Realizzazione immobiliare. Domanda di annullamento. Ricorso tardivo e insufficientemente motivato
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.01.2019 15.2019.4
Realizzazione immobiliare. Domanda di annullamento. Ricorso tardivo e insufficientemente motivato
Incarto n. 15.2019.4 Lugano 23 gennaio 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 18 gennaio 2019 della RI 1 (rappresentata dall’amministratrice unica RA 1, __________) contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Mendrisio, o meglio contro l’esecuzione n. __________ (e la domanda di realizzazione del fondo n. __________ RFD __________) promossa nei confronti della ricorrente dalla PI 1, __________ ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 ottobre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, PI 1 procede in via di realizzazione del pegno gravante il fondo summenzionato contro RI 1 per l’incasso di fr. 1'126'600.– e fr. 2'669'800.– oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2016; che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino del __________ l’UE di Mendrisio ha fissato l’asta dell’immobile per il 6 febbraio 2019; che con il ricorso in esame, del 18 gennaio 2019, l’escussa postula l’annullamento dell’esecuzione e della vendita all’incanto, previa la loro sospensione durante la procedura di ricorso; che la ricorrente allega di avere ricevuto il 10 gennaio 2019 dalla banca escutente un conteggio, con l’invito a pagare immediatamente lo scoperto di fr. 506'188.60 complessivi; ch’essa ne deduce che per la banca il contratto di credito è tuttora esistente, per cui l’esecuzione dovrebbe, a dire della ricorrente, essere annullata “in quanto priva di oggetto”; che il ricorso all’autorità di vigilanza cantonale a norma dell’art. 17 LEF ha per oggetto il provvedimento di un organo esecutivo (ufficio di esecuzione o dei fallimenti, amministrazione del fallimento, ecc.) e dev’essere presentato entro 10 giorni dalla sua comunicazione (art. 17 cpv. 2 LEF); che nella fattispecie l’esecuzione è stata portata alla conoscenza della ricorrente già nel 2016 e anche la pubblicazione dell’asta risale a più di 10 giorni prima dell’inoltro del ricorso; che lo stesso si rivela pertanto tardivo e inammissibile, motivo per cui non è stato notificato alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2LPR); che d’altra parte il conteggio della PI 1 non è un provvedimento impugnabile; che pure dal profilo formale il ricorso si avvera irricevibile, nella misura in cui la ricorrente non spiega per quale motivo la richiesta di pagamento della PI 1 renderebbe l’esecuzione “priva di oggetto”; che ad ogni modo fino a quando essa non avrà pagato l’importo posto in esecuzione all’ufficio (art. 12 cpv. 2 LEF), ottenuto dall’escutente il ritiro dell’esecuzione o fatto annullare quest’ultima dal giudice (art. 85 o 85 a LEF), il procedimento continuerà il suo corso secondo le prescrizioni del diritto esecutivo; che se fosse ammissibile il ricorso andrebbe quindi respinto nel merito; che con l’emanazione del giudizio odierno la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventa senza oggetto; che p er legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.