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15.2020.114

Ricorso per mancata chiusura della procedura fallimentare. Rappresentanza processuale. Stralcio in seguito alla chiusura del fallimento

Ticino · 2021-03-17 · Italiano TI
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Ricorso per mancata chiusura della procedura fallimentare. Rappresentanza processuale. Stralcio in seguito alla chiusura del fallimento

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.03.2021 15.2020.114

Ricorso per mancata chiusura della procedura fallimentare. Rappresentanza processuale. Stralcio in seguito alla chiusura del fallimento

Incarto n. 15.2020.114 Lugano 17 marzo 2021 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo sul ricorso 2 novembre 2020 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano in merito alla mancata chiusura del fallimento aperto il 17 marzo 2016 nei confronti della PI 1, (rappresentata dall’Ufficio dei fallimenti, Viganello) rammentata l’ordinanza 6 novembre 2020 del presidente della Camera; ricordato che giusta l’art. 15 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), la rappresentanza processuale nell’ambito di una procedura di ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF davanti all’autorità di vigilanza ticinese è riconosciuta solo a chi detiene una rappresentanza legale, agli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e ai loro praticanti, nonché ai fiduciari (persone fisiche) con l’autorizzazione cantonale (sentenza della CEF 15.2008.87 del 12 novembre 2008, consid. 1); precisato che, contrariamente a quanto crede il lic. iur. PA 1, la rappresentanza processuale, anche non professionale, nella procedura di ricorso ticinese non è autorizzata a persone non citate all’art. 15 LPR, pur in possesso di una procura rilasciata dalla parte (sentenza della CEF 15.2015.24 del 27 maggio 2015 consid. 1.1); ritenuto nondimeno il ricorso ricevibile in quanto firmato (anche) da RI 1; posto che, nel merito, il ricorrente, ex amministratore unico della fallita, si duole del fatto che dopo oltre quattro anni dalla sua apertura la procedura di liquidazione in via di fallimento dell’PI 1 non sia ancora stata chiusa, sicché chiede che sia fatto ordine all’Ufficio dei fallimenti di Lugano di presentare l’istanza di chiusura alla Pretura del Distretto di Lugano entro il 31 dicembre 2020; preso atto che con decreto del 17 dicembre 2020 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha ordinato la chiusura della procedura fallimentare (FUSC del 29 dicembre 2020) e che la società è stata radiata dal registro di commercio il giorno seguente; considerato come la procedura ricorsuale sia così divenuta priva d’oggetto e debba di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24 b cpv. 1 LPR); ricordato che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]); pronuncia:              1. Il ricorso è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Notificazione a RI 1, c/o,, . Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.