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15.2016.79

Esecuzione sequestro. Pretesa nullità dei decreti e dei provvedimenti d’esecuzione. Irricevibilità delle censure già sollevate in un precedente ricorso. Ritardo a dissequestrare quanto eccede il credito del sequestrante

Ticino ·06 · 2013-08-20 · Italiano TI
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Incarto n.15.2016.79

Lugano

6 febbraio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 27 agosto 2016 di

RI 1

Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, omeglio contro i sequestri n. __________ e n. __________ eseguiti nei confronti del ricorrente a richiesta rispettivamente di

Confederazione Svizzera, Berna

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

B.Con istanza sempre del 21 dicembre 2011, la Confederazione Svizzera ha chiesto alla Pretura di Lugano di decretare nei confronti di RI 1, a concorrenza di fr. 25'902.40, il sequestro dei crediti e delle pretese vantati dal convenuto nei confronti della P__________, del C__________ e della B__________. Quale causa dei crediti e del sequestro l’istante ha indicato le decisioni di tassazione dell’imposta federale diretta emesse nei confronti del convenuto per gli anni dal 1995 al 2010 (art. 271 cpv. 1 n. 6 LEF).Con decreto del giorno successivo, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto integralmente l’istanzae ordinato il sequestro secondo le modalità richieste. L’indomani, l’Ufficio esecuzione (UE) di Lugano ha provveduto alla sua esecuzione (subn. ____________________).Statuendo con decisione del 20 agosto 2013, il Pretore ha parzialmente accolto l’opposizione, confermando il sequestro limitatamente a fr. 15'804.70 più interessi del 3.5% dal 21 ottobre 2011 su fr. 5'633.45, del 3.5% dal 2 dicembre 2011 su fr. 1'433.05e del 4% dal 21 ottobre 2011 su fr. 4'200.40. Il reclamo interposto da RI 1contro questa decisione è stato respinto dalla Camera consentenzadel 26 agosto 2014(inc. 14.2013.150). Il 9 ottobre 2014, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dal debitore contro la decisione cantonale (inc. 5D_159/2014).

C.Preso atto delle due sentenze della Camera appena citate, RI 1 il 15 settembre 2014 ha proposto ricorso a questa Camera(inc. n.15.2014.93), chiedendo, in via principale, di decretare la nullità dell’esecuzione di ambedue i sequestri e l’an­­nullamento dei decreti di sequestro e di tutti gli atti successivi, così come il dissequestro di tutti gli averi colpiti da sequestro. In via subordinata, egli ha postulato che l’UE fosse obbligato a limitare i sequestri in applicazione dell’art. 97 cpv. 2 LEF, a dis­sequestrare tutte le somme entrate sui conti sequestrati dopo l’esecuzione dei sequestri e ad annullare il precetto esecutivo n. ____________________, il sequestro n. ____________________ e il relativo decreto di sequestro.

D.Con decisione del 22 giugno 2015 (inc. n. 15.2014.93) questa Camera ha respinto il ricorso in quanto ammissibile.

–;

–

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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.