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15.2019.58

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

Ticino · 2019-08-07 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 7 agosto 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza 25 luglio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

nell’eredità giacente fu __________, composta oltre all’escussa PI 1 di

nelle varie esecuzioni (gruppi n. 2-19) promosse contro l’escussa da diversi creditori;

in diritto:                  1.Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ere­ditariae la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.Nel caso di speciel’UE ha correttamente determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dev’essere divisa tra i sei nipoti, tutti discendenti dell’unico figlio della stessa, premorto il 15 novembre 2008 (v. certificato ereditario del 26 aprile 2012). La comunione ereditaria non è poi proprietaria dell’intera PPP, il cui valore di stima reale è stato stabilito in complessivi fr. 350'000.–, ma della sola quota di comproprietà “B” di un mezzo della stessa. Dedotto il debito ipotecario che grava la PPP, di fr. 199'410.75, il valore reale netto dell’interessenza di1/12spettante a PI 2 nella comunione ereditaria risulta di fr. 6'274.55 ([fr. 350'000.– ./. fr. 199'410.75] : 2 : 12). Gli accertamenti effettuati dall’UE non so­no stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art.

E. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente superiore all’esiguo valore di stima della quota dell’escussa.L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarnela realizzazione a mezzo di pubblici incanti.

pronuncia:              1.L’istanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di1/12spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna paterna fu __________.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 12 spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna paterna fu __________. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2019.58

Lugano

7 agosto 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza 25 luglio 2019 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione dell’interessenza spettante a

nell’eredità giacente fu __________, composta oltre all’escussa PI 1 di

nelle varie esecuzioni (gruppi n. 2-19) promosse contro l’escussa da diversi creditori;

in diritto:                  1.Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ere­ditariae la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dall’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.Nel caso di speciel’UE ha correttamente determinato che la quota parte dell’escussa nella comunione ereditaria è di un dodicesimo, atteso che, come già evidenziato dalla Camera nella sua precedente decisione del 2 ottobre 2016, la quota parte di CC 7, quale coniuge della defunta, è di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dev’essere divisa tra i sei nipoti, tutti discendenti dell’unico figlio della stessa, premorto il 15 novembre 2008 (v. certificato ereditario del 26 aprile 2012). La comunione ereditaria non è poi proprietaria dell’intera PPP, il cui valore di stima reale è stato stabilito in complessivi fr. 350'000.–, ma della sola quota di comproprietà “B” di un mezzo della stessa. Dedotto il debito ipotecario che grava la PPP, di fr. 199'410.75, il valore reale netto dell’interessenza di1/12spettante a PI 2 nella comunione ereditaria risulta di fr. 6'274.55 ([fr. 350'000.– ./. fr. 199'410.75] : 2 : 12). Gli accertamenti effettuati dall’UE non so­no stati ritualmente contestati da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome l’importo totale dei crediti a beneficio di pignoramento è decisamente superiore all’esiguo valore di stima della quota dell’escussa.L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarnela realizzazione a mezzo di pubblici incanti.

pronuncia:              1.L’istanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di1/12spettante a PI 2 nella divisione della comunione ereditaria della nonna paterna fu __________.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.