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15.2016.118

Minimo di esistenza. Dovere d’indagine dell’Ufficio sull’estensione e la composizione del patrimonio del debitore. Dovere dell’Ufficio di recarsi al domicilio del debitore per effettuare il pignoramento

Ticino · 2017-05-03 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 3 Nel caso di specie, la ricorrente osserva che l’escusso è iscritto nel registro di commercio quale amministratore unico dell’__________, ma dagli atti non risulta possibile stabilire se egli percepisca dalla società uno stipendio né in quale misura. La ricorrente chiede quindi che il verbale di pignoramento sia completato con l’indicazione anche delle fonti di reddito dell’atti­vità lucrativa dipendente, oltre a quelle dell’attività indipendente già menzionate. La ricorrente si duole inoltre che l’Ufficio non abbia accertato in modo sufficientemente dettagliato se il debitore è proprietario di beni finanziari, benché a mente sua vi siano “motivi fondati” in tal senso. Nel verbale manca infatti qualsiasi descrizione o elenco dei crediti, titoli, conti postali o bancari di cui il debitore è titolare, così come manca l’accertamento che le cose mobili rimaste in suo possesso, ad esempio quelle a domicilio o quelle necessarie perlomeno alla sua attività indipendente, siano effettivamente impignorabili.

E. 4 Nell’ambito del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117 III 61 segg.; Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere.

E. 4.1 Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia, quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’infor­­mazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF 15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 4.1 e i rimandi) .

E. 4.2 In concreto, la ricorrente pretende che il debitore abbia altre fonti di reddito e disponga di mezzi finanziari (crediti, titoli, conti postali e bancari) che non figurano nel verbale di pignoramento. Non fornisce però alcun indizio in merito a tali presunti attivi. E da parte sua l’escusso, reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, in sede di pignoramento ha dichiarato di non percepire altre entrate oltre a quelle dichiarate e di non possedere altri conti se non quello presso la Banca __________, indicato all’Ufficio e sul quale confluisce la rendita AVS utilizzata per far fronte alle spese riconosciute nel proprio mimino vitale. A fronte di tale dichiarazione, e i n assenza di elementi concreti che facciano ritenere ch’egli possieda relazioni bancarie o altre entrate che potrebbero essere sottoposte a pignoramento, l’ufficio, come visto, non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche e può attenersi alle indicazioni fornitegli dal debitore. La censura della ricorrente deve essere pertanto disattesa. Anche la circostanza che l’escusso figurava iscritto nel registro di commercio quale amministratore unico con diritto di firma individuale dell’A__________ non merita ulteriore approfondimento, dal momento che la Pretura del Distretto di Lugano ne ha pronunciato il fallimento a far tempo dal 25 novembre 2016. È pertanto di tutta evidenza che da tale giorno egli non può (più) percepire dalla società retribuzione alcuna.

E. 5 Per quanto attiene alla censura sull’assenza di accertamenti dei beni mobili dell’escusso, in particolare quelli detenuti a casa, dal verbale interno delle operazioni di pignoramento si evince che l’Ufficio ha eseguito il pignoramento presso la propria sede (in presenza dell’escusso, contrariamente a quanto erroneamente indicato sul verbale, ch’egli ha firmato) e pure l’interrogatorio successivo al ricorso risulta essere stato fatto nei locali dell’Uf­ficio. Non emerge dagli atti alcuna verifica sull’eventuale pignorabilità dei beni presenti al domicilio dell’escusso né che una simile verifica sia stata effettuata in tempi recenti in precedenti esecuzioni.

E. 5.1 Orbene l’ufficio d’esecuzione ha il dovere d’ispezionare il domicilio principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli esercita l’attività lucrativa, i suoi negozi, depositi, casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 91 LEF; Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 89). Il funzionario (“cursore”) deve verificare personalmente, sul posto, i be­ni indicati dall’escusso o dall’escutente (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 91; Lebrecht, op. cit., n. 17 ad art. 89; sentenza dell’au­torità di vigilanza di Basilea-Città del 10 febbraio 2009, BlSchK 2011, pag. 153 consid. 3.2), il contenuto del verbale di pignoramento rivestendo al riguardo valore di prova a tenore dell’art.

E. 5.2 Prima di rilasciare l’attestato di carenza beni l’UE avrebbe dovuto pertanto accertare l’esistenza di eventuali mobili pignorabili anche presso il domicilio dell’escusso, quali ad esempio gioielli, opere d’arte, oggetti di arredamento e così via (sentenza della CEF 15.2003.159/160 del 22 gennaio 2004, RtiD 2004 II 744 n. 85c), ricorrendo se necessario all’assistenza dell’autorità di polizia per farsi aprire i locali e i ripostigli in caso di assenza o di renitenza dell’escusso (art. 91 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF già citata). Limitatamente a questo punto il ricorso merita di conseguenza accoglimento. 6. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il ricorso è parzialmente accolto. 1.1 È annullato il verbale di pignoramento e attestato di carenza beni emesso il 25 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ . 1.2 È fatto ordine all’Ufficio di esecuzione di Lugano di ultimare le operazioni di pignoramento procedendo a un’ispezione del domicilio di PI 1 e di allestire un nuovo verbale di pignoramento, riportandovi il contenuto del verbale annullato, completato con l’esito dei suoi accertamenti effettuati al domicilio dell’e­­scusso. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a:

–;

–     . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

E. 9 cpv. 1 CC solo per quanto accertato dal funzionario stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_698/2009 consid. 4.6). Può prescindere da un’ispezione del domicilio solo se secondo precedenti esperienze si può escludere la presenza di beni pignorabili, fermo restando che rimangono necessarie verifiche in loco di tanto in tanto (Gilliéron, op. cit. loc. cit.; cfr. pure sentenza della CEF 15.2009.95 del 16 novembre 2009 consid. 6.3).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2016.118

Lugano

3 maggio 2017

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 7 dicembre 2016 della

RI 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il verbale di pignoramento e l’attestato di carenza di beni emesso il 25 novembre 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

PI 1, __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

4.Nell’ambito del pignoramento l’escusso deve informare esaurientemente l’ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art 91 cpv. 1 n. 2 LEF;DTF117 III 61 segg.;Lebrechtin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 9 ad art. 91 LEF). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le dichiarazioni dell’escusso, che le deve sottoscrivere.

