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15.2019.55

Rifiuto di annullare o sospendere un’esecuzione. Restituzione del termine per contestare una proposta di giudizio contenente il rigetto dell’opposizione

Ticino · 2019-12-11 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Notificazione a:

–  RI 1 presso RA 1, casella postale __________, __________;

–  . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2019.55

Lugano

11 dicembre 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cortese

statuendo sul ricorso 10 luglio 2019 di

RI 1__________--__________

(patrocinata inizialmente dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,o meglio contro la decisione28 giugno 2019 con cui harifiutato di annullare o sospenderel’esecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

–  RI 1 presso RA 1, casella postale __________, __________;

–  .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.