Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativa mente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
E. 2 Nel caso di specie l’UE ha correttamente determinato la quota parte dell’escusso nelle comunioni ereditarie in un mezzo, atteso che le stesse sono composte oltre a lui della sorella PI 2. Delle sostanze ereditarie fanno parte i fondi n. __________ e __________ RFD di __________, stimati dall’UE in fr. 177'471.–, sicché l’interessenza del debitore è stata valutata in fr. 88'735.50. Tali accertamenti non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate . In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento (oltre fr. 116'000.–) è superiore al valore di stima della quota dell’escusso . L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarne la realizzazione a mezzo di pubblici incanti.
E. 3 Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
E. 8 gennaio 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza5 ottobre 2020 dallUfficio desecuzione di Bellinzona,con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dellinteressenza spettante allescusso
PI 1
nelle eredità giacenti fu PI 15 (2011) e fu PI 14 (2019), composte oltre al figlio PI 1 e alla sorella di lui
PI 2,
nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 da:
PI 3
PI 4
PI 5
(rappresentato dal servizio RA 4,)
PI 6
PI 8
(rappresentata dalla RA 5,
PI 11,
PI 12,
(rappresentata dalla RA 6,)
PI 13,
B.Avendo i creditori presentato le domande di vendita, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il 16 marzo 2020a norma dellart.
E. 9 dellOrdinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazioneè potuta essere raggiunta in assenza del debitore e di tutti i creditori eccetto uno.
C.Il
E. 12 marzo 2020, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione delle quote ereditarie pignorate. Nel termineimpartito gli è pervenuta la proposta della coerede PI 2 di procedere alla vendita a trattative private dei fondi di proprietà della comunione ereditaria, essendo il proprio rappresentante legale stato contattato da un interessato allacquisto della particella n. __________ di __________.
D.L8 aprile 2020 lUfficio ha sottoposto ai creditori la proposta della coerede PI 2. In considerazione dellaccordo espresso dai creditori pignoranti alla vendita a trattative private, il 12 maggio 2020 lUE ha assegnato alla coerede PI 2 un termine fino al 31 agosto 2020 per procedervi.
E.In risposta alla richiesta daggiornamento dellUE, il 28 settembre 2020 PI 2 gli ha comunicato di non aver più avuto riscontri concreti in vista dellauspicata vendita a trattative private e di rimettersi pertanto alla decisione dellUE circa il proseguimento della procedura di realizzazione.
F.Il 5 ottobre 2020 lUE ha quindi chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Come in sede di pignoramentolUE ha attribuito alle intere sostanze ereditarie un valore complessivodi fr. 177'471. e allinteressenza del debitore la metà del medesimo, ossia fr. 88'735.50.
in diritto:1.Ricevuta la domanda di vendita duna parte in comunione, lufficio desecuzione convoca tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC).Lautorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 ODiC la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.Nel caso di specielUE ha correttamente determinato la quota parte dellescusso nelle comunioni ereditarie in un mezzo, atteso che le stesse sono composte oltre a lui della sorella PI 2. Delle sostanze ereditarie fanno parte i fondi n. __________ e __________ RFD di __________, stimati dallUE in fr. 177'471., sicchélinteressenza del debitore è stata valutata in fr. 88'735.50.Tali accertamenti non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dellart. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita allasta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome limporto totale dei crediti a beneficio del pignoramento (oltre fr. 116'000.) è superiore al valore di stima della quota dellescusso.Listanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarnela realizzazione a mezzo di pubblici incanti.
pronuncia: 1.Listanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dellinteressenza di½spettante a PI 2 nella divisione delle comunioni ereditarie del padre PI 15 e della madre PI 14.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Notificazione allIS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2020.102
Lugano
8 gennaio 2021
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza5 ottobre 2020 dallUfficio desecuzione di Bellinzona,con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dellinteressenza spettante allescusso
PI 1
nelle eredità giacenti fu PI 15 (2011) e fu PI 14 (2019), composte oltre al figlio PI 1 e alla sorella di lui
PI 2,
nelle varie esecuzioni promosse contro PI 1 da:
PI 3
PI 4
PI 5
(rappresentato dal servizio RA 4,)
PI 6
PI 8
(rappresentata dalla RA 5,
PI 11,
PI 12,
(rappresentata dalla RA 6,)
PI 13,
B.Avendo i creditori presentato le domande di vendita, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il 16 marzo 2020a norma dellart. 9 dellOrdinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna conciliazioneè potuta essere raggiunta in assenza del debitore e di tutti i creditori eccetto uno.
C.Il 12 marzo 2020, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione delle quote ereditarie pignorate. Nel termineimpartito gli è pervenuta la proposta della coerede PI 2 di procedere alla vendita a trattative private dei fondi di proprietà della comunione ereditaria, essendo il proprio rappresentante legale stato contattato da un interessato allacquisto della particella n. __________ di __________.
D.L8 aprile 2020 lUfficio ha sottoposto ai creditori la proposta della coerede PI 2. In considerazione dellaccordo espresso dai creditori pignoranti alla vendita a trattative private, il 12 maggio 2020 lUE ha assegnato alla coerede PI 2 un termine fino al 31 agosto 2020 per procedervi.
E.In risposta alla richiesta daggiornamento dellUE, il 28 settembre 2020 PI 2 gli ha comunicato di non aver più avuto riscontri concreti in vista dellauspicata vendita a trattative private e di rimettersi pertanto alla decisione dellUE circa il proseguimento della procedura di realizzazione.
F.Il 5 ottobre 2020 lUE ha quindi chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Come in sede di pignoramentolUE ha attribuito alle intere sostanze ereditarie un valore complessivodi fr. 177'471. e allinteressenza del debitore la metà del medesimo, ossia fr. 88'735.50.
in diritto:1.Ricevuta la domanda di vendita duna parte in comunione, lufficio desecuzione convoca tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC).Lautorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 ODiC la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.Nel caso di specielUE ha correttamente determinato la quota parte dellescusso nelle comunioni ereditarie in un mezzo, atteso che le stesse sono composte oltre a lui della sorella PI 2. Delle sostanze ereditarie fanno parte i fondi n. __________ e __________ RFD di __________, stimati dallUE in fr. 177'471., sicchélinteressenza del debitore è stata valutata in fr. 88'735.50.Tali accertamenti non sono stati contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore delle quote pignorate sia sufficientemente determinato ai sensi dellart. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita allasta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento delle comunioni ereditarie e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome limporto totale dei crediti a beneficio del pignoramento (oltre fr. 116'000.) è superiore al valore di stima della quota dellescusso.Listanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarnela realizzazione a mezzo di pubblici incanti.
pronuncia: 1.Listanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dellinteressenza di½spettante a PI 2 nella divisione delle comunioni ereditarie del padre PI 15 e della madre PI 14.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Notificazione allIS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.