Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativa mente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
E. 2 Nel caso di specie l’Ufficio ha stimato la quota ereditaria di PI 2 in fr. 27'097.50, moltiplicando il valore di stima ufficiale della particella di proprietà della comunione ereditaria (pari a fr. 108'390.–) per la quota di partecipazione dell’escusso di un quarto. Il problema è che tale calcolo poggia su dati non verificati. Infatti l’UE ha omesso di accertare l’effettivo carico ipotecario gravante sul la particella n. __________ __________, che potrebbe essere notevolmente inferiore a fr. 445'000.– in considerazione dei possibili ammortamenti intervenuti nel corso degli anni dopo l’emissione dell’ultima cartella ipotecaria iscritta sul fondo. Del resto, ipotizzando come l’UE che la particella sia davvero gravata da oneri ipotecari corrispondenti al valore nominale delle cartelle ipotecarie iscritte sulla stessa e attribuendo al fondo il valore di stima ufficiale, si avrebbe un risultato negativo di fr. 336'610.– (fr. 108'390.– meno fr. 445'000.–), che avrebbe dovuto incitare l’UE a rinunciare al pignoramento. Sennonché è inverosimile che un fondo edificato a __________ non valga almeno il carico ipotecario che lo grava, e anzi di più. Ne consegue che, non essendo il valore di stima stato correttamente accertato come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per nuovi accertamenti.
E. 3 Al riguardo l’ufficio procederà ad accertare l’effettivo ammontare attuale del debito ipotecario gravante la particella n. __________ di __________ e a stabilire nuovamente il valore di stima reale della particella di proprietà della comunione ereditaria, con l’ausilio di un perito (art. 97 cpv. 1 LEF) o più semplicemente facendo proprie le conclusioni della perizia che parrebbe essere stata ordinata dalla Pretura di Locarno-Campagna (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del 17 maggio 2016), se ne ritiene l’esito condivisibile. Fatto ciò, l’UE comunicherà il valore di stima agli interessati, impartendo loro un termine per presentare eventuali osservazioni o nuove proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
E. 4 Intimazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno, e per il suo tramite a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2016.45
Lugano
8 giugno 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza del2 giugno 2016dallIS 1, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dellart. 132 LEF dellinteressenza spettante allescusso
PI 2, __________
nella comunione ereditaria fu PI 1, composta oltre allescusso di
PI 3, __________
PI 4, __________
in fatto:A.Nellambito delle varie esecuzioni promossa nei confronti di PI 2, il 15 aprile, il 19 agosto, l11 novembre 2015 e il 17 febbraio 2016 lUfficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i diritti spettanti allescusso nella comunione ereditaria fu PI 1 composta oltre che di lui di PI 3 e PI 4. In sede di pignoramento lUfficio ha indicato quale bene appartenente alla comunione ereditaria la particella n__________ __________ e ha quantificato il valore di stima della quota spettante allescusso in fr. 36'130., non senza precisare che il fondo è gravato da cartelle ipotecarie per complessivi fr. 445'000..
B.Avendo diversi creditori presentato la domanda di vendita, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il 17 maggio2016a norma dellart. 9 delRegolamento del Tribunalefederale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), alla quale nessun creditore si è presentato, sicché non si è potuto raggiungere alcuna conciliazione.
Il 17 maggio 2016, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dellescusso. Nel termine impartito è pervenuta allUfficio una sola proposta, intesa allo scioglimento della comunione.
C.Il 1° giugno 2016 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2, precisando che il valore di stima ufficiale dellaparticella
n. __________ __________ è di fr. 108'390. e che alla quota pignorata lufficio ha assegnato un valore di stima di fr. 27'097.50 in considerazione della quota di partecipazione di un quarto dellescusso nella comunione ereditaria.
in diritto:1.Ricevuta la domanda di vendita duna parte in comunione, lufficio desecuzione convoca tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).Lautorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC),ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 RDC la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.