Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2020.136
Lugano
14 gennaio 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 21 dicembre 2020 della
RI 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio desecuzione di Lugano, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 19 novembre 2020 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla
PI 1, __________
preso atto che con decisione del 21 dicembre 2020 lUfficio desecuzione di Lugano ha riconsiderato il provvedimento impugnato annullandolo, dopo aver accertato la nullità della notifica contestata in ragione del conflitto dinteresse in cui si trovava la persona a cui è stato consegnato, ossia __________, al contempo gerente della ricorrente ma anche amministratore unico della società escutente;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 consid. 3; art.24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.