Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativa mente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
E. 2 Nel caso di specie l’Ufficio ha stabilito il valore di stima della quota ereditaria di PI 2 in fr. 76'746.–, moltiplicando semplicemente il valore di stima ufficiale delle sei particelle di proprietà della comunione ereditaria (di complessivi fr. 306'984.–) per la quota di partecipazione dell’escussa di un quarto. Il problema è che tale calcolo poggia su dati non verificati. Infatti l’UE ha omesso di accertare l’effettivo carico ipotecario gravante le particelle
n. __________ di Losone, __________ e __________ di __________, che potrebbe essere notevolmente inferiore all’importo nominale di fr. 885'000.– in considerazione dei possibili ammortamenti intervenuti nel corso degli anni dopo l’emissione delle ultime cartelle ipotecarie iscritte sui singoli fondi. Del resto, ipotizzando come l’UE che le particelle siano davvero gravate da oneri ipotecari corrispondenti al valore nominale delle cartelle ipotecarie iscritte sulle stesse e attribuendo ai fondi il valore di stima ufficiale, si avrebbe un risultato negativo di fr. 578'016.– (fr. 306'984.– meno fr. 885'000.–), che avrebbe dovuto incitare l’UE a rinunciare al pignoramento. Sennonché è inverosimile che fondi edificati a __________ (di mq. 390) o a __________ __________ __________ non valgano almeno il carico ipotecario che li grava, e anzi di più. Ne consegue che, non essendo il valore di stima stato correttamente accertato come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per nuovi accertamenti.
E. 3 Al riguardo l’ufficio procederà ad accertare l’effettivo ammontare attuale del debito ipotecario gravante la particella n. __________ di __________ e le particelle n. __________ e __________ di __________ __________ __________ e a stabilire nuovamente il valore di stima reale di tutte le particelle di proprietà della comunione ereditaria, semmai con l’ausilio di un perito (art. 97 cpv. 1 LEF). Fatto ciò, l’UE comunicherà il valore di stima agli interessati, impartendo loro un termine per presentare eventuali osservazioni o nuove proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
E. 4 Intimazione all’Ufficio di esecuzione di Locarno, e per il suo tramite a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2016.44
Lugano
8 giugno 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza del27 maggio2016 dallUfficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dellart. 132 LEF dellinteressenza spettante allescussa
PI 2,__________
nella comunione ereditaria fu PI 1, composta oltre a lei di
PI 3, __________
PI 4, __________ (Francia)
PI 5, __________
nellesecuzione
n. __________ promossa contro lescussa da:
in fatto:A.Nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti di PI 2, il 9 gennaio 2015 lUfficio di esecuzione (UE) di Locarno ha pignorato i diritti spettanti allescussa nella comunione ereditaria fu PI 1 composta oltre che di lei di PI 3 In sede di pignoramento lUfficio ha indicato quali beni appartenenti alla comunione ereditaria le particelle n. __________ e __________ di __________ e le particelle n. __________, __________, __________ e __________ di __________ __________ __________, ha quantificato il valore di stima della quota spettante allescussa in fr. 76'746. e precisato che le particelle
n. __________ di __________, __________ e __________ di __________ sono gravate da ipoteche per complessivi fr. 555'000., rispettivamente per fr. 300'000.cae fr. 30'000.ca.
B.Avendo la creditrice presentato la domanda di vendita, lUE ha convocato tutti gli interessati aunudienza tenutasi il 5 aprile2016a norma dellart. 9 delRegolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), alla quale un coerede e la creditrice non si sono presentati, sicché non si è potuto raggiungere alcuna conciliazione. Il 6 aprile 2016, lUfficio ha quindi assegnato agli interessati un termine di dieci giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dellescussa. Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta allUfficio.
C.Il 24 maggio 2016 lUE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 2,precisando che il valore di stima ufficiale delleparticelle
n. __________ e __________ di __________ è di fr. 196'039. e quello delle particelle n. __________, __________, __________ e __________ di __________ __________ __________ di fr. 110'945. e che alla quota pignorata lufficio ha assegnato un valore di fr. 76'746. in considerazione della quota di partecipazione di un quarto dellescussa nella comunione ereditaria.
in diritto:1.Ricevuta la domanda di vendita duna parte in comunione, lufficio desecuzione convoca tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).Lautorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC),ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 RDC la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.