Erwägungen (6 Absätze)
E. 4 settembre 2017 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Jaques, presidente Walser e Grisanti vicecancelliere: Cortese statuendo sui ricorsi 6 e 8 novembre 2016 di RI 1 contro l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano , o meglio contro la notificazione 5 ottobre 2016 all’PI 4 del pignoramento della rendita d’invalidità LAINF dovuta alla ricorrente, rispettivamente contro il verbale 4 novembre 2016 del pignoramento eseguito a favore del gruppo di otto esecuzioni n. __________ (es. __________ ecc.) promosse nei confronti della ricorrente da Comune di __________ , __________ (rappr. dall’Ufficio contribuzioni, __________ ) Stato del Canton Ticino , Bellinzona Confederazione Svizzera , Berna (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) ritenuto in fatto: A. Il 14 giugno 2016 l’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano ha emesso nei confronti di RI 1 otto verbali di pignoramento da valere come attestati di carenza di beni a favore del gruppo n. __________ formato delle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse dal Comune di __________ (per le due prime), dallo Stato del Canton Ticino (per le quattro successive) e dalla Confederazione Svizzera (per le ultime due), per una somma complessiva di fr. 15'766.10. B. Con ricorso del 27 giugno 2016 l’escussa ha chiesto, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento degli otto atti appena menzionati e la concessione di una sospensione “sino all’esito del TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP” e per le altre esecuzioni l’assegnazione di un nuovo termine “per sdebitarsi” . Con sentenza del 28 luglio 2016 (inc. 15.2016.57), questa Camera ha parzialmente accolto il ricorso nel senso che gli otto attestati di carenza di beni impugnati sono stati annullati e l’incarto è stato retrocesso all’UE perché procedesse a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa e riesame della questione della pignorabilità della rendita d’invalidità versatale dall’PI 4. C. Il
E. 4.2 e 4.3; Ochsner , Commentaire romand de la LP, 2005, n. 144 ad art. 93 LEF ). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia cronica ( DTF 129 III 244 seg.; sentenza della CEF, 15.2010.2 del 14 gennaio 2010, consid. 2.1; Ochsner , op. cit., n. 144 e 145 ad art. 93). Possono però essere prese in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, consid. 3/a). Nel caso specifico, la ricorrente paga attualmente un premio mensile per la cassa malattia obbligatoria di fr. 386.50 (doc. 1 ad 2) – che da gennaio 2017 è aumentato a fr. 408.45 (doc. 2) – e risulta pagare partecipazioni per circa fr. 75.– mensili in media (doc. 2.2-2.7). Vanno quindi computati nel suo minimo esistenziale fr. 483.45 per i costi della salute anziché i fr. 445.25 computati dall’UE. 6.5 È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, in particolare se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (v. DTF 119 III 13 consid. 2/a; 117 III 22 consid. 2). Anche l’automobile di un invalido può costituire un bene impignorabile quando egli non può, senza pericolo per la sua salute o senza difficoltà straordinarie, utilizzare un mezzo di trasporto più economico e senza tale veicolo non potrebbe seguire un trattamento medico indispensabile o stabilire un minimo di contatti con il mondo esterno e altre persone. Se l’automobile è un bene impignorabile, anche le spese cagionate da tale veicolo devono essere incluse nel suo minimo di esistenza (sentenza del Tribunale federale 7B.161/2004 del 21 settembre 2004, consid. 5). Non è il caso se l’escusso abita a 5 minuti dal centro città e non prova di aver bisogno dell’automobile per motivi medici (sentenza della CEF 15.2011.49 del 23 maggio 2011, RtiD 2012 I 898 n. 58c [massima]). a) Nel caso in esame la ricorrente postula l’inclusione nel proprio minimo esistenziale delle spese connesse all’uso del suo veicolo per complessivi fr. 1'062.65 (3-leasing fr. 777.65, 9-assicurazione fr. 135.