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15.2018.59

Esecuzione sequestro. Minimo esistenziale. Spese di alloggio dell’escusso nell’abitazione di proprietà della convivente. Spese di trasferta

Ticino · 2018-09-12 · Italiano TI
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Incarto n.15.2018.59

Lugano

12 settembre 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 17 maggio 2018 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza eseguito il 30 aprile 2018 nell’esecuzione del sequestro n. __________decretato il 6 febbraio 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, su istanza della ricorrente nei confronti di

PI 1,I-__________

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

in fatto:A.Su istanza di RI 1, con decreto del 6 febbraio2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la __________ in Savosa, sino a concorrenza di fr. 20'950.00 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2016 e di fr. 6'174.45 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2012.

B.In fase di esecuzione del sequestro, il 30 aprile 2018 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:

Debitore

fr.

2'400.00

Totale

fr.

2'400.00

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

680.00

convivenza (ridotto del 20% direttiva CEF)

Affitto

fr.

773.50

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte

fr.

630.00

2'299 km/mese a 0.274 fr./km = fr. 630.– (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2018)

Totale

fr.

2'294.50

L’UE ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro di PI 1 ogni importo eccedente il minimo vitale di fr. 2'294.50.

C.Con ricorso del 17 maggio 2018, RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendone la riforma, nel senso di ridurre i costi per l’affitto da fr. 773.50 a un importo variante tra fr. 400.– e 480.– mensili e le spese di trasferta da fr. 630.– a fr. 372.65 mensili.

3.1Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’e­­scusso (DTF104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza dellaCEF15.2013.30 del 6 maggio2013 consid. 9.3).Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese connesse all’immobile. Esse consistono negliinteressi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pub­blicoe nelle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile(cfr.puntoII/1 dellaTabella).

3.2Diversamente da quanto asserito apoditticamente dall’escusso, non è dimostrato ch’egli corrisponda un canone di locazione alla convivente. Ne consegue che nella determinazione del suo minimo vitale non può essere considerato l’importo di fr. 773.50.

3.3Ciò posto le spese relative all’abitazione comune dei conviventi devono essere di regola ripartite a metà tra i concubini (DTF 109 III 101 consid. 2;Vonder Mühllin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010,n. 26 ad art. 93 LEF). Ciò a maggior ragione nella fattispecie, ritenuto che in base al“Contratto di mutuo fondiario e di erogazione a saldo e quietanza”del 21 dicembre 2012 (in seguito: contratto di mutuo), indipendentemente dai rapporti di proprietà sull’appartamento, i mutuatari risultano essere sia PI 1 sia la convivente.

3.4Come si evince dal contratto di mutuo, la Cassa di risparmio __________ ha erogato a PI 1 e alla convivente un mutuo ipotecario di € 150'000.–, destinato all’ac­­quisto della prima casa, di proprietà della sola convivente. Nel­l’atto notarile i mutuatari, ossia l’escusso e la convivente, si sono impegnati a restituire il mutuo e a pagare gli interessi secondo le modalità meglio precisate nel contratto e nell’allegato B. Come emerge dall’attestazione bancaria del 26 febbraio 2018 l’escusso e la convivente nel 2017 hanno corrisposto alla creditrice ipotecaria € 3'315.03 per interessi passivi e € 6'439.16 per il rimborso del capitale di debito residuo, ovvero € 9'754.– complessivi, corrispondenti a rate mensili di € 812.80.

4.1È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF(DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui non sono dettagliatamente elencate e comprovate,le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitorevanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. sitowww4.ti.ch/poteri/ giudiziario/giustizia-civile/circolari/).

4.2Nella fattispecie, la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro del­l’escussoè di 34.2 km (v. sitomap.search.ch/__________) ed egli la percorre due volte al giorno. In assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento, secondo lagiurisprudenza di questa Camera (sentenza 15.2015.81 del 22 dicembre2015 consid. 8.2) il numero medio di giorni lavorativi all’anno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese. La distanza mensile determinante per il calcolo delle spese di trasferte professionali è quindi di circa 1311 km.

Il costo delle trasferte non comprende solo le spese di carburante e di usura del veicolo ma anche tutte le altre spese fisse e variabili indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione), tranne l’ammortamento, la svalutazione e, se non sono comprovate, le spese di posteggio. Nella Circolaren. 39/2015 citata sopra (consid. 4), la Camera ha stabilito, sulla base dei dati del TCS, un costo medio chilometrico scalare commisurato alla distanza media mensilmente compiuta dal debitore, che per un veicolo di categoria media che percorre 1'200 km/mese ammonta a 0.31 fr./km, conformemente all’allegato 1 della circolare contenente i valori determinanti per il 2018. Ponderato secondo la formula contenuta nella Circolare (per evitare l’effetto di soglia), il costo dei 1'311 km percorsi dall’escusso nel caso specifico ammonta a fr. 412.– arrotondati. In questa misura il ricorso va accolto, come del resto sostanzialmente proposto dall’UE nelle sue osservazioni.

Le ulteriori deduzioni prospettate dall’escusso per gli asseriti trasferimenti dal luogo di lavoro ai cantieri ove egli lavora e per le spese di parcheggio non possono invece essere considerate nella determinazione del minimo vitale di PI 1, dal momento ch’egli non ha dimostrato l’effettività delle spese in questione e dagli atti non emerge alcun indizio in tal senso.

5.Sulla base delle considerazioni che precedono il calcolo del minimo di esistenza di PI 1 va rettificato come segue:

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

680.00

Affitto

fr.

487.00

Pasti fuori domicilio

fr.

211.00

Trasferte

fr.

412.00

Totale

fr.

1'790.00

Di conseguenza il ricorso va accolto pressoché integralmente nel senso di ridurre il minimo di esistenza di PI 1 da fr. 2'294.50 a fr. 1'790.– mensili.

–   ;

–     .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.