4.1Nell’allestire il verbale di pignoramento l’ufficio di esecuzione può di regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore (Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91). Tuttavia,quand’anche l’escusso risponda penalmente in caso di distrazione (art. 169 CP) o d’inosservanza del suo dovere d’infor­­mazione (art. 323 n. 2 CP), l’ufficio d’esecuzione non può limitarsi a registrare acriticamente le sue dichiarazioni, ma deve attivamente indagare sull’estensione e la composizione del suo patrimonio e verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte autonomamente o fornite dall’escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o completezza (DTF 112 III 80; in ultimo luogo: sentenza della CEF15.2014.2 dell’8 maggio 2014 consid. 4.1e i rimandi).

4.2In concreto, la ricorrente pretende che il debitore abbia altre fonti di reddito e disponga di mezzi finanziari (crediti, titoli, conti postali e bancari) che non figurano nel verbale di pignoramento. Non fornisce però alcun indizio in merito a tali presunti attivi. E da parte sua l’escusso, reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, in sede di pignoramento ha dichiarato di non percepire altre entrate oltre a quelle dichiarate e di non possedere altri conti se non quello presso la Banca __________, indicato all’Ufficio e sul quale confluisce la rendita AVS utilizzata per far fronte alle spese riconosciute nel proprio mimino vitale. A fronte di tale dichiarazione, e in assenza di elementi concreti che facciano ritenere ch’egli possieda relazioni bancarie o altre entrate che potrebbero essere sottoposte a pignoramento, l’ufficio, come visto, non è tenuto a effettuare ulteriori ricerche e può attenersi alle indicazioni fornitegli dal debitore. Lacensura della ricorrente deve essere pertanto disattesa. Anche la circostanza che l’escusso figurava iscritto nel registro di commercio quale amministratore unico con diritto di firma individuale dell’A__________ non merita ulteriore approfondimento, dal momento che la Pretura del Distretto di Lugano ne ha pronunciato il fallimento a far tempo dal 25 novembre 2016. È pertanto di tutta evidenza che da tale giorno egli non può (più) percepire dalla società retribuzione alcuna.

5.Per quanto attiene alla censura sull’assenza di accertamenti dei beni mobili dell’escusso, in particolare quelli detenuti a casa, dal verbale interno delle operazioni di pignoramento si evince che l’Ufficio ha eseguito il pignoramento presso la propria sede (in presenza dell’escusso, contrariamente a quanto erroneamente indicato sul verbale, ch’egli ha firmato) e pure l’interrogatorio successivo al ricorso risulta essere stato fatto nei locali dell’Uf­ficio. Non emerge dagli atti alcuna verifica sull’eventuale pignorabilità dei beni presenti al domicilio dell’escusso né che una simile verifica sia stata effettuata in tempi recenti in precedenti esecuzioni.

5.1Orbene l’ufficio d’esecuzione ha il dovere d’ispezionare il domicilio principale o secondario dell’escusso, e, ove occorra, i locali in cui egli esercita l’attività lucrativa, i suoi negozi, depositi,casseforti, veicoli, ecc. (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 13 ad art. 91 LEF;Lebrecht,op. cit., n. 16 ad art. 89). Ilfunzionario (“cursore”) deve verificare personalmente, sul posto, i be­niindicati dall’escussoo dall’escutente (Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 91;Lebrecht,op. cit., n. 17 ad art. 89; sentenza dell’au­torità di vigilanza di Basilea-Città del 10 febbraio 2009, BlSchK 2011, pag. 153 consid. 3.2), il contenuto del verbale di pignoramento rivestendo al riguardo valore di prova a tenore dell’art. 9 cpv. 1 CC solo per quanto accertato dal funzionario stesso (sentenza del Tribunale federale 5A_698/2009 consid. 4.6). Può prescindere da un’ispezione del domicilio solo se secondo precedenti esperienze si può escludere la presenza di beni pignorabili, fermo restando che rimangono necessarie verifiche in loco di tanto in tanto (Gilliéron, op. cit. loc. cit.; cfr. pure sentenza della CEF15.2009.95 del 16 novembre 2009 consid. 6.3).

5.2Prima di rilasciare l’attestato di carenza beni l’UE avrebbe dovuto pertanto accertare l’esistenza di eventuali mobili pignorabili anche presso il domicilio dell’escusso, quali ad esempio gioielli, opere d’arte, oggetti di arredamento e così via (sentenza della CEF 15.2003.159/160 del 22 gennaio 2004, RtiD 2004 II 744 n. 85c), ricorrendo se necessario all’assistenza dell’autorità di polizia per farsi aprire i locali e i ripostigli in caso di assenza o di renitenza dell’escusso (art. 91 cpv. 3 LEF; sentenza della CEF già citata). Limitatamente a questo punto il ricorso merita di conseguenza accoglimento.

–;

–     .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.