Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 giugno 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza8 maggio 2018dallUfficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dellart. 132 LEF dellinteressenza spettante a
PI 1,
nella comunione ereditaria fu PI 12, composta oltre che dellescusso PI 1di
PI 3, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
PI 6, __________
PI 7, __________
PI 8, __________- __________ __________
PI 9, __________
PI 11, __________
(tutti rappresentati da RA 1, __________)
PI 2, __________ __________
nellesecuzione n. __________promossa contro lescusso da:
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(tutti patrocinati dallavv. __________, __________)
B.Avendo i creditori presentato la domanda di vendita il 13 giugno 2017, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il 6 marzo 2018a norma dellart.
E. 9 dellOrdinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessunaconciliazione è potuta essere raggiunta malgrado la presenza di tutti i membri della comunione ereditaria e dei creditori.
C.Il
E. 12 marzo 2018, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione della quota ereditaria dellescusso. Nel termineimpartito PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, PI 10 e PI 11 hanno chiesto di sospendere la procedura di realizzazione per almeno 15 mesi per consentire ai comunisti, che si sono già attivati in tal senso, di vendere i beni appartenenti alla comunione ereditaria a trattative private a un prezzo conforme a quello commerciale, mentre i procedenti hanno chiesto di differire la decisione fino al 31 agosto 2018 e dimpartire ai comunisti la stessa scadenza per tacitare il loro credito. PI 1 (escusso) e PI 2 sono rimasti silenti.
D.L8 maggio 2018 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, rimettendosi al giudizio della Camera in merito alla fissazione delle relative modalità.
in diritto: 1.Qualora, come nel caso di specie, lesistenza della comunione ereditaria e la quota parte dellescusso non siano contestate dai coeredi, lUfficio deve conformarsi alla procedura prevista dallODiC, convocando tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Lautorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.Nel caso di specielUfficio, già in occasione del pignoramento,ha determinato che la quota parte dellescusso nella comunione ereditaria è di un diciottesimo e che il suo valore assomma afr. 25'023., valore corretto in fr. 33'333. con listanza dell8 maggio2018 in considerazione del fatto che lammontare del possibile ricavo della vendita dellimmobile è di fr. 600'000.. Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dellart. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita allasta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costidi una simile procedura e il valore esiguo dellattivo da realizzare.Listanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarela realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1.Listanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dellinteressenza di1/18spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria del bisnonno fu PI 12.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Notificazione allIS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2018.42
Lugano
8 giugno 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata con istanza8 maggio 2018dallUfficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dellart. 132 LEF dellinteressenza spettante a
PI 1,
nella comunione ereditaria fu PI 12, composta oltre che dellescusso PI 1di
PI 3, __________
PI 4, __________
PI 5, __________
PI 6, __________
PI 7, __________
PI 8, __________- __________ __________
PI 9, __________
PI 11, __________
(tutti rappresentati da RA 1, __________)
PI 2, __________ __________
nellesecuzione n. __________promossa contro lescusso da:
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(tutti patrocinati dallavv. __________, __________)
B.Avendo i creditori presentato la domanda di vendita il 13 giugno 2017, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il 6 marzo 2018a norma dellart. 9 dellOrdinanza del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti incomunione (ODiC, RS 281.41), in occasione della quale nessunaconciliazione è potuta essere raggiunta malgrado la presenza di tutti i membri della comunione ereditaria e dei creditori.
C.Il 12 marzo 2018, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concreteper la realizzazione della quota ereditaria dellescusso. Nel termineimpartito PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8, PI 9, PI 10 e PI 11 hanno chiesto di sospendere la procedura di realizzazione per almeno 15 mesi per consentire ai comunisti, che si sono già attivati in tal senso, di vendere i beni appartenenti alla comunione ereditaria a trattative private a un prezzo conforme a quello commerciale, mentre i procedenti hanno chiesto di differire la decisione fino al 31 agosto 2018 e dimpartire ai comunisti la stessa scadenza per tacitare il loro credito. PI 1 (escusso) e PI 2 sono rimasti silenti.
D.L8 maggio 2018 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, rimettendosi al giudizio della Camera in merito alla fissazione delle relative modalità.
in diritto: 1.Qualora, come nel caso di specie, lesistenza della comunione ereditaria e la quota parte dellescusso non siano contestate dai coeredi, lUfficio deve conformarsi alla procedura prevista dallODiC, convocando tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 ODiC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 ODiC). Lautorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2ODiC), ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 ODiC, la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.Nel caso di specielUfficio, già in occasione del pignoramento,ha determinato che la quota parte dellescusso nella comunione ereditaria è di un diciottesimo e che il suo valore assomma afr. 25'023., valore corretto in fr. 33'333. con listanza dell8 maggio2018 in considerazione del fatto che lammontare del possibile ricavo della vendita dellimmobile è di fr. 600'000.. Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dellart. 10 cpv. 3 ODiC perché se ne possa ordinare la vendita allasta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 ODiC) appare in concreto inadeguata, visti i tempi e i costidi una simile procedura e il valore esiguo dellattivo da realizzare.Listanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarela realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota in questione.
Per questi motivi,
pronuncia: 1.Listanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dellinteressenza di1/18spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria del bisnonno fu PI 12.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Notificazione allIS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.