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15.2017.30

Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo durante le ferie pasquali

Ticino · 2017-04-27 · Italiano TI
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Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo durante le ferie pasquali

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.04.2017 15.2017.30

Ricorso contro la notifica del precetto esecutivo durante le ferie pasquali

Incarto n. 15.2017.30 Lugano 27 aprile 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 13 aprile 2017 di RI 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 6 aprile 2017 nell’esecuzione

n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla PI 1 Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione del pegno immobiliare emesso il 6 aprile 2017 dall’Uf­­ficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 520'000.– oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2017 e di fr. 8'538.38 per interessi maturati e spese invocando il contratto di mutuo ipotecario del 18 maggio 2016; che il precetto esecutivo è stato consegnato all’escusso il 13 aprile 2017, il quale vi ha interposto opposizione all’atto della notifica; che con ricorso dello stesso 13 aprile 2017 RI 1 chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, di accertare l’inam­­missibilità del precetto esecutivo, facendone valere la nullità siccome la notifica è avvenuta durante le ferie pasquali, ossia durante un periodo di preclusione giusta l’art. 56 n. 2 LEF; che nelle sue osservazioni del 14 aprile 2017, l’UE preavvisa ne­gativamente la domanda di concessione dell’effetto sospensivo e chiede di dichiarare il ricorso irricevibile senza previa istruttoria; che interposto all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’ap­­pello (art. 3 LPR) – entro 10 giorni dalla notifica dell’atto impugnato, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF); che secondo la stessa decisione citata dal ricorrente, un atto di esecuzione compiuto durante le ferie esecutive non è nullo né annullabile, ma esplica i suoi effetti solo a partire dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (DTF 121 III 284 consid. 2/b; v. pure DTF 127 III 176 consid. 3/b, 132 II 157 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_120/2012, consid. 3.3 e della CEF 15.2016.25 del 3 novembre 2016 consid. 1.2 e 15.2015.60 del 12 ottobre 2015 consid. 3; RtiD 2005 I 887 n. 109c consid. 2 e RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c); che detto altrimenti, la sanzione della notifica del precetto esecutivo durante le ferie è unicamente l’inefficacia temporanea, nel senso che il termine per interporre opposizione comincia a decorrere solo dal primo giorno utile che segue la conclusione delle ferie (sentenza della CEF 15.2003.131 del 31 ottobre 2003, RtiD 2004 II 717 segg. n. 72c e riferimenti citati); che il ricorrente non ha del resto subito alcun pregiudizio dall’ir­­regolare notificazione, siccome egli ha immediatamente interposto opposizione al precetto esecutivo, sospendendo così l’esecu­­zione (art. 78 cpv. 1 LEF); che il ricorso va pertanto respinto senza necessità di notificarlo alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR); che p er legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.