–, 12-TCS + manutenzione fr. 41.70, 13-gomme neve fr. 108.30). b ) Ora, RI 1 non ha dimostrato di essere afflitta da difficoltà di deambulazione tali da impedirle l’uso dei trasporti pubblici per fare la spesa o recarsi dal medico o dal fisioterapista. Non ha infatti prodotto né l’ultima perizia dell’assicurazione invalidità (che la decisione di rendita da lei trasmessa non può supplire siccome non contiene alcuna descrizione della sua invalidità), né soprattutto il rapporto medico specialistico richiesto, al quale non può assurgere il semplice “ certificato medico per il rilascio del contrassegno di parcheggio per persone disabili” rilasciato il 16 dicembre 2016 dal direttore sanitario della Croce Verde di __________ , dott. med. __________ (accluso allo scritto 15 dicembre 2016 della ricorrente, act. VI). Dallo stesso di evince invero che la capacità deambulatoria dell’escussa senza mezzi ausiliari (in concreto senza bastone) è stata solo “stimata” (in 50 metri) e che l’interessata non è stata sottoposta a visita specialistica e a controllo tecnico. Come già rilevato nell’ordinanza del 6 febbraio 2017, s ono pure prive di sufficiente rilievo ai fini del giudizio odierno sia la decisione di rendita AI del
E. 5 ottobre 2016, RI 1 chiede in via principale, previo conferimento dell’effetto sospensivo, di accertare la nullità della sentenza 28 luglio 2016 di questa Camera, "perché viola il divieto di reformatio in peius " , e di conseguenza di ripristinare la precedente decisione dell’UE con cui ha emanato gli otto attestati di carenza di beni e di annullare l’ordine dell’UE all’PI 4 di decurtare la rendita d’invalidità. In via subordinata, in caso di conferma della validità della sentenza 28 luglio 2016, la ricorrente postula in ogni caso l’annullamento dell’ordine dell’UE all’PI 4, con rinvio all’UE perché proceda a nuovamente eseguire il pignoramento previa citazione dell’escussa e riesame della questione della pignorabilità della rendita d’invalidità versata dall’PI 4. La ricorrente domanda inoltre di potere pagare la somma, "nel denegato caso ve ne sia una" , direttamente all’UE senza "illegali sequestri preventivi e pregiudiziali" eseguiti senza sentirla, e di vedersi concessa "la sospensione sino all’esito dei ricorsi avanti il TF delle esecuzioni attinenti le imposte sul capitale LPP, conto tenuto anche del fatto che il Comune di __________ [le] ha concesso la rateizzazione" . L’8 novembre, RI 1 ha inoltrato un altro ricorso contro il verbale di pignoramento del 4 novembre 2016, motivato allo stesso modo di quello del 6 novembre e corredato delle stesse conclusioni, cui ha solo aggiunto la richiesta di annullamento del verbale impugnato. E. Con ordinanza del 16 novembre 2016, il presidente della Camera ha assegnato alla ricorrente un termine di dieci giorni per specificare le proprie spese ch’ella ritiene indispensabili nel senso dell’art. 93 LEF e per produrre i relativi giustificativi, ritenuto che, sulla base del riscontro ricevuto dalla ricorrente, si sarebbe poi potuto statuire sulla domanda d’effetto sospensivo e, previa eventuale istruttoria complementare, sui ricorsi. Il 18 novembre 2016 la ricorrente ha prodotto alcuni giustificativi e la distinta delle spese da lei ritenute indispensabili, quantificate in fr. 4'027.– mensili oltre al minimo vitale di base di fr. 1'200.