Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2018.59
Lugano
12 settembre 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 17 maggio 2018 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il calcolo del minimo desistenza eseguito il 30 aprile 2018 nellesecuzione del sequestro n. __________decretato il 6 febbraio 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, su istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1,I-__________
(patrocinato dallavv. PA 1, __________)
in fatto:A.Su istanza di RI 1, con decreto del 6 febbraio2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,ha ordinato il sequestro del salario percepito da PI 1 presso la __________ in Savosa, sino a concorrenza di fr. 20'950.00 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2016 e di fr. 6'174.45 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2012.
B.In fase di esecuzione del sequestro, il 30 aprile 2018 lUfficio desecuzione (UE) di Lugano ha allestito il seguente calcolo del minimo esistenziale di PI 1:
Debitore
fr.
2'400.00
Totale
fr.
2'400.00
Minimo desistenza
Minimo base
fr.
680.00
convivenza (ridotto del 20% direttiva CEF)
Affitto
fr.
773.50
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte
fr.
630.00
2'299 km/mese a 0.274 fr./km = fr. 630. (v. Circolare CEF n. 39/2015, versione 2018)
Totale
fr.
2'294.50
LUE ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro di PI 1 ogni importo eccedente il minimo vitale di fr. 2'294.50.
C.Con ricorso del 17 maggio 2018, RI 1 si aggrava contro siffatto calcolo, chiedendone la riforma, nel senso di ridurre i costi per laffitto da fr. 773.50 a un importo variante tra fr. 400. e 480. mensili e le spese di trasferta da fr. 630. a fr. 372.65 mensili.
3.1Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme alluso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che lescusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto limperativo categorico di ridurre al minimo le spese per unabitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 129 II 527 consid. 2; 114 III 14 consid. 2/a; 104 III 41 consid. 2; sentenza della CEF 15.2013.58 del 29 luglio 2013 consid. 4.1/a). Limporto del canone va messo in relazione con il reddito dellescusso (DTF104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; sentenza dellaCEF15.2013.30 del 6 maggio2013 consid. 9.3).Se il debitore abita in casa propria, in luogo del canone locatizio vanno computate le spese connesse allimmobile. Esse consistono negliinteressi ipotecari (senza ammortamento), nei contributi di diritto pubblicoe nelle spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile(cfr.puntoII/1 dellaTabella).
3.2Diversamente da quanto asserito apoditticamente dallescusso, non è dimostrato chegli corrisponda un canone di locazione alla convivente. Ne consegue che nella determinazione del suo minimo vitale non può essere considerato limporto di fr. 773.50.
3.3Ciò posto le spese relative allabitazione comune dei conviventi devono essere di regola ripartite a metà tra i concubini (DTF 109 III 101 consid. 2;Vonder Mühllin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010,n. 26 ad art. 93 LEF). Ciò a maggior ragione nella fattispecie, ritenuto che in base alContratto di mutuo fondiario e di erogazione a saldo e quietanzadel 21 dicembre 2012 (in seguito: contratto di mutuo), indipendentemente dai rapporti di proprietà sullappartamento, i mutuatari risultano essere sia PI 1 sia la convivente.