Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2019.75
Lugano
13 novembre 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza 23 settembre 2019 dallIS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dellinteressenza spettante a
IS 1
nelle eredità giacenti fu __________ e fu __________, composte oltre allescusso PI 1 di
PI 2, __________
PI 3, __________
nelle varie esecuzioni (gruppi n. 5-11) promosse contro lescusso da diversi creditori;
B.Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il 7 maggio2019a norma dellart. 9 dellOrdinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessunaconciliazione è potuta essere raggiunta in assenza di parte dei creditori. In sede di conciliazione lufficio ha attribuito ai fondi di proprietà della comunione ereditaria un valore di stima di fr. 231'882.. Da tale importo ha dedotto lammontare dei debiti ipotecari gravanti parte dei fondi di complessivi fr. 52'653.75, ottenendo un valore totale netto di fr. 179'228.25. Considerata una quota di spettanza del debitore nella comunione ereditaria pari ad un terzo, lUE ha assegnato allinteressenza del debitore il valore di fr. 60'000..
C.Il 12 luglio 2019, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione della quota ereditaria dellescusso. Nel termineimpartito non gli è pervenuta alcuna proposta.
D.Il 23 settembre 2019 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti e attribuendo alla sostanza ereditaria, come in sede di conciliazione, un valore complessivo di fr. 179'228.50 e allinteressenza del debitore un valore di fr. 60'000..
in diritto: 1.Qualora, come nel caso di specie, lesistenza della comunione ereditariae la quota parte dellescusso non siano contestate dai coeredi, lUfficio deve conformarsi alla procedura prevista dallODiC, convocando tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Lautorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.Nel caso di specielUE ha correttamente determinato che la quota parte dellescusso nella comunione ereditaria è di un terzo, atteso che i membri della stessa sono lescusso e le due sorelle PI 2 ed PI 3, e che il suo valore assomma a fr.60'000.. Tale accertamento, effettuato alludienza di conciliazione alla presenza di tutti i membri della comunione ereditaria e di due creditori, non è stato ritualmente contestato neppure da nessuna delle altri parti interessate alla procedura, alle quali è stata trasmessa per conoscenza listanza del 23 settembre 2019 tendente a fardeterminare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti aPI 1 e nella quale lUE ha indicato la quota parte dellescusso nella comunione ereditaria e il valore da lui attribuito alla stessa. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dellart. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita allasta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome limporto totale dei crediti a beneficio del pignoramento corrisponde pressoché al valore di stima della quota, appare in concreto inadeguata.Listanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarela realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.
3.Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1.Listanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dellinteressenza di 1/3 spettante a PI 1nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 2 e PI 3.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Notificazione allIS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.