–. F. Preso atto di tale risposta, c on ulteriore ordinanza del 23 novembre 2016 il presidente della Camera ha concesso ai ricorsi effetto sospensivo fino al 12 dicembre 2016 e impartito alla ricorrente un termine di quindici giorni per produrre copia dell’ultima perizia assunta dall’assicurazione invalidità, un rapporto medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà di deambulazione, copie del contratto leasing dell’automobile e del contratto di locazione e l’estratto dei mesi di ottobre e novembre 2016 di un conto menzionato sull’estratto del conto presso la PI 5 accluso allo scritto del 18 novembre. G. Entro il termine prorogato con ordinanza del 12 dicembre 2016, la ricorrente ha esibito il 15 dicembre solo parte della documentazione richiesta. Di conseguenza il presidente della Camera ha assegnato il 6 febbraio 2017 un ultimo termine fino al 28 febbraio per produrre copia dell’ultima perizia assunta dall’AI, un rapporto medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà di deambulazione, gli allegati al contratto di leasing dell’automobile (condizioni generali e calcolo della capacità creditizia) e gli estratti, dal 1° gennaio 2016, di tutti i suoi conti presso la Banca __________ di __________ (compreso il conto __________). H. Con istanza – anticipata per fax – del 27 febbraio 2017 RI 1 ha chiesto nella causa in rassegna come pure in “tutti gli altri incarti che vedono il nome RI 1” la ricusa del presidente della Camera come pure l’accertamento della nullità del decreto del 6 febbraio 2017. Nella misura della sua ricevibilità, l’istanza di ricusa è stata respinta dalla Camera con decisione del 9 maggio 2017. Le domande di effetto sospensivo e di accertamento della nullità dell’ordinanza del 6 febbraio 2017 sono state ritenute senza oggetto (consid. 11). Il ricorso in materia civile interposto da RI 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza dell’8 giugno 2017 (inc. 5A_407/2017). I. Preso atto che la ricorrente non aveva dato seguito all’ordinanza del 6 febbraio 2017 e reso nota l’acquisizione d’ufficio dalla PI 5 di __________ degli estratti dei movimenti dei conti della ricorrente relativi al periodo dal 1° gennaio 2016 al 4 luglio 2017, con ordinanza del 7 luglio 2017 il presidente ha chiuso l’istruttoria. Il 27 luglio 2017, RI 1 ha postulato l’accertamento della nullità del decreto del 7 luglio 2017, previo accertamento della nullità assoluta del decreto del 6 febbraio 2017 e della decisione del 26 luglio 2016, la sospensione del procedimento e la ricusa del presidente della Camera. Un ricorso da lei interposto contro l’ordinanza di chiusura dell’istruttoria è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con decisione del 7 agosto 2017 (inc. 5A_564/2017). Considerato in diritto: 1. Interposti all’autorità di vigilanza cantonale – nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 3 LPR) – entro dieci giorni rispettivamente dalla conoscenza (tramite l’PI 4) della notificazione del pignoramento e dalla notifica del verbale di pignoramento impugnato, i ricorsi sono in linea di principio ricevibili (art. 17 LEF). 2. La ricorrente chiede in via principale di accertare la nullità della sentenza 28 luglio 2016 di questa Camera (inc. 15.2016.57), "perché viola il divieto di reformatio in peius " , e di conseguenza di ripristinare la precedente decisione dell’UE con cui aveva emanato otto attestati di carenza di beni. 2.1 Sennonché RI 1 non ha ricorso contro tale sentenza entro il termine di dieci giorni (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) menzionato in fondo alla stessa. Ormai passata in giudicato essa non può più essere modificata. Non potrebbe neppure essere considerata nulla poiché il divieto della reformatio in peius (art. 20 a cpv. 2 n. 3 LEF e 22 LPR) non è prescritto nell’interesse pubblico o di persone che non sono parte nel procedimento (art. 22 cpv. 1 LEF) e ad ogni modo la Camera si è limitata ad accogliere la domanda di annullamento degli attestati di carenza di beni formulata nel ricorso e a ordinare all’UE di eseguire nuovamente il pignoramento previa audizione dell’escussa, come da lei richiesto, e dandole l’occasione di sdebitarsi come da lei medesima offerto in sede di ricorso. 