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15.2018.42

Realizzazione di una quota in un’eredità indivisa. Domanda di sospensione della realizzazione durante 15 mesi per permettere la vendita a trattative private d’immobili facenti parte della comunione

Ticino · 2018-06-08 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 8 giugno 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza8 maggio 2018dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

PI 1,

nella comunione ereditaria fu PI 12, composta oltre che dell’escusso PI 1di

PI 3, __________

PI 4, __________

PI 5, __________

PI 6, __________

PI 7, __________

PI 8, __________- __________ __________

PI 9, __________

PI 11, __________

(tutti rappresentati da RA 1, __________)

PI 2, __________ __________

nell’esecuzione n. __________promossa contro l’escusso da:

__________, __________

__________, __________

__________, __________

__________, __________

__________, __________

(tutti patrocinati dall’avv. __________, __________)

B.Avendo i creditori presentato la domanda di vendita il 13 giugno 2017, l’UE ha convocato tutti gli interessati aun’udienza tenutasi il 6 marzo 2018a norma dell’art.

E. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessunaconciliazione è potuta essere raggiunta malgrado la presenza di tutti i membri della comunione ereditaria e dei creditori.

C.Il

E. 12 marzo 2018, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termineimpartito PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, PI 10 e PI 11 hanno chiesto di sospendere la procedura di realizzazione per almeno 15 mesi per consentire ai comunisti, che si sono già attivati in tal senso, di vendere i beni appartenenti alla comunione ereditaria a trattative private a un prezzo conforme a quello commerciale, mentre i procedenti hanno chiesto di differire la decisione fino al 31 agosto 2018 e d’impartire ai comunisti la stessa scadenza per tacitare il loro credito. PI 1 (escusso) e PI 2 sono rimasti silenti.

D.L’8 maggio 2018 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, rimettendosi al giudizio della Camera in merito alla fissazione delle relative modalità.

in diritto:                  1.Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal­l’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’auto­­rità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita al­l’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.Nel caso di speciel’Ufficio, già in occasione del pignoramento,ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un diciottesimo e che il suo valore assomma afr. 25'023.–, valore corretto in fr. 33'333.– con l’istanza dell’8 mag­gio2018 in considerazione del fatto che l’ammontare del possibile ricavo della vendita dell’immobile è di fr. 600'000.–. Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costidi una simile procedura e il valore esiguo dell’attivo da realizzare.L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarela realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.L’istanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di1/18spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria del bisnonno fu PI 12.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2018.42

Lugano

8 giugno 2018

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza8 maggio 2018dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

PI 1,

nella comunione ereditaria fu PI 12, composta oltre che dell’escusso PI 1di

PI 3, __________

PI 4, __________

PI 5, __________

PI 6, __________

PI 7, __________

PI 8, __________- __________ __________

PI 9, __________

PI 11, __________

(tutti rappresentati da RA 1, __________)

PI 2, __________ __________

nell’esecuzione n. __________promossa contro l’escusso da:

__________, __________

__________, __________

__________, __________

__________, __________

__________, __________

(tutti patrocinati dall’avv. __________, __________)

B.Avendo i creditori presentato la domanda di vendita il 13 giugno 2017, l’UE ha convocato tutti gli interessati aun’udienza tenutasi il 6 marzo 2018a norma dell’art. 9 dell’Ordinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessunaconciliazione è potuta essere raggiunta malgrado la presenza di tutti i membri della comunione ereditaria e dei creditori.

C.Il 12 marzo 2018, l’Ufficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso. Nel termineimpartito PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, PI 10 e PI 11 hanno chiesto di sospendere la procedura di realizzazione per almeno 15 mesi per consentire ai comunisti, che si sono già attivati in tal senso, di vendere i beni appartenenti alla comunione ereditaria a trattative private a un prezzo conforme a quello commerciale, mentre i procedenti hanno chiesto di differire la decisione fino al 31 agosto 2018 e d’impartire ai comunisti la stessa scadenza per tacitare il loro credito. PI 1 (escusso) e PI 2 sono rimasti silenti.

D.L’8 maggio 2018 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, rimettendosi al giudizio della Camera in merito alla fissazione delle relative modalità.

in diritto:                  1.Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal­l’ODiC, convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). L’auto­­rità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta l’art. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita al­l’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.Nel caso di speciel’Ufficio, già in occasione del pignoramento,ha determinato che la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria è di un diciottesimo e che il suo valore assomma afr. 25'023.–, valore corretto in fr. 33'333.– con l’istanza dell’8 mag­gio2018 in considerazione del fatto che l’ammontare del possibile ricavo della vendita dell’immobile è di fr. 600'000.–. Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costidi una simile procedura e il valore esiguo dell’attivo da realizzare.L’istanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarela realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.L’istanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di1/18spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria del bisnonno fu PI 12.

2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.Notificazione all’IS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.