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15.2016.89

Avviso di pignoramento. Annullamento in seguito a riconsiderazione. Deposito del precetto esecutivo nella buca lettere. Notifica invalida. Tempestività dell’opposizione. Ferie esecutive estive

Ticino · 2016-12-30 · Italiano TI
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RI 1

Incarto n.15.2016.89

Lugano

30 dicembre 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso del 29 agosto 2016 di

arch. RI 1, __________

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la decisione di riconsiderazione del 16 agosto 2016, con cui è stato annullato l’avviso di pignoramento emesso il 21 luglio 2016 nell’esecuzione

n. __________ promossa dai ricorrenti nei confronti di

PI 1, __________

B.Dando seguito alla predetta domanda, il 4 aprile 2016 l’Ufficio ha emesso il precetto esecutivo n. __________ e, per errore, anche un secondo precetto n. __________, poi annullato d’ufficio. Rimasto senza esito l’iniziale tentativo di notificain via postale, l’ufficio ha incaricato la polizia comunale di notificare i precetti esecutivi, i quali gli sono stati ritornaticon la menzione della loro notifica al destinatario il 20 aprile 2016 senza opposizione, pur essendo anche spuntata l’opzione“Non ritirato”nella rubrica“Impossibile procedere alla notificazione”.

C.Su richiesta dei procedenti di proseguire l’esecuzione, il 21 luglio 2016 l’organo esecutivo ha emesso l’avviso di pignoramento per il 20 gennaio 2016 (recte: 2017).

D.Ricevuto l’avviso appena menzionato, l’8 agosto 2016 PI 1ha comunicato all’UE di aver trovato i precetti esecutivi solo al suo ritorno a __________ nel luglio 2016, controllando“verso fine mese”la posta prelevata dalla sua buca lettera. Egli ha precisato di essersi dovuto trattenere in Italia per diversi mesi e che la polizia comunale, non trovandolo il 20 aprile 2016 e non sapendo della sua permanenza in Italia, gli aveva lasciato gli atti in questione in buca lettera, come da lui chiesto in occasione della notifica di un precedente precetto esecutivo.

Egli ha pure affermato che non pagherà mai nulla ai procedenti, contestando in modo deciso la fondatezza del credito posto in esecuzione.

E.Il 12 agosto 2016 l’assistente __________ della Polizia comunale  ha comunicato all’UE di aver depositato i precetti esecutivi nella buca delle lettere di PI 1 come da sua autorizzazione rilasciata al sergente __________“per atti precedenti”, confermata al suo assistente pure“verbalmente durante un colloquio telefonico tenuto qualche settimana fa”.

F.Avvalendosi della facoltà di riconsiderare il proprio provvedimento sulla scorta dell’art. 17 cpv. 4 LEF, il 16 agosto 2016 l’UE ha annullato la notifica del precetto esecutivon. __________ el’avviso di pignoramento del 21 luglio 2016, ritornando ai procedenti un duplicato del precetto in questione sul quale è stata annotata l’op­­posizione dell’escussa con la data del 12 agosto 2016.

G.Con ricorso del 29 agosto 2016 RI 1 e RI 2 si aggravano contro la decisione appena citata, chiedendo a questa Camera di annullarla e di ripristinare l’avviso di pignoramento del 21 luglio 2016.

H.PI 1 non ha presentato osservazioni, mentre il 27 settembre 2016 l’UE ha chiesto che il ricorso sia respinto.

