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15.2019.30

Ricorso. Stralcio in seguito alla riconsiderazione del provvedimento impugnato

Ticino · 2019-05-21 · Italiano TI
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Incarto n.15.2019.30

Lugano

21 maggio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

Statuendo quale giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 30 aprile 2019 della

RI 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 aprile 2019 nell’esecuzione

n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

preso atto che con decisione 2 maggio 2019 l’Ufficio d’esecuzione di Lugano ha annullato il provvedimento impugnato, dopo aver accertato che al reclamo interposto dalla ricorrente contro la decisione 11 marzo 2019 della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest, che rigetta la sua opposizione in via definitiva, la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello ha concesso effetto sospensivo il 29 aprile 2019;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 consid. 3;24bcpv. 1 LPR);

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–

;

–    .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.