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15.2016.17

Ricorso contro l’avviso di pignoramento. Incompetenza dell’UE e della CEF ad esaminare questioni di merito (estinzione del credito posto in esecuzione in seguito a pagamento e legittimità delle spese). Competenza territoriale

Ticino · 2016-05-19 · Italiano TI
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Incarto n.15.2016.17

Lugano

19 maggio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 14 marzo 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, o meglio contro l’avviso di pignoramento emesso il 3 marzo 2016 quale proseguimento dell’esecuzione n__________ promossa nei confronti della ricorrente dalla

PI 1, __________

(rappr. dall’RA 1, __________)

3.L’Ufficio di esecuzione non è competente a esaminare l’esisten­­za o l’ammontare del credito posto in esecuzione. Non lo è neppure l’autorità di vigilanza cantonale, ricordato che il ricorso dell’art. 17 LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità dei provvedimenti emanati dagli organi amministrativi esecutivi (solitamente gli uffici di esecuzione o di fallimento) e non di accertare con giudizio di merito il diritto materiale posto a fondamento dell’ese­­cuzione forzata, ciò che compete esclusivamente al giudice (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5,15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2; Cometta/Möckliin:Basler Kommentar zum SchKG, vol.I, 2010,n. 1 segg. ad art. 17 LEF;Cometta, Commentario alla LPR, 1998, pag. 14 n. 3/c;DTF109 III 100 consid. 2). L’escusso, di conseguenza, è legittimato a opporsi, mediante ricorso, alla continuazione dell’esecu­­zione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di prosecuzione o l’opposizione non è stata rigettata in via definitiva (tra altre: sentenze della CEF 15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5.1 e15.2009.133 del 19 gennaio 2010 consid. 2).

3.1Nella fattispecie, dunque, né l’UE né questa Camera sono competenti a esaminare se le spese fatte valere dall’escutente sono giustificate. Anche la contestazione relativa al pagamento del capitale alla procedente il 22 ottobre 2015concerne una questione esclusivamente di merito, che come appena precisato è sottratta al potere di cognizione di questa autorità di vigilanza. In effetti, soltanto i pagamenti effettuati direttamente all’ufficio d’esecuzione estinguono automaticamente l’esecuzione a concorrenza dell’importo versato (art. 12 cpv. 2 LEF), mentre di quelli eseguiti nelle mani del creditore l’ufficio può tenere conto soltanto se glielo ordina un giudice oppure se il creditore li ha riconosciuti e ne ha ammesso l’effetto estintivo (sentenze della CEF15.2015.102 del 4 marzo 2016 consid. 5.2,15.2010.92 del 10 settembre 2010), ciò che del resto la procedente ha fatto nel caso specifico, siccome ha chiesto ilproseguimento dell’esecu­­zione per l’importo complessivo indicato nel precetto esecutivo dietro deduzione dell’acconto di fr. 94.70 versato dall’escussa il 22 ottobre 2015.

3.2Onde proporre le sue censure (di merito), RI 1 avrebbe dovuto interporre opposizione al precetto esecutivo, in modo tale, poi, da averle potuto semmai invocare davanti al giudice del rigetto dell’opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), oppureavrebbe potuto – e invero potrebbe tuttora – promuovere un’azio­­nedi annullamento dell’esecuzione al giudice competente conformemente agli art. 85 o 85aLEF. Nella presente procedura di ricorso, ad ogni modo, le censure sono invece irricevibili, motivo per cui il ricorso va disatteso.

4.A scanso di equivoci va ricordato che dal 1° gennaio 2015 l’inte­­ro Cantone Ticino costituisce un unico circondario di esecuzione (art. 1 cpv. 1 Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]). Il fatto quindi che RI 1 abbia spostato il proprio domicilio in un altro distretto prima della notifica dell’avviso di pignoramento non ha alcuna incidenza sulla competenza dei funzionari della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, non verificandosi un cambiamento di foro esecutivo nel senso dell’art. 53 LEF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

–RI 1, __________ __________;

–RA 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.