opencaselaw.ch

15.2019.91

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria. Rinuncia alla realizzazione in caso di dubbia copertura delle spese esecutive

Ticino · 2020-01-23 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativa mente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

E. 2 LEF, la copertura delle spese esecutive, anche per il grande numero di esecuzioni (già dal solo verbale di pignoramento risultano spese per oltre fr. 2'500.–), non parendo garantita, o perlomeno rinunciare alla realizzazione in applicazione analogica dell’art. 127 LEF (cfr. DTF 83 III 134 e 88 III 106). La decisione al riguardo spetta però in linea di massima ai creditori, che pure in caso di dubbia copertura possono comunque, salvo manifesto abuso, esigere la vendita anticipando le spe­se di realizzazione presumibili (Bettschart in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 6 ad art. 127 LEF; sentenza della CEF 15.2005. 145/147 del 21 febbraio 2005 consid. 5. i.f.).

E. 3 Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Faido, e per il suo tramite a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

PI 3PI 3PI 3PI 4PI 4

Incarto n.15.2019.91

Lugano

23 gennaio 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza 24 ottobre 2019 dall’IS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

IS 1(†2017), già in __________

nelle eredità giacenti fu __________e fu __________, composte oltre all’escusso PI 1 di:

PI 4, __________

PI 8, __________

PI 5, __________

e nell’eredità giacente fu PI 9, composta oltre all’escusso PI 1 di:

__________(1901), d’ignota dimora

__________(1908), d’ignota dimora

__________(1904), d’ignota dimora

__________(1951,† 2000)

__________, (1946), __________

__________(1945), d’ignota dimora

PI 4(1942), __________

PI 8(1941), __________

PI 5(1945), __________

__________(1945), __________

__________(1948), __________

__________(1961), __________

__________(1954,†2015)

__________(1907,† 2003)

nelle varie esecuzioni promosse contro l’escusso da

Confederazione Svizzera, Berna

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

B.Avendo i creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati adue udienze tenutesi ambedue il 28 agosto2019a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessuna con­ciliazioneè potuta essere raggiunta in assenza dei creditori e di parte degli eredi fu PI 9. In questo frangente l’ufficio ha attribuito ai fondi di proprietà delle comunioni ereditarie fu PI 2e fu __________un valore di stima di fr. 200.– e pertanto di fr. 50.– alla quota di ¼ di spettanza della comunione ereditaria del debitore. Ai fondi di proprietà della comunione ereditariafu PI 9l’UE ha attribuito un valore di stima di fr. 11'000.–mentre in assenza delle necessarie informazioni non è riuscito a determinare la quota parte di spettanza della comunione ereditaria del debitore, pur ipotizzando che la sua partecipazione possa corrispondere a1⁄15.

C.Il 5 settembre 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione delle quote ereditarie pignorate. Nel termineimpartito gli è pervenuta una sola proposta da parte dell’ere­de PI 8, che ha comunicato il proprio interesse all’acquisto dei fondi n. __________ e __________ al prezzo di fr. 7'500.–.

D.Il 16 ottobre 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione pignorati, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti. Come in sede diconciliazione l’UE ha attribuito all’intera sostanza ereditaria un valore com­plessivodi fr. 11'200.– e all’interessenza del debitore un valore di fr. 783.–.

in diritto:1.Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC).L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC),ritenuto chegiusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

pronuncia:              1.L’istanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti delle interessenze spettanti alla comunione ereditaria fu PI 1 di ¼ nella divisione della comunione ereditaria fu PI 2e fu __________ edi1⁄15nella divisione della comunione ereditaria fu PI 9.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Notificazione all’Ufficio di esecuzione di Faido, e per il suo tramite a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.