Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Ricevuta la domanda di vendita d’una parte in comunione, l’ufficio d’esecuzione convoca tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativa mente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
E. 2 Nel caso di specie, in occasione del pignoramento l’Ufficio ha attribuito all’intera comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.–. Esso, tuttavia, ha omesso sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione d’indicare la quota spettante all’escusso nella comunione e il suo valore. È solo con l’istanza in esame che l’ufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la quota spettante ad PI 1. Esso non ha però menzionato i motivi che lo hanno portato a tale conclusione. Dagli atti non emerge se la comunione ereditaria è sorta a seguito del decesso del padre dell’escusso, di un altro parente oppure ancora di un terzo che avrebbe indicato gli attuali membri della comunione ereditaria quali suoi eredi testamentari. Vista la composizione della comunione ereditaria
– la madre, tre fratelli e una sorella – la prima ipotesi parrebbe la più plausibile. Se così fosse l’accertamento dell’ufficio è errato. Infatti, in questa ipotesi la quota parte di PI 1 nell’eredità indivisa sarebbe di un ottavo anziché di un quinto, la quota parte di PI 4, quale coniuge del defunto, essendo di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dovrebbe essere divisa tra i quattro figli. Ma come detto non è dato di sapere, neppure dall’estratto del registro fondiario relativo alla nota particella, chi sia la persona il cui decesso ha dato origine alla comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6. Non essendoci certezza che il valore di stima sia stato correttamente accertato dall’ufficio come invece richiede l’art. 5 cpv. 3 RDC, ne consegue che l’istanza va respinta e l’incarto retrocesso all’UE per i relativi accertamenti.
E. 3 Al riguardo l’ufficio procederà ad accertare la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il valore di stima reale. Fatto ciò, l’UE comunicherà la quota di spettanza dell’escusso e il valore di stima agli interessati, impartendo loro un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
E. 4 Intimazione all’Ufficio di esecuzione, Mendrisio, e per il suo tramite a tutti gli interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2016.30
Lugano
29 aprile 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella procedura avviata con istanza 19 aprile 2016 dallUfficio di esecuzione di Mendrisio, con cui chiede di determinare il modo di realizzazione ai sensi dellart. 132 LEF dellinteressenza spettante a
PI 1
nelleredità giacente, composta oltre che dallescusso PI 1 di
PI 3
PI 4
PI 5
PI 6
nelle varie esecuzioni promosse contro lescusso da:
PI 7,
PI 8,
PI 9,
(rappr. dallRA 1,)
Considerato
in diritto:1.Ricevuta la domanda di vendita duna parte in comunione, lufficio desecuzione convoca tutti gli interessati a unudienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Lautorità di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dellescusso (art. 132 cpv. 1 LEF) scegliendo tra la messa allasta oppure loscioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto chegiusta lart. 10 cpv. 3 RDC la vendita allasta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.
2.Nel caso di specie, in occasione del pignoramento lUfficio ha attribuito allintera comunione ereditaria un valore di fr. 305'464.. Esso, tuttavia, ha omesso sia nel verbale di pignoramento sia in sede di conciliazione dindicare la quota spettante allescusso nella comunione e il suo valore. È solo con listanza in esame che lufficio ha apoditticamente determinato in un quinto la quota spettante ad PI 1. Esso non ha però menzionato i motivi che lo hanno portato a tale conclusione. Dagli atti non emerge se la comunione ereditaria è sorta a seguito del decesso del padre dellescusso, di un altro parente oppure ancora di un terzo che avrebbe indicato gli attuali membri della comunione ereditaria quali suoi eredi testamentari. Vista la composizione della comunione ereditaria la madre, tre fratelli e una sorella la prima ipotesi parrebbe la più plausibile. Se così fosse laccertamento dellufficio è errato. Infatti, in questa ipotesi la quota parte di PI 1 nelleredità indivisa sarebbe di un ottavo anziché di un quinto, la quota parte di PI 4, quale coniuge del defunto, essendo di un mezzo (art. 462 cpv. 1 cifra 1 CC), mentre la rimanente metà dovrebbe essere divisa tra i quattro figli. Ma come detto non è dato di sapere, neppure dallestratto del registro fondiario relativo alla nota particella, chi sia la persona il cui decesso ha dato origine alla comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4, PI 5 e PI 6. Non essendoci certezza che il valore di stima sia stato correttamente accertato dallufficio come invece richiede lart. 5 cpv. 3 RDC, ne consegue che listanza va respinta e lincarto retrocesso allUE per i relativi accertamenti.
3.Al riguardo lufficioprocederà ad accertare la quota parte di PI 1 nella comunione ereditaria e a stabilirne nuovamente il valore di stima reale. Fatto ciò, lUE comunicherà la quota di spettanza dellescusso e il valore di stima agli interessati, impartendo loro un nuovo termine per presentare eventuali osservazioni o proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC).
4.Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF per analogia).
Per questi motivi,
pronuncia: 1.Listanza è respinta.
2.Gli atti sono retrocessi allIS 1 affinché abbia a determinarsi come al considerando 3 che precede.
3.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.Intimazione allUfficio di esecuzione, Mendrisio, e per il suo tramite a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.