3.L’agente incaricato di notificare un precetto esecutivo (ufficiale, impiegato dell’ufficio oppure funzionario postale, comunale o di polizia) è tenuto a consegnare l’atto aperto al suo destinatario nonché ad attestare su ambedue gli originali l’avvenuta notifica(art. 72 cpv. 2 LEF;Angstin:Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 10 ad art. 64 LEF;Wüthrich/Schochin:Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 11 ad art. 72 LEF).Ne consegue che il deposito del precetto esecutivo nella cassetta delle lettere dell’escusso o nella sua casella postale non costituisce unavalida notifica ai sensi degli art. 64 e 72 LEF (DTF 117 III 7 segg.;sentenze dellaCEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 5.1, 15.2008.50 del 7 luglio 2008, consid. 6; 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid. 2).L’inidoneità della trasmissione perlettera o deposito vale a prescindere dal fatto che l’escusso abbia preventivamente accettato tale modo di comunicazione quale mezzodi notifica per tutte le esecuzioni e comunicazioni connesse(sentenze della CEF15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 5.1,15.2003.86 dell’11 luglio 2003; sentenza 27 novembre 1990 del­l’Autorità di vigilanza di Basilea-Città, in BlSchK 1991, pag. 94;Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 14 ad art. 72 LEF).Qualora il precetto esecutivo sia comunque giunto all’escus­­soancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuta effettivaconoscenza (DTF 128 III 104, consid. 2, 120 III 116, consid. 3b; 110 III 11, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 7B.228/2003del 30 ottobre 2003, consid. 4.2; già citate sentenze della CEF 15.2015.33/38 del 26 maggio 2015, consid. 5.1, 15.2008.50, consid. 7 e 15.2004.136, consid. 2, nonché sentenza 15.2003.200del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c).

3.1Nel caso di specie, di conseguenza, a prescindere dall’accordo verbale cui si riferisce l’assistente della Polizia Comunale __________, il deposito del precetto esecutivo nella buca delle lettere dell’escusso non costituisce valida notifica nel senso del­l’art. 72 LEF. Non essendo l’UE in grado di dimostrare, comeinvece gli compete (sentenze dellaCEF 15.2015.33/38 del 26 mag­gio 2015,consid. 5.2, 15.2004.136 del 19 ottobre 2004, consid. 3, e15.2003.86 dell’11 luglio 2003) quando PI 1 ha effettivamente preso conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, si deve ritenere che ciò è avvenuto nel periodo da lui indicato, ovvero alla fine del mese diluglio 2016 durante le ferie esecutive estive, che si estendono dal 15 luglio al 31 luglio (art. 56 n. 2 LEF). Risulta così applicabile l’art. 56 LEF, di modo che il termine per interporre opposizione è cominciato a decorrere soltanto il primo giorno dopo la fine delle ferie, ossia il 2 agosto 2016 (il 1° agosto essendo festivo, cfr. art. 142 cpv. 3 CPC). Esso scadeva quindi il 12 agosto 2016.

3.2Ora, con scrittodell’8 agosto 2016 PI 1 ha affermato che non pagherà mai nulla ai procedenti, contestando“fermamente”la fondatezza del credito posto in esecuzione. Considerato che l’opposizione al precetto esecutivo non soggiace a particolari esigenze di forma, atteso che è sufficiente che dalla dichiarazione dell’escusso risulti la sua volontà d’interporre opposizione(Bessenichin: Basler Kommentar, SchKG I,2aed. 2010, n. 27 ad art. 74 LEF, con rif.;Gilliéron, op. cit., n. 55 ad art. 74 e n. 20 ad art. 76; sentenza della CEF 15.2011.36 del 20 maggio 2011 consid. 2), nel caso concreto emerge chiaramente la volontà di PI 1 di opporsi al precetto esecutivo. Allo stessonon è ragionevolmente e oggettivamente possibile dare altro significato,motivo per cui PI 1 risulta avere interposto tempestiva opposizione.

4.Poiché l’esecuzione è stata sospesa dall’opposizione interposta, come visto, in modo valido dall’escusso (art. 78 cpv. 1 LEF), l’UE di Lugano ha correttamenteregistrato l’opposizione eannullato l’avviso di pignoramento con il provvedimento di riconsiderazione impugnato. Di modo che si giustifica la reiezione del ricorso di RI 1.

–;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.