Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2019.30
Lugano
21 maggio 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 30 aprile 2019 della
RI 1
(patrocinata dall__________ PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 9 aprile 2019 nellesecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
preso atto che con decisione 2 maggio 2019 lUfficio desecuzione di Lugano ha annullato il provvedimento impugnato, dopo aver accertato che al reclamo interposto dalla ricorrente contro la decisione 11 marzo 2019 della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest, che rigetta la sua opposizione in via definitiva, la Camera civile dei reclami del Tribunale dappello ha concesso effetto sospensivo il 29 aprile 2019;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 consid. 3;24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.