Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2018.87
Lugano
23 aprile 2019
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 1° ottobre 2018 di
RI 1
(patrocinato dall__________ PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro lavviso di pignoramento emesso il 19 settembre 2018 nellesecuzione
n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
preso atto che con decisione 3 ottobre 2018, pur senza qualificare la sua decisione come riconsiderazione, lUfficio desecuzione di Locarno ha annullato il provvedimentoimpugnato, ritenendolo nullo perché listanza di rigetto dellopposizione promossa dallescutenteè stata stralciata dal ruolo dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Campagna, con decisione 20 febbraio 2018, per mancato anticipo delle spese processuali (sicché lesecuzione rimaneva sospesa dallopposizione);
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se, come nella fattispecie, il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 consid. 3;24bcpv. 1 LPR);
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.