2.2 Nel suo scritto del 27 luglio 2017, oltre all’accertamento della nullità della sentenza del 26 luglio 2016 la ricorrente postula anche l’accertamento della nullità assoluta delle ordinanze del 6 febbraio e del 7 luglio 2017. Si lamenta pure in questi casi di una violazione del divieto della reformatio in peius . a) Per quanto riguarda la prima ordinanza, RI 1 rimprovera al giudice istruttore di averla emessa come “rappresaglia e ritorsione vendicativa” perché essa non aveva prodotto l’estratto del suo conto risparmio, a un momento in cui le decisioni fiscali erano ancora oggetto di un ricorso pendente al Tribunale federale, e di avere “allargato sproporzionalmente e a dismisura le sue richieste di nuovi documenti e prove cartacee, inasprendo di nuovo quella che era la [sua] situazione al momento del primo decreto” , in particolare estendendo il periodo temporale dell’estratto del conto risparmio richiesto con l’ordinanza del 23 novembre 2016 e contravvenendo al segreto bancario. In realtà, l’ordinanza del 6 febbraio 2017 ripropone quelle stesse richieste dell’ordinanza del 23 novembre 2016, cui la ricorrente non aveva dato riscontro né fino ad allora contestato (copia dell’ultima perizia assunta dall’assicurazione invalidità; rapporto medico specialistico recente relativo alle difficoltà di deambulazione della ricorrente; allegati al contratto di leasing dell’automobile; estratti dettagliati relativi al periodo dal 1° gennaio 2016 a oggi di tutti i suoi conti presso la PI 5 di __________, compreso il conto risparmio). L’unica differenza consisteva nell’estensione temporale dei dati richiesti sui conti, passata dagli ultimi due mesi (ottobre e novembre 2016) all’intero anno 2016. E ciò semplicemente perché passando completamente sotto silenzio la prima richiesta, la ricorrente aveva dato l’impressione di volere nascondere informazioni, giustificando così una verifica più approfondita della questione. Tale estensione non viola d’altronde il divieto della reformatio in peius , che concerne solo le sentenze di merito (art. 22 LPR, inserito nel titolo “Sentenze”, art. 21 segg.) e non le ordinanze (art. 24 a LPR). Contrariamente a quanto poi obietta la ricorrente nello scritto del 27 luglio 2017, le richieste del 6 febbraio 2017 sono fondate su una base legale sufficiente, ricordato come giusta gli art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF e 19 cpv. 1 e 2 LPR l’autorità di vigilanza accerta d’ufficio i fatti determinanti e può chiedere la collaborazione delle parti. In particolare essa può chiedere la produzione di documenti da parte di terzi (art. 160 cpv. 1 lett. b CPC per il rinvio dell’art. 20 cpv. 2 LPR), i quali hanno peraltro lo stesso obbligo d’informazione del debitore (art. 91 cpv. 4 LEF), segnatamente sono tenuti a indicare tutti i suoi beni sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento (art. 91 cpv. n. 2 LEF) e non possono trincerarsi dietro al segreto bancario (art. 47 cpv. 5 LB; sentenza del Tribunale federale 7B.113/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 2.2). La richiesta d’informazione sui conti della debitrice era anche proporzionata allo scopo perseguito dalla Camera, ossia verificare se la ricorrente disponesse di risparmi (meno indispensabili delle sue rendite nel senso dell’art. 95 cpv. 1 LEF) sufficienti a tacitare i creditori, rendendo così senza oggetto il ricorso. Non avesse, del resto, interamente consumato i fr. 30'000.– girati dal suo conto corrente sul conto risparmio l’8 luglio 2016 (due giorni dopo aver effettuato un altro bonifico di fr. 32'000.– che non menziona il beneficiario), specie tramite un prelevamento di fr. 10'000.– a contanti il 15 dicembre 2016 (il giorno in cui ha spedito parte della documentazione richiesta con il decreto del 23 novembre 2016), la ricorrente avrebbe potuto pagare i crediti (di complessivi fr. 15'600.– circa) del gruppo a favore del quale è stato eseguito il pignoramento contestato. Infine, la pendenza dei ricorsi al Tribunale federale circa alcuni dei debiti posti in esecuzione non impediva alla Camera d’istruire il ricorso in esame (v. sotto consid. 3.1) e il termine fissato nel l’ordinanza del 6 febbraio 2017 per produrre la documentazione supplementare è stato sospeso con l’ordinanza del 16 marzo 2017 (dispositivo n. 3) solo “fino alla decisione sulla ricusa” , ovvero fino al
