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15.2019.75

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Ticino · 2019-11-13 · Italiano TI
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Incarto n.15.2019.75

Lugano

13 novembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza 23 settembre 2019 dall’IS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

IS 1

nelle eredità giacenti fu __________ e fu __________, composte oltre all’escusso PI 1 di

PI 2, __________

PI 3, __________

nelle varie esecuzioni (gruppi n. 5-11) promosse contro l’escusso da diversi creditori;

B.Avendo alcuni creditori presentato le domande di vendita, l’UE ha convocato tutti gli interessati aun’udienza tenutasi il 7 maggio2019a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessunaconciliazio­ne è potuta essere raggiunta in assenza di parte dei creditori. In sede di conciliazione l’ufficio ha attribuito ai fondi di proprietà della comunione ereditaria un valore di stima di fr. 231'882.–. Da tale importo ha dedotto l’ammontare dei debiti ipotecari gravanti parte dei fondi di complessivi fr. 52'653.75, ottenendo un valore totale netto di fr. 179'228.25. Considerata una quota di spettanza del debitore nella comunione ereditaria pari ad un terzo, l’UE ha assegnato all’interessenza del debitore il valore di fr. 60'000.–.

C.Il 12 luglio 2019, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termineimpartito non gli è pervenuta alcuna proposta.

D.Il 23 settembre 2019 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti e attribuendo alla sostanza ereditaria, come in sede di conciliazione, un valore complessivo di fr. 179'228.50 e all’interessenza del debitore un valore di fr. 60'000.–.

in diritto: 1.Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ere­ditariae la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.Nel caso di speciel’UE ha correttamente determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un terzo, atteso che i membri della stessa sono l’escusso e le due sorelle PI 2 ed PI 3, e che il suo valore assomma a fr.60'000.–. Tale accertamento, effettuato all’udienza di conciliazione alla presenza di tutti i membri della comunione ereditaria e di due creditori, non è stato ritualmente contestato neppure da nessuna delle altri parti interessate alla procedura, alle quali è stata trasmessa per conoscenza l’istanza del 23 settembre 2019 tendente a fardeterminare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti aPI 1 e nella quale l’UE ha indicato la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria e il valore da lui attribuito alla stessa. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio del pignoramento corrisponde pressoché al valore di stima della quota, appare in concreto inadeguata.L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarela realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.

3.Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.L’istanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1/3 spettante a PI 1nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 2 e PI 3.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.