Richiesta di restituzione del termine di opposizione presentata dal curatore dell’escusso nominato poco dopo la scadenza del termine
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.2018 15.2017.109
Richiesta di restituzione del termine di opposizione presentata dal curatore dell’escusso nominato poco dopo la scadenza del termine
Incarto n. 15.2017.109 Lugano 8 gennaio 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sulla richiesta di restituzione del termine d’opposizione formulata il 21 dicembre 2017 da RI 1 (patrocinata dal suo curatore __________ PA 1, __________) in merito al precetto esecutivo n. __________ emesso nei suoi confronti l’8 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio a domanda della PI 1, __________ (rappresentata dall’RA 1, Berna) ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 agosto 2017 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 20'539.55 oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2017 (“conteggio finale del 25.04.2017 Contratto leasing No __________ del 29.01.2014”) e di fr. 1'464.60 (“spese di mora”); che al precetto esecutivo apparentemente notificatole il 4 dicembre 2017 (sul precetto è però segnata la casella “Non ritirato” della voce “Impossibile procedere alla notificazione”) l’escussa non ha interposto opposizione; che con la richiesta in esame del 21 dicembre 2017, l’avv. PA 1, nella sua qualità di curatore dell’escussa nominato il 18 dicembre 2017 a scopo di rappresentanza e di amministrazione dei suoi beni, postula la restituzione del termine d’opposizione al precetto esecutivo, facendo valere che la sua assistita si è ritrovata senza sua colpa impossibilitata a procedere autonomamente, in particolare a causa dei motivi per i quali è stata istituita la curatela; che sia l’UE sia la procedente non si oppongono all’accoglimento della richiesta (osservazioni rispettivamente del 29 dicembre 2017 e del 4 gennaio 2018); che appaiono effettivamente dati i presupposti stabiliti dall’art. 33 cpv. 4 LEF per la restituzione richiesta, l’omessa opposizione apparendo la conseguenza del grave stato depressivo che, su segnalazione del suo medico curante e dell’assistente sociale della Città di Mendrisio, ha motivato l’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni affidata all’avv. PA 1, incaricato segnatamente di rappresentare RI 1 per tutte le sue questioni amministrative (doc. B accluso alla richiesta); che il curatore risulta inoltre avere presentato la richiesta di restituzione entro dieci giorni dalla conoscenza dell’esecuzione (anzi entro tre giorni dalla sua nomina) e di avere, perlomeno implicitamente, già dichiarato d’interporre opposizione; che in queste condizioni la richiesta dev’essere accolta e all’UE ordinato di annotare l’opposizione; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. La richiesta di restituzione del termine di opposizione al precetto esecutivo n. __________ è accolta e di conseguenza è fatto ordine all’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio di annotare nei suoi registri l’opposizione interposta alla suddetta esecuzione con la data del 21 dicembre 2017. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.