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15.2017.57

Minimo di esistenza. Costi dell’automobile dell’escusso pensionato. Quota di adesione a un sindacato. Protezione giuridica. Spese di elettricità e di acqua potabile. Spese mediche. Partecipazione dei figli maggiorenni ai costi d’abitazione

Ticino · 2017-09-06 · Italiano TI
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Erwägungen (13 Absätze)

E. 6 Neppure la deduzione di fr. 22.– mensili per la quota di adesione al sindacato può essere inserita nel minimo di esistenza del ricorrente, il quale, raggiunto l’età del pensionamento, non esercita più alcuna attività lavorativa e non dimostra che la sua affiliazione sia obbligatoria.

E. 7 Il ricorrente pretende che nel calcolo del suo minimo di esistenza vengano considerati fr. 80.– per le spese dell’elettricità e dell’ac­­qua potabile. Sennonché l’importo base mensile di fr. 1'200.– previsto dalla Tabella già computato dall’UE è un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso, che comprende già i costi di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, oltre ad altri come, appunto, le spese per l’acqua potabile, spazzatura, macchina da lavare, telefono, allacciamento televisivo via cavo ecc. (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad art. 93). Non possono di conseguenza essere computate un’altra volta nel suo minimo vitale.

E. 8 RI 1 chiede il riconoscimento di fr. 493.– per i premi della cassa malati, di fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati e di fr. 771.25 per la partecipazione ai costi di malattia.

E. 8.1 Secondo la giurisprudenza, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3). In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.; Ochsner in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,

n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).

E. 8.2 Nel caso in rassegna, si evince dagli atti presenti nell’incarto e dai documenti prodotti da RI 1 unitamente al reclamo che il premio dell’assicurazione malattie obbligatoria a suo carico corrisponde a fr. 352.50, come correttamente determinato dall’UE (v. estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 emesso dall’__________ SA, doc. G). A questa somma non possono essere aggiunti, per arrivare alla somma di fr. 493.– richiesta dal ricorrente, anche i fr. 141.– ch’egli paga per l’assicu­razione malattie complementare perché, come visto, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale.

E. 8.3 Dall’estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 rilasciato dall’__________ SA (doc. G) emerge che per il 2016 RI 1 ha partecipato ai costi di malattia e d’infortunio nella misura di fr. 3'352.20, ossia di fr. 279.35 mensili. Questo importo pare comprensivo della franchigia della cassa malattia, delle spe­se non coperte dalla stessa e della partecipazione dell’escusso alle spese assicurate. Conteggiando nel minimo esistenziale del­l’escusso complessivi fr. 279.35 per spese mediche e dentali e altri fr. 208.35 per la franchigia della cassa malati, l’Ufficio ha probabilmente già riconosciuto ad RI 1 più di quanto egli avrebbe avuto diritto. Infatti, la franchigia della cassa malati è verosimilmente compresa nell’importo totale dei costi di malattia e d’infortunio pagati dall’assicurato (fr. 3'352.20 annui), motivo per cui essa non potrebbe essere conteggiata un’altra volta nel minimo vitale dell’escusso. Si può però prescindere dal verificare se l’importo di fr. 208.35 computato dall’UE a titolo di franchigia della cassa malati andrebbe stralciato dal minimo esistenziale contestato, poiché vi osta il divieto di modificare il provvedimento impugnato in un senso diverso da quanto richiesto dal ricorrente e a lui sfavorevole (detto divieto della reformatio in peius, art. 22 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di ese­cuzione e fallimento [LPR, RL 3.5.1.2]).

E. 8.4 Come già ricordato da questa Camera ad RI 1 nella decisione del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120), la distinta dei medicamenti ch’egli indica di assumere e le attestazioni mediche prodotte con il ricorso (doc. da M a R) non dimostrano l’esisten­za di spese mediche supplementari rispetto a quelle risultanti dall’attestazione della cassa malati. Anche su questo punto il ricorso si rivela così infondato.

E. 9 Secondo il punto 5.2 della Tabella dev’essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione a carico dei figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono di un proprio reddito (sentenza del Tribunale federale 7B.225/2003 del 23 ottobre 2003, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2; Ochsner, op. cit., n. 119 e 174 ad art. 93; vonder Mühll, op. cit., n. 35 ad art. 93; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, pag. 71

n. 229-230).

