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15.2016.39

Determinazione del modo di realizzazione di diritti in una comunione ereditaria

Ticino · 2016-05-13 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’a­sta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativa mente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

E. 2 solo cinque e non sette, l’escusso, nella sua qualità di figlio della defunta, partecipa nella misura di un quinto (e non di un settimo) alla comunione ereditaria. Premesso, tuttavia, che il valore globale della comunione ascende a fr. 11'651.–, il valore della sua quota è comun­que di soli fr. 2'330.– ed è sufficientemente determinato nel senso dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinarne la realizzazione a mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si confrontino il valore contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile procedura. L’istanza va quindi accolta.

E. 3 .   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia). Per questi motivi, pronuncia:              1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di 1 /

E. 5 spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria fu PI 2 composta di PI 1 PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8 e PI 9. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2016.39

Lugano

13 maggio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG)nella procedura avviata su istanza 3 maggio 2016 dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante a

PI 1

nella comunione ereditaria fu PI 2, composta oltre all’escusso PI 1 di

PI 3,

PI 4,

PI 5,

PI 6,

PI 7,

PI 8,

PI 9,

nelle varie esecuzioni (gruppi da n. 1 a 5) promosse contro l’escusso da:

,

,

(rappresentata da,)

,

,

(rappresentati,)

,

E.Il 3 maggio 2016 l’UE ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti e precisando che alla quota pignorata l’UE attribuisce un valore di fr. 1'664.40, come stabilito nella comunicazione a tutti i creditori del 12 novembre 2015.

Considerato

in diritto:1.Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’uffi­­cio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC),ritenuto chegiusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’a­sta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

2.Nel caso di specie in occasione dei pignoramenti l’Ufficio ha sempre simbolicamenteindicato il valore di stimadell’interes­­senza spettante all’escusso nella comunione ereditaria in fr. 1.–. È solo in sede di conciliazione che l’UE ha stimato la quota ereditaria di PI 1in fr. 1'179.75 in considerazione della sua partecipazione di un ottavo nella comunione ereditaria e del valore complessivo della stessa, che risulta proprietaria della sola particella n. __________ RFD di __________, di fr. 9'438.–.In una comunicazione fatta ai vari creditori, il 12 novembre 2015l’Ufficio ha precisato che alla comunione ereditaria appartengono anche la particella n. __________ RFD di __________ e la quota di comproprietà A di un quarto della particella n. __________ RFD di __________, e ha stabilito che il valore della quota ereditaria del debitore ammonta a un settimo del valore complessivo della comunione ereditaria, pari a fr. 11'651.–, ossia fr. 1'664.–. In occasione della presentazione dell’istanza l’Ufficio ha poi ribadito quanto scritto ai creditori il 12 novembre 2015.

Nel determinare la quota parte dell’escusso nella comunione ereditaria, l’Ufficio ha però omesso di considerare che PI 3, PI 4 e PI 5 sono i figli e il marito – e quindi gli eredi – di __________, deceduta il 17 dicembre 2012, che era figlia di PI 2, mentre PI 6 e PI 9 sono i figli – e quindi gli eredi – di __________, deceduto il 19settembre 2001, che era a sua volta figlio di PI 2,(v. certificato ereditario emesso il 3 ago­sto 2007 dal Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città e la banca dati dei movimenti della popolazione [“Movpop”]). Ne consegue che essendo i figli di PI 2 solo cinque e non sette, l’escusso, nella sua qualità di figlio della defunta,partecipa nella misura di un quinto (e non di un settimo) alla comunione ereditaria. Premesso, tuttavia, che il valore globale della comunione ascende a fr. 11'651.–, il valore della sua quota è comun­que di soli fr. 2'330.– ed è sufficientemente determinato nel senso dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinarne la realizzazione a mezzo di pubblici incanti. Infatti, la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC) appare in concreto inadeguata, ove si confrontino il valore contenuto della quota con i tempi e i costi di una simile procedura. L’istanza va quindi accolta.

3.   Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).

Per questi motivi,

pronuncia:              1.L’istanza è accolta.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di1/5spettante a PI 1 nella divisione della comunione ereditaria fu PI 2 composta di PI 1 PI 3, PI 4, PI 5, PI 6, PI 7, PI 8 e PI 9.

2.Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.Notificazione all’Ufficio di esecuzione, Locarno e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.