Erwägungen (3 Absätze)
E. 7 agosto 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza 25 luglio 2019 dallUfficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dellinteressenza spettante a
nelleredità giacente fu __________, composta oltre allescussa PI 1 di
nelle varie esecuzioni (gruppi n. 2-19) promosse contro lescussa da diversi creditori;
in diritto: 1.Qualora, come nel caso di specie, lesistenza della comunione ereditariae la quota parte dellescusso non siano contestate dai coeredi, lUfficio deve conformarsi alla procedura prevista dallODiC, convocando tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Lautorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.Nel caso di specielUE ha correttamente determinato che la quota parte dellescussa nella comunione ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà devessere divisa tra i sei nipoti, tutti discendenti dellunico figlio della stessa, premorto il 15 novembre 2008 (v. certificato ereditario del 26 aprile 2012). La comunione ereditaria non è poi proprietaria dellintera PPP, il cui valore di stima reale è stato stabilito in complessivi fr. 350'000., ma della sola quota di comproprietà B di un mezzo della stessa. Dedotto il debito ipotecario che grava la PPP, di fr. 199'410.75, il valore reale netto dellinteressenza di1/12spettante a PI 2 nella comunione ereditaria risulta di fr. 6'274.55 ([fr. 350'000. ./. fr. 199'410.75] : 2 : 12). Gli accertamenti effettuati dallUE non sono stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dellart.
E. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome limporto totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente superiore allesiguo valore di stima della quota dellescussa.Listanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarnela realizzazione a mezzo di pubblici incanti.
pronuncia: 1.Listanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dellinteressenza di1/12spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna paterna fu __________.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Notificazione allIS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.
E. 12 spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna paterna fu __________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2019.58
Lugano
7 agosto 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza 25 luglio 2019 dallUfficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dellinteressenza spettante a
nelleredità giacente fu __________, composta oltre allescussa PI 1 di
nelle varie esecuzioni (gruppi n. 2-19) promosse contro lescussa da diversi creditori;
in diritto: 1.Qualora, come nel caso di specie, lesistenza della comunione ereditariae la quota parte dellescusso non siano contestate dai coeredi, lUfficio deve conformarsi alla procedura prevista dallODiC, convocando tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Lautorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.Nel caso di specielUE ha correttamente determinato che la quota parte dellescussa nella comunione ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà devessere divisa tra i sei nipoti, tutti discendenti dellunico figlio della stessa, premorto il 15 novembre 2008 (v. certificato ereditario del 26 aprile 2012). La comunione ereditaria non è poi proprietaria dellintera PPP, il cui valore di stima reale è stato stabilito in complessivi fr. 350'000., ma della sola quota di comproprietà B di un mezzo della stessa. Dedotto il debito ipotecario che grava la PPP, di fr. 199'410.75, il valore reale netto dellinteressenza di1/12spettante a PI 2 nella comunione ereditaria risulta di fr. 6'274.55 ([fr. 350'000. ./. fr. 199'410.75] : 2 : 12). Gli accertamenti effettuati dallUE non sono stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dellart. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita allasta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome limporto totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente superiore allesiguo valore di stima della quota dellescussa.Listanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarnela realizzazione a mezzo di pubblici incanti.
pronuncia: 1.Listanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dellinteressenza di1/12spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna paterna fu __________.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Notificazione allIS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.