere in tal senso chiederà alla PI 1 se intende mantenere la domanda di esecuzione del 2 ottobre 2019, ritenuto che, come menzionato nelle osservazioni dellorgano esecutivo, il 4 maggio 2020 essa ha avviato nei confronti dRI 1, indicata come domiciliata in __________ (ZG), una nuova esecuzione (n. __________) in via di realizzazione dello stesso pegno per lincasso del medesimo importo sulla scorta degli identici titoli di credito.
3. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e di conseguenza è dichiarata nulla la notificazione del precetto esecutivo n. __________ dellUfficio di esecuzione di Lugano.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione allUfficio desecuzione, Lugano e Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.