Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativa mente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
E. 2 Nel caso di specie, come visto, l’Ufficio ha stimato la quota ereditaria del debitore in fr. 300'000.–. Ora, le pretese per cui i creditori sono giunti allo stadio del pignoramento ascendevano al 24 giugno 2020 a complessivi fr. 101'364.20. Questo importo rappresenta all’incirca un terzo del valore di stima della quota di PI 4, e ancor meno se si considera che in base a quanto comunicato all’Ufficio da PI 3 il 26 ottobre 2020 l’onere ipotecario effettivo parrebbe essere di soli fr. 856'250 .– in luogo dei fr. 1'100'000.– considerati dall’Ufficio. Ciò posto, sussiste il rischio concreto che la quota venga aggiudicata a un prezzo ampiamente inferiore al suo valore reale, non avendo i creditori alcun interesse, in sede di asta, a rilanciare non appena l’offerta migliore abbia superato l’importo totale dei loro crediti.
E. 2.1 In queste circostanze risultano manifestamente insufficienti le offerte di acquisto della quota del fratello formulate da PI 3 (per fr. 100'000.–) e da PI 2 (per un prezzo pari al totale dei crediti a favore dei quali è stato eseguito il pignoramento), mentre la proposta dell’UE di realizzare la quota all’asta appare inopportuna.
E. 2.2 Il modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a differenza della vendita all’asta può essere ordinato anche quando il valore della quota pignorata non è determinato almeno approssimativa mente, garantisce invece che l’ufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso . La soluzione alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dell’interessenza le spese connesse alla divisione della successione – da saldare con quanto otterrà l’escusso nella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) – appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare all’UE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dell’escusso è stata pignorata oppure formulando un’offerta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dall’escusso (art. 130 LEF; v. Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).
E. 3 Nel Canton Ticino l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dell’erede le cui ragioni successorie sono state pignorate è l’ufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche di rappresentare l’escusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2001.287 dell’11 gennaio 2002). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da G illiéron (Commentaire de la LP, vol. II, 2000,
n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente raggirare la tutela prevista dall’art. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore. L’Ufficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti all’escusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.
E. 4 Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. L’istanza è accolta, nel senso che è ordinato all’Ufficio d’esecuzione di Lugano di sostituirsi a PI 4 nella comunione ereditaria fu PI 1 ch’egli compone con PI 3, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito all’escusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
PI 3
Incarto n.15.2020.66
Lugano
20 novembre 2020
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza23 giugno 2020 dallUfficio desecuzione di Lugano,con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dellinteressenza spettante allescusso
PI 4, __________
nelleredità giacente fu PI 1 (2015), composta oltre al nipote PI 4 delle sorelle del defunto
PI 3, __________
(patrocinata dall__________ PA 2, __________)
nelle varie esecuzioni promosse contro lescusso da:
PI 6, __________
(rappresentata dalla RA 1, __________)
PI 7, __________
PI 8, __________
PI 9, __________
PI 10, __________
PI 12, __________
(rappresentata dalla RA 2, __________)
PI 13, __________
PI 14, __________
(rappresentati dallRA 3, __________)
B.Avendo i creditori presentato le domande di vendita, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il 16 ottobre 2019a norma dellart. 9 dellOrdinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazioneè potuta essere raggiunta in assenza di tutti i creditori eccetto uno. In questo frangente lUfficio ha attribuito al fondo di proprietà della comunione ereditaria un valore di stima di fr. 2'000'000. sulla base della valutazione immobiliare del 13 aprile 2017 allestita dallarch. __________ su incarico dellavv. PA 2, patrocinatore di PI 3. Da tale importo lUfficio ha dedotto fr. 1'100'000., corrispondente al valore nominale della cartella ipotecaria gravanteil fondo, e ha pertanto attribuitoalla quota ereditaria di⅓del debitore il valore di fr. 300'000..
C.Il 18 novembre 2019, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione della quota ereditaria pignorata. Nel termineimpartito gli è pervenuta la proposta di PI 3, che ha comunicato il proprio interesse allacquisto, se del caso unitamente alla sorella, della quota del fratello per fr. 100'000.. PI 2, da parte sua, ha comunicato allUE di aver formulato con la sorella unofferta al nipote per rilevare la sua quota, sufficiente a soddisfare tutti creditori procedenti, chegli ha però rifiutato.
D.Il 23 giugno 2020 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvi-sando la loro vendita ai pubblici incanti. Come in sede diconciliazione lUE ha attribuito allintera sostanza ereditaria un valore complessivodi fr. 900'000. e allinteressenza del debitore un valore di fr. 300'000..
in diritto:1.Ricevuta la domanda di vendita duna parte in comunione, lufficio desecuzione convoca tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC).Lautorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 ODiC la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.2Il modo di realizzazione dello scioglimento della comunione ereditaria, che a differenza della vendita allasta può essere ordinato anche quando il valore della quota pignorata non è determinatoalmeno approssimativamente,garantisce invece che lufficio, dopo aver estinto i crediti, possa riversare uneccedenza allescusso. Lasoluzione alternativa dellassegnazione della quota ai creditori giustalart. 131 cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 ODiC) è esclusa quando si tratti di quota ereditaria (art. 13 cpv. 2 ODiC). Nel caso concreto poi, a fronte del valore dellinteressenza lespese connesse alladivisione della successione da saldare conquanto otterrà lescussonella divisione (art. 13 cpv. 2 ODiC) appaiono coperte. Giova di conseguenza ordinare allUE di procedere a richiedere lo scioglimento della comunione e la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC; RtiD 2009 II 762 seg. n. 58c). È comunque fatta salva la possibilità per la comunione ereditaria di evitare lo scioglimento pagando i crediti per i quali la quota dellescusso è stata pignorata oppure formulando unofferta di vendita della quota a trattative private che possa essere accettata da tutti i creditori pignoranti e dallescusso (art. 130 LEF; v.Bettschartin: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 15 ad art. 132 LEF).
3.Nel Canton Ticino lautorità competente ai sensi dellart. 609 CC per intervenire nella divisione in luogo dellerede le cui ragioni successorie sono state pignorate è lufficiale delle esecuzioni (art. 96 cpv. 2 LAC). Incomberà quindi a lui chiedere la divisione della successione alla competente autorità qualora i coeredi dovessero opporvisi (art. 12 e 13 cpv. 2 ODiC), e gli spetta anche dirappresentare lescusso nella procedura (sentenza della CEF 15.2001.287dell11 gennaio 2002). Le spese connesse alla procedura di divisione devono essere anticipate dai creditori (art. 13 cpv. 2 ODiC), pena la rinuncia alla realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente a quanto sostenuto da Gilliéron(Commentaire de la LP, vol. II, 2000,n. 35 ad art. 132 LEF), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 ODiC sono inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero agevolmente raggirare la tutela prevista dallart. 10 cpv. 3 ODiC a favore del debitore.
LUfficio procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento dei creditori, a realizzare i beni attribuiti allescusso nella divisione alfine di potere disporre della necessaria liquidità per estinguere i crediti a beneficio dei quali la quota è stata pignorata.
4.Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1.Listanza è accolta, nel senso cheè ordinato allUfficio desecuzione di Lugano di sostituirsi a PI 4 nella comunione ereditaria fu PI 1 chegli compone con PI 3, di chiederne lo scioglimento e di procedere alla realizzazione di quanto attribuito allescusso nella divisione, secondo le indicazioni del considerando 3, fatte salve le soluzioni alternative menzionate in fondo al considerando 2.
3.Notificazione allUfficio di esecuzione di Lugano e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.