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15.2017.92

Ticino · 2013-12-06 · Italiano TI
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Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Ricorso tardivo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.02.2018 15.2017.92

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Ricorso tardivo

Incarto n. 15.2017.92 Lugano 16 febbraio 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cassina statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 16 ottobre 2017 di RI 1 contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 2 ottobre 2017 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla PI 1, (patrocinata dall’avv. RA 1, __________) ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 maggio 2013 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di 1) fr. 173'687.60 oltre agli interessi del 5% dal 13 febbraio 2013 e 2) di fr. 800.–, indicando quale titolo di credito: “1. Attestato di carenza beni n. __________ di fr. 173'687.60 emesso il 06.05.2000 dall’Ufficio esecuzione Lugano; 2. Spese amministrative”; che con decisione del 6 dicembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto in via provvisoria l’opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo limitatamente a fr. 173'687.60 (inc. SO.2013.4504); che con pronunciato del 22 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l’azione di disconoscimento di de­bito promossa da RI 1 contro la PI 1 (inc. OR.2014.3); che contro tale sentenza RI 1 ha interposto appello alla seconda Camera civile del Tribunale d’appello, che con decisione del 21 luglio 2016 lo ha respinto nella misura in cui era ricevibile (inc. 12.2015.134); che il ricorso presentato da RI 1 al Tribunale federale contro tale decisione è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 10 ottobre 2016 (inc. 4A_523/2016); che s ulla scorta di tali decisioni, la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 2 ottobre 2017 l’UE ha emesso l’av­­viso di pignoramento; che con ricorso del 16 ottobre 2017 RI 1 ha chiesto di annullare l’avviso di pignoramento e di annullare e cancellare dal registro delle esecuzioni il precetto esecutivo; ch’egli ha altresì postulato di annullare l’aggiudicazione dei beni mobili e dei crediti a favore della procedente avvenuta il 17 settembre 2012 nell’ambito del fallimento delle PI 2; che con osservazioni rispettivamente del 30 ottobre 2017 e del 10 novembre 2017 la PI 1 e l’UE si sono opposti al ricorso; che con replica del 15 dicembre 2017 RI 1 ha ribadito le sue precedenti richieste; che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni dalla notifica dell’atto impugnato, emesso il 2 ottobre 2017, dall’UE di Lugano, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF); che

– ricorda il ricorrente – il 17 settembre 2012 si è svolto presso l’Ufficio fallimenti di Lugano l’incanto dei beni mobili e dei crediti nell’ambito del fallimento delle PI 2; che all’asta erano presenti il ricorrente e, in rappresentanza della PI 1, PI 3, la quale, a dire di lui, non era munita di una procura conferitale dalla società; che per questo motivo, egli sostiene, la firma da lei apposta sul verbale d’incanto è nulla e quindi l’aggiudicazione deve avvenire a suo favore come unico valido partecipante all’asta; che

– prosegue il ricorrente – la stessa PI 3 ha poi firmato la domanda di esecuzione e l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione, malgrado essa non fosse iscritta nel registro di commercio quale persona abilitata a vincolare la procedente, sicché avrebbe compiuto un atto illecito; che per l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento; che in quanto rivolto contro l’aggiudicazione, avvenuta il 17 settembre 2012 alla presenza anche dello stesso RI 1, il ricorso risulta ampiamente tardivo e per questo motivo va dichiarato irricevibile, per tacere del fatto che PI 3 ha agito sulla base di una procura rilasciata dall’allora amministratore unico della società aggiudicataria, __________ (doc. 1 accluso alle osservazioni al ricorso); che anche le ulteriori censure sollevate dal ricorrente sono tardive e pertanto inammissibili; che infatti l’argomentazione secondo cui PI 3 ha firmato la domanda di esecuzione e l’istanza di rigetto dell’opposi­­zione senza diritto avrebbe dovuto essere sollevata dall’escusso già al momento della ricezione del precetto esecutivo (o al più tardi entro i dieci giorni successivi), rispettivamente all’udienza di discussione dell’istanza, tenutasi il 6 dicembre 2013 (in cui, per inciso, RI 1 era rappresentato da un avvocato); che ad ogni buon conto, con ampia procura del 13 febbraio 2012 (doc. 2), la PI 1 ha espressamente autorizzato PI 3 a iniziare e proseguire procedimenti esecutivi in suo nome e per suo conto; ch’essa era pertanto perfettamente legittimata a sottoscrivere sia la domanda di esecuzione sia l’istanza di rigetto dell’opposizio­ne; che il gravame di RI 1 sarebbe così stato da respingere anche nel merito; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso irricevibile per tardività. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–    . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.