E. 9.1 Nel caso concreto, come preteso dall’escusso nel reclamo del 25 novembre 2016, come statuito nella nota sentenza del 21 marzo 2017 (inc. 15.2016.120, consid. 11.2) e come richiesto dallo stes­so reclamante ancora il 2 marzo 2017, l’Ufficio ha tenuto conto di una partecipazione della figlia maggiorenne __________ alle spese dell’appartamento condiviso con il padre nella misura di fr. 400.–. Ora RI 1 sostiene apoditticamente, senza produrre alcuna prova, che la figlia non viva più con lui. Sennonché secondo la banca dati dei movimenti della popolazione [“Movpop”]) risulta ch’essa ancora al 31 agosto 2017 abitava con il padre. Anche questa censura risulta pertanto infondata.

E. 9.2 Ad RI 1 va comunque ricordato, q ualora la figlia si trasferisse altrove, ch’egli potrà sempre chiedere all’UE la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) producendo le prove al riguardo, pur non senza rilevare che in questa ipotesi a decorrere dal primo termine utile di disdetta contrattuale previsto dal­l’attuale contratto di locazione, nel suo minimo esistenziale si potrà tenere conto solo di un canone locatizio conforme all’uso locale e alla sua situazione finanziaria per un alloggio confacente a una persona che vive da sola.

E. 10 La richiesta di condannare PI 4 a rifondere fr. 521'000.– all’ente pubblico per i saldi scoperti dell’AVS e dell’imposta alla fonte e per il saldo allo stesso ricorrente a titolo di risarcimento danni risulta inammissibile per carenza di competenza materiale della Camera, che come autorità di vigilanza giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF può solo verificare la fondatezza dei provvedimenti emanati da organi dell’esecuzione per debiti (come gli uffici di esecuzione) e non statuire su controversie sorte in altri ambiti.

E. 11 Alla luce di quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso va respinto, di modo che la domanda di concessione del­l’effetto sospensivo risulta priva d’oggetto.

E. 12 Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–; –; – . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2017.57

Lugano

6 settembre 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso presentato il 30 giugno 2017 da

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento eseguito il 3 aprile 2017 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da

PI 2, __________

(rappr. dal proprio Municipio, __________)

Redditi (del debitore)

Cassa cantonale di

compensazione AVS

fr.

2'350.00

PI 3

fr.

1'926.30

Totale

fr.

4'276.30

Minimo d’esistenza

Minimo base

fr.

1'200.00

La moglie __________ residente in Italia a __________

Affitto

fr.

950.00

Come da sentenza Camera esecu-zione e fallimenti del 21.03.2017

n. incarto 15.2016.120

Assicurazione malattia

fr.

352.50

Premi LAMal, il premio LCA di fr. 141.00 non viene considerato

Spese mediche e dentali

fr.

279.35

Fr. 3'352.20 spese sostenute per malattia e infortunio

Franchigia cassa malati

fr.

208.35

Franchigia cassa malati fr. 2'500.– annui

Conguaglio riscaldamento

fr.

100.00

Conguaglio riscaldamento viene calcolato in base alla decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del 21.03.2017 n. incarto 15.2016.120

Abbonamento arcobaleno

fr.

69.00

Abbonamento 2 zone

Totale

fr.

3'159.20

Affitto mensile

fr.

1'350.00

Conguaglio spese accessorie

fr.

100.00

Cassa malati

fr.

493.00

Franchigia cassa malati

fr.

208.35

Partecipazione ai costi del 10%

fr.

771.25

Luce e acque

fr.

80.00

Debito __________ card fr. 3'500.00 all’anno­

Fr.

291.65

Quota sindacale

fr.

22.00

Protezione giuridica __________

fr.

100.00

Quota leasing

fr.

420.00

5.Per quanto riguarda il prospettato computo nella determinazione del minimo vitale difr. 3'500.– annui per il rimborso di un debito accumulato con la coop card e di fr. 100.– mensili per il pagamento della protezione giuridica, va evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espres­­sa norma di legge in tale senso. Invero la giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa del­l’escusso (DTF112 III 18), così da lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto assolutamente indispensabile in base agli articoli 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. È però di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente(rimborso di un debito bancario e premi dell’assicurazione di protezione giuridica)non hanno carattere vitale, sicché nulla giustifica, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il privilegio che il debitore pretende sia concesso all’istituto bancario e all’assicura­­zione (per tacere del fatto che i premi delle assicurazioni private usuali sono già computate nel minimo di base, v. Tabella n. I).

