Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2018.16
Lugano
21 agosto 2018
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendosulla contestazione dellastima immobiliare presentata dalla
RI 1
nellesecuzione
n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare promossa dallistante nei confronti di
PI 1,
ricordato che con decisione del 5 marzo 2018, la Camera ha accolto il ricorso interposto il16 febbraio 2018 dalla RI 1 nellesecuzione appena citata, ordinando lallestimento di una nuova stima peritale della proprietà per piani n. __________ e della quota O della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________, valutata dal perito incaricato dallUfficio di esecuzione (UE) di Lugano infr. 868'000. complessivi;
richiamata lordinanza del 25 giugno 2018 con cui la Camera ha impartito alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni sul nuovo referto peritale 22 giugno 2018 dellarch. __________;
preso atto che le parti non hanno formulato osservazioni e non hanno quindi contestato il valore di stima di complessivi fr. 1'070'000. che il perito ha attribuito ai fondi;
considerato che, in assenza di contestazioni sulle quali la Camera debba decidere nel senso dellart.9 cpv. 2 RFF, ultimo periodo, il nuovo valore di stima peritale risulta determinante, sicché quello stabilito dallUE varettificato in fr. 1'070'000.;
ritenuto che le spese della nuova perizia di complessivi fr. 1'720., già anticipate dalla RI 1, restano a suo carico, non avendo la stessa chiesto che le venissero rifuse dallescussa nel senso dellart. 9 cpv. 2, 2° periodo RFF, sicché può essere lasciata aperta la questione di sapere se una nuova stima peritale, superiore a quella precedente di più del 20%, possa essere reputatanotevolmente (wesentlich, sensiblement)modificata;
posto che la presente procedura non dà luogo a tasse, lautorità di vigilanza non avendo dovuto decidere su eventuali contestazioni delle parti in merito alla nuova stima (art. 9 cpv. 2 RFF ultimo periodo);
decide:1. Il valore di stima della proprietà per piani n. __________ e della quota __________ della proprietà per piani n. __________ della particella n. __________ RFD di __________è stabilito in fr. 1'070'000..
2. Non sono prelevate tasse, mentre le spese peritali di complessivi fr. 1'720., già anticipate dalla RI 1, restano a suo carico.
3. Notificazione a:
;
.
Comunicazione allUfficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.