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15.2019.111

"Proposta" di cessione dei diritti della massa giusta l’art. 260 LEF

Ticino · 2020-03-24 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 3 Notificazione a:

–    ; –RI 1, __________, __________, __________. Comunicazione all’Ufficio dei fallimenti, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2019.111

Lugano

24 marzo 2020

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 29 novembre 2019 di

RI 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, o meglio contro la circolare emessa il 19 novembre 2019 con cui è stato assegnato ai creditori insinuatisi nel fallimento delricorrente un termine per chiedere la cessione giusta l’art. 260 LEF delle sue pretese ereditarie;

–    ;

–RI 1, __________, __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.