6.Neppure la deduzione di fr. 22.– mensili per la quota di adesione al sindacato può essere inserita nel minimo di esistenza del ricorrente, il quale, raggiunto l’età del pensionamento, non esercita più alcuna attività lavorativa e non dimostra che la sua affiliazione sia obbligatoria.

7.Il ricorrente pretende che nel calcolo del suo minimo di esistenza vengano considerati fr. 80.– per le spese dell’elettricità e dell’ac­­qua potabile. Sennonché l’importo base mensile di fr. 1'200.– previsto dallaTabella già computato dall’UEè un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali dell’escusso, che comprende già i costi di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, oltre ad altri come, appunto, le spese per l’acqua potabile, spazzatura, macchina da lavare, telefono, allacciamento televisivo via cavo ecc. (Vonder Mühll,op. cit., n. 23 ad art. 93). Non possono di conseguenza essere computate un’altra volta nel suo minimo vitale.

8.1Secondo la giurisprudenza,solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale, ad esclusione dei premi dell’assicurazione malattie complementare (DTF 134 III 325 consid. 3; Tabella ad II/3).In base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.;Ochsnerin:Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).

8.2Nel caso in rassegna, si evince dagli atti presenti nell’incarto e dai documenti prodotti da RI 1 unitamente al reclamo che il premio dell’assicurazione malattie obbligatoria a suo carico corrisponde a fr. 352.50, come correttamente determinatodall’UE (v. estratto per la dichiarazione d’imposta 2016 emesso dall’__________ SA, doc. G).A questa somma non possono essere aggiunti, per arrivare alla somma di fr. 493.– richiesta dal ricorrente, anche i fr. 141.– ch’egli paga per l’assicu­razione malattie complementare perché, come visto, solo i premi dell’assicurazione malattie obbligatoria possono essere presi in considerazione nel calcolo del minimo vitale.

9.Secondo il punto 5.2 della Tabella dev’essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione a carico dei figli maggiorenni che vivono nell’economia domestica del debitore e dispongono di un proprio reddito (sentenza del Tribunale federale 7B.225/2003del 23 ottobre 2003, consid. 3.2; sentenza della CEF 15.2009.49 del 12 giugno 2009 consid. 2;Ochsner,op. cit., n.119 e 174 ad art.93;vonder Mühll,op. cit., n.35 ad art. 93;Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, 2002, pag. 71

n. 229-230).

9.1Nel caso concreto, come preteso dall’escusso nel reclamo del 25 novembre 2016, come statuito nella nota sentenza del 21 marzo2017 (inc. 15.2016.120, consid. 11.2) e come richiesto dallo stes­soreclamante ancora il 2 marzo 2017, l’Ufficio ha tenuto conto di una partecipazione della figlia maggiorenne __________alle spese dell’appartamento condiviso con il padrenella misuradi fr. 400.–. Ora RI 1sostiene apoditticamente, senza produrre alcuna prova, che la figlia non viva più con lui.Sennonché secondo la banca dati dei movimenti della popolazione [“Movpop”]) risulta ch’essa ancora al 31 agosto 2017 abitava con il padre. Anche questa censura risulta pertanto infondata.

9.2Ad RI 1 va comunque ricordato, qualora la figlia si trasferisse altrove, ch’egli potrà sempre chiedere all’UE la revisione del pignoramento (art. 93 cpv. 3 LEF) producendo le prove al riguardo,pur non senza rilevare che in questa ipotesia decorrere dal primo termine utile di disdetta contrattuale previsto dal­l’attuale contratto di locazione, nel suo minimo esistenziale si potrà tenere conto solo di un canone locatizio conforme all’uso locale e alla sua situazione finanziaria per un alloggio confacente a una persona che vive da sola.

10.La richiesta di condannare PI 4 a rifondere fr. 521'000.– all’ente pubblico per i saldi scoperti dell’AVS e dell’imposta alla fonte e per il saldo allo stesso ricorrente a titolo di risarcimento danni risulta inammissibile per carenza di competenza materiale della Camera, che come autorità di vigilanza giusta l’art. 17 cpv. 1 LEF può solo verificare la fondatezza dei provvedimenti emanati da organi dell’esecuzione per debiti (come gli uffici di esecuzione) e non statuire su controversie sorte in altri ambiti.

–;

–

;

–

.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.