Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
E. 3 Notificazione a:
Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona;
;
.
Comunicazione allUfficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n. 15.2018.60
Lugano
1 ottobre 2018
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) sulla segnalazione inoltrata il 12 luglio 2018 dal
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona
in merito alloperato dellUfficio di esecuzione di Locarno, o meglio alla comminatoria di fallimento emessa il 12 luglio 2018 nellesecuzione n. __________ promossa dalla
PI 1, __________
contro
RI 1
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nellesecuzione n. __________ promossa il 17 gennaio 2018 dalla PI 1 contro RI 1 per lincasso di fr. 753.50 oltre agli interessi del 5% dal 13 gennaio 2018 e di fr. 119.40, il 21 marzo 2018 lUfficio di esecuzione (UE) di Locarno, appurato che lescusso non aveva interposto opposizione, gli ha notificato la comminatoria di fallimento;
che nellambito della causa avviata dalla PI 1 per ottenere il fallimento di RI 1, con decisione del 12 luglio 2018 (inc. SO.2018.583) il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha differito la decisione di fallimento sulla scorta dellart. 173 cpv. 2 LEF e trasmesso lincarto alla Camera nella sua veste di autorità di vigilanza affinché stabilisca se la parte escussa è soggetta allesecuzione in via di fallimento;
che il termine impartito da questa Camera alle parti e allUE per esprimersi in merito alla validità della comminatoria di fallimento è rimasto infruttuoso;
che, tuttavia, con decisione del 31 luglio 2018, lUE di Locarno ha annullato la comminatoria di fallimento e preannunciato lemissione di un avviso di pignoramento;
che tale decisione non è stata impugnata ed è quindi definitiva;
che ad ogni modo lUE era competente per accertare la nullità della comminatoria di fallimento (art. 22 cpv. 2 e 38 cpv. 3 LEF; DTF 101 III 20 consid. 1/a), emessa nei confronti di un debitore RI 1 non iscritto a registro di commercio in una delle qualità esaustivamente enumerate allart. 39 LEF;
che la sua iscrizione nel registro IDI dei numeri didentificazione delle imprese è senza rilievo dal profilo esecutivo;
chessendo la segnalazione del Pretore aggiunto così diventata senza oggetto, la causa va stralciata dal ruolo (art. 24b cpv. 1 LPR);
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. La segnalazione è dichiarata senza oggetto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
Pretura del Distretto di Bellinzona, Bellinzona;
;
.
Comunicazione allUfficio di esecuzione, Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.