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15.2016.92

Ricorso contro decisione di peritare fondo da realizzare all'asta pubblica

Ticino · 2017-01-13 · Italiano TI
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Incarto n.15.2016.92

Lugano

13 gennaio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 29 settembre 2016 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro l’assegnazione di un mandato tendente all’allestimento di una perizia della particella n. __________ RFD di __________del 19 settembre 2016 nelle esecuzioni

n. __________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente rispettivamente da

__________, __________

(rappr. dalla Cassa comunale, __________)

__________, __________

procedure interessanti anche quale comproprietario in ragione di un mezzo della medesima particella

__________,__________

B.Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso sempre dall’UE di Biasca il successivo 11 dicembre 2015, __________ procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 3'078.15 oltre agli interessi del 5% dal 30 luglio 2015. Non avendo egli interposto opposizione al precetto, il 16 agosto 2016 l’UE ha dato seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione pignorando la quota di comproprietà A di un mezzo spettante all’escusso sulla particella n. __________ RFD di __________.

4.Per l’art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito rientra nel potere di apprezzamento dell’organo esecutivo (Foëx, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,n. 10 ad art. 97 LEF;Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 1997, n. 8 e 9 ad art. 97 LEF) ed è in particolare indicato quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l’Ufficio non possiede (DTF 93 III 20;Foëx, op. cit., n. 14 ad art. 97). Ciò vale anche per la (seconda) stima imposta dalla legge per i fondi prima della messa all’asta (art. 140 cpv. 3 e 156 cpv. 1 LEF).

5.Nel caso di specie il 18 giugno 2012 l’arch. __________ C__________, funzionario dell’Ufficio cantonale di stima, ha peritato la particella n. __________ RFD di __________ assegnandole un valore di stima reale di fr. 2'101'880.–, un valore di reddito di fr. 1'701'493.– e un valore venale di fr. 1'800'000.–. Il problema è che la perizia risale a oltre quattro anni fa e persegue uno scopo che non è esattamente quello per cui l’UE ha ordinato la nuova perizia, giacché il valore venale stimato dall’arch. C__________ è“il prezzo di vendita che si può ottenere normalmente in una libera contrattazione di compravendita”(doc. C pag. 9) e non in un’asta pubblica. Qualora l’Ufficio, come in concreto, abbia elementi per ritenere che la stima non sia più idonea visto il lungo tempo trascorso dalla precedente stima (cfr.Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 176 ad art. 140) ele forti oscillazioni dei prezzi intervenute nel frattempo sul mercato immobiliare,rientra nel suo potere di apprezzamento decidere di ordinarne una nuova tendente ad accertare il valore di stima attuale determinante, ossia quello riferito al prezzo che probabilmente si otterrebbe in caso di vendita all’asta eseguita nei termini di legge, ossia a breve termine (sentenza della CEF 15.2005.47 del 2 giugno 2005 consid. 3;Foëxin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 10 ad art. 97 LEF, con rif.).

Ricordato che il quadriennio è proprio la durata del ciclo d’osser­vazionedell’evoluzione dei fattori influenti sulla stima ufficiale(art. 24 del regolamento della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, RL 10.2.9.1.1) e che secondo il decreto esecutivo concernente l’aggiornamento intermedio dei valori di stima ufficiale sulla sostanza immobiliare sul territorio del Cantone Ticino le stime ufficiali nel Comune di __________ (polo D fascia 3) saranno aumentate del 19.99% (Bollettino ufficiale delle leggi 25/2016 pag. 264) a partire del 1° gennaio 2017, non si può considerare che l’UE abbia trasceso il proprio potere d’apprezza­mento nell’adottare la decisione impugnata, che appare proporzionata alle circostanze concrete del caso in esame, non solo perché è idonea a raggiungere lo scopo informativo posto a fondamento degli art. 140 cpv. 3 e 156 cpv. 1 LEF ma è pure ragionevolmente necessaria in una situazione in cui sono trascorsi oltre quattro anni da una precedente perizia eseguita in un contesto diverso da quello di una procedura esecutiva.Il ricorso va di conseguenza respinto.

–;

–;

–;

–    .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.