Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2016.58
Lugano
23 settembre 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza 7 luglio 2016 dallUfficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dellart. 132 LEF dellinteressenza spettante a
PI 1
nelleredità giacente, composta oltre che dallescusso PI 1 di
PI 2
PI 3
PI 4
PI 5
nelle varie esecuzioni promosse contro lescusso da:
PI 7,
PI 8,
PI 9,
(rappr. dallRA 1,)
in fatto:A.Nelle varie esecuzioni promosse nei confronti di PI 1, il 1° ottobre 2015 lUfficio esecuzione (UE) di Mendrisio ha pignorato i diritti spettanti al debitore nella comunione ereditariacomposta oltre che da lui di PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5. In sede di pignoramento lUfficio ha indicato quale unico bene appartenente alla comunione ereditaria la particella n__________ RFD __________ e ha quantificato il valore di stima dellintera comunione in fr. 305'464..
B.Avendo i creditori presentato le domande di vendita, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il29 dicembre 2015a norma dellart. 9 delRegolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), alla quale nessuno si è presentato, sicché non si è potuto raggiungere alcuna conciliazione. Il 12 gennaio 2016, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dellescusso. Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta allUfficio.
C.Il 19 aprile 2016 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1, precisando di attribuire allinteressenza del debitore, di un quinto, un valore di fr. 60'000. tenuto conto della stima di fr. 300'000. del possibile ricavo dellimmobile.
D.In occasione del pignoramento lufficio ha attribuito allintera comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.. Esso, tuttavia, ha omesso sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione dindicare la quota spettante allescusso nella comunione e il suo valore. Solo con listanza del 19 aprile 2016 lufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la quota spettante ad PI 1, omettendo di menzionare i motivi che lo hanno portato a tale conclusione. A seguito di ciò con decisione 29 aprile 2016 (inc. n. 15.2016.30) la Camera haretrocesso gli atti allufficio di esecuzione di Mendrisio affinchéproceda ad accertare la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il valore di stima reale, indicandogli altresì di poi comunicare la quota di spettanza dellescusso e il valore di stima agli interessati, impartendo loro un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
E.Dopo aver esperito le necessarie indagini, il 23 maggio 2016 lufficio, dando seguito alle indicazioni della Camera, ha comunicato a tutti gli interessati che la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria ammonta a un ottavo e che il valore della stessa, considerato un valore di fr. 305'464. della part. n. __________ RFD di __________, è di fr. 38'183.. Nella comunicazione lufficio ha altresìassegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dellescusso. Nel termine impartito nessuna proposta gli è pervenuta.
F.In base ai suddetti dati, il 7 luglio 2016 lUE ha nuovamente chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti ad PI 1 senza formulare alcuna proposta.
Considerato
in diritto: 1.Qualora, come nel caso di specie, lesistenza della comunione ereditaria e la quota parte dellescusso non siano contestate dai coeredi, lUfficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Lautorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 RDC, la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.Nel caso di specielUfficio ha determinato che la quota parte dellescusso nella comunione ereditaria è di un ottavo e che il suo valore assomma a fr.38'183.(scritto 23 maggio 2016). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dellart. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita allasta. Infatti la soluzione alternativa delloscioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) visti i tempi e i costi di una simile procedura e considerato che il rischio di vendita a vil prezzo è comunque contenuto, siccome limporto totale dei crediti a beneficio del pignoramento corrisponde pressoché al valore di stima della quota, appare in concreto inadeguata.Listanza è quindi da accogliere nel senso di ordinarela realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quote in questione.
3.Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
pronuncia: 1.Listanza è accolta e diconseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dellinteressenza di 1/8 spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 2, PI 3, PI 4 e PI 5.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Notificazione allIS 1, e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.