Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2017.43
Lugano
27 luglio 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo sul ricorso 30 marzo 2017 di
RI 1
(patrocinata dallavv. dott. PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Luganorelativo allesecuzione del sequestro
n. __________ decretato l8 marzo 2017 dal Pretore del Distretto di Lugano su istanza della ricorrente nei confronti di
PI 1, __________
Debitore
fr.
3'963.90
Minimo desistenza
Base mensile
fr.
1'530.00
convive con la mamma di PI 3, senza entrate
Supplemento figlio
fr.
360.00
Affitto
fr.
525.75
500. (cambio /CHF 1,0515)
Pasti fuori domicilio
fr.
211.00
Trasferte fino al luogo di
lavoro in trasporto privato
fr.
435.00
Altri
fr.
100.00
Lavori faticosi
Altri
fr.
280.00
Gas + Pellet
Altri
fr.
145.00
Mensa figlia ( 97. = fr. 102.)
e oculista speciale trimestrale
( 120. = fr. 43. al mese)
Totale
fr.
3'587.00
LUE ha quindi sequestrato presso la datrice di lavoro dellescusso, la PI 2, limporto eccedente fr. 3'587. dallo stesso 23 marzo 2017.
3.1.Secondo la più recente giurisprudenza federale (DTF130 III 765 segg.), limporto base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla metà di quello previsto per coniugi, ovvero ammonta a fr. 850. se essi risiedono in Svizzera. Diverso è il caso in cui i conviventi hanno un figlio in comune, in quanto per consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale il debitore viene allora equiparato, ai fini della determinazione del suominimo vitale, al debitore coniugato (DTF130 III 767, 106 III 17 consid.3/d;sentenza della CEF 15.2013.30 del 6 maggio 2013 consid. 8.1).
3.2Ora, avendo nella fattispecie lescusso e la convivente una figlia in comune, per la determinazione del minimo vitale della loro comunione domestica devessere considerato limporto base per coniugi pari a fr. 1'700. mensili, da ridursi del 10% per tenere conto del fatto chessi vivono in Italia, in cuisecondo la costante giurisprudenza di questa Camera il costo della vita è inferiore a quello della Svizzera appunto del 10%. In assenza di contestazione da parte della ricorrente non è poi necessario esaminare se tale fattore di riduzione, chiaramente indicato nelle osservazioni dellUE, debba essere adattato alle mutate circostanze, tenendo conto di riferimenti discordanti più recenti (v. sentenza della CEF 15.2016.86 del 7 febbraio 2017 consid. 4.2).Il minimo vitale di base assomma dunque a fr. 1'530. (90% di fr. 1'700.) come correttamente conteggiato dallUfficio.
4.La ricorrente si duole anche che allescusso sono stati riconosciuti fr. 435. per i costi delle trasferte fino al luogo di lavoro. A suo parere, siccome il debitore abita a __________ e lavora a __________, i chilometri da lui percorsi per recarsi sul posto di lavoro ammontano a circa 60 km al giorno, ossia circa 1'200 km al mese. Stimando un consumo di 6.21 litri per 100 km e un prezzo medio del carburante di fr. 1.55 al litro, si ha una spesa di fr. 115.50 al mese, che secondo la ricorrente potrebbe arrivare a massimi fr. 150. mensili, considerando anche lusura del veicolo. Da parte sua, come visto (sopra ad E), lUfficio nelle sue osservazioni del 15 maggio 2017 ha ridotto limporto riconosciuto per spese di trasferta a fr. 388., calcolandoloconformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 (v. sotto consid. 4.1) e al relativo allegato 1, contenente i valori aggiornati per il 2017.
4.1È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse alluso di unautomobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dellart. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dellart. 93 LEF(DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate,le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitorevanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. sito www4.ti.ch/poteri/ giudiziario/giustizia-civile/circolari/).
4.2Nella fattispecie, la distanza tra il domicilio e il luogo di lavoro dellescusso è di 33 km (v. sito map.search.ch/__________) ed egli la percorre due volte al giorno. In assenza di dati più precisi nel verbale di pignoramento, secondo la giurisprudenza di questa Camera (sentenze 15.2015.81 del 22 dicembre 2015 consid. 8.2 e 15.2012.114 del 14 novembre 2012) il numero medio di giorni lavorativi allanno nel Ticino è pari a 230, ovvero 19,16 giorni al mese. La distanza mensile determinante per il calcolo delle spese di trasferte professionali è quindi di circa 1265 km. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, il costo delle trasferte non comprende solo le spese di carburante e di usura del veicolo ma anche tutte le altre spese fisse e variabili indispensabili al funzionamento del veicolo del debitore (costi di manutenzione, premi di assicurazione, tasse di circolazione), tranne lammortamento, la svalutazione e le spese di posteggio (non comprovate). Nella Circolaren. 39/2015 citata sopra (consid. 4), la Camera ha stabilito, sulla base dei dati del TCS un costo medio chilometrico scalare commisurato alla distanza media mensilmente compiuta dal debitore, che per un veicolo di categoria media che percorre 1'200 km/mese ammonta a 0.31 fr./km, conformemente allallegato 1 della circolare contenente i valori determinanti per il 2017. Ponderato secondo la formula contenuta nella Circolare (per evitare leffetto di soglia), il costo dei 1'265 km percorsi dallescusso nel caso specifico ammonta a fr. 388. arrotondati. In questa (limitata) misura il ricorso va accolto, come proposto dallUE nelle sue osservazioni, riducendo il minimo vitale di fr. 47. (fr. 435. ./. fr. 388.), di modo che viene stabilito per arrotondamento in fr. 3'540. mensili.
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.