E. 9 __________ ass. auto fr. 1'613.20/12 fr. 135.00 10-Partecip. spese malattia fr. 75.00 11-Associazione inquilini 85.–/12 12-Costi auto: TCS/assista + costi manutenzione 500/12 (13-gomme neve Fr.1300.–/12 14-Aiuto domestico (pagato in nero) fr. fr. fr. fr. 7.10 41.70 108.30) 200.00 Spesa ancora da fare Totale fr. 4'027.00 [recte: 4'227.20] 6.3 Secondo il punto I della Tabella nel minimo vitale di base, stabilito in fr. 1'200.– mensili per una persona sola, rientrano "le spese di sostentamento, abbigliamento e biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, assicurazioni private, cultura, così come le spese di elettricità e/o gas per la luce e la cucina, ecc." Le spese d’elettricità della ricorrente (n. 8) sono quindi già comprese nel minimo di fr. 1'200.–. L’enumerazione non è d’altronde esaustiva. Nell’importo di base vanno anche incluse le spese di telecomunicazioni indispensabili non professionali ( Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 24 ad art. 93 LEF; sentenza della CEF 15.2014.64 del 28 agosto 2014 consid. 5) come pure quelle riferite all’allacciamento televisivo via cavo (sentenza della CEF 15.2005.139 del 21 giugno 2006, consid. 3/c), quelle non indispensabili non dovendosi comunque considerare dal profilo dell’art. 93 LEF. Le poste n. 5-7 fatte valere dalla ricorrente non possono quindi essere computate e ciò vale anche per le imposte (n. 4) in virtù della giurisprudenza federale (DTF 140 III 339 consid. 4.3 con rinvii; cifra III della Tabella). Non sono poi esistenziali né l’adesione all’associazione inquilini (n. 11) né l’aiuto domestico (n. 14), il cui costo, in quanto pagato "in nero", non può comunque essere comprovato dalla ricorrente, la quale del resto pare averlo scartato dal totale rivendicato. 6.4 Secondo il punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 seg., consid.
E. 14 novembre 2007, la quale non contiene alcuna indicazione sul tipo d’invalidità riconosciuta, sia la sentenza 31 luglio 2008 del Tribunale cantonale delle assicurazioni, la quale, anzi, ipotizzava un miglioramento sensibile delle sue condizioni di salute con il provvedimento terapeutico proposta allora dagli specialisti (pag. 10) . Non può infine tenersi conto della perizia del medico dell’PI 4, che la ricorrente afferma di avere ricevuto il 23 marzo 2017 (scritto del 27 luglio 2017 a pag. 7), poiché non l’ha prodotta. c) Orbene, le parti interessate alla procedura esecutiva sono tenute a collaborare all’accertamento dei fatti, in particolare quando hanno adito l’autorità di vigilanza nel proprio interesse (art. 20 a cpv. 2 n. 2 LEF). Se, sollecitata, la parte rifiuta di collaborare, l’autorità di vigilanza non è tenuta ad accertare fatti che non risultano dall’incarto (DTF 123 III 329 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 5A_187/2011 del 13 maggio 2011, consid. 2.1). Nel caso concreto, avendo la ricorrente, senza motivo oggettivo, rifiutato di produrre un rapporto medico specialistico recente relativo alle sue difficoltà di deambulazione o una perizia equivalente, non possono essere inserite nel suo minimo esistenziale le spese connesse alla sua macchina, ma tenuto conto della sua età (è nata nel 1943) e del suo domicilio (__________, in via __________, a 350 metri dalla fermata del bus “__________”), discosto dal centro città, occorre aggiungervi il costo mensile di un abbonamento “Arcobaleno” ai Trasporti Pubblici Luganesi (zona 10), ossia fr. 35.25 (fr. 423.– diviso 12, www.arcobaleno.ch/content/2-chi-siamo/it_interno_2017.pdf ). d) Può così essere lasciata aperta la questione di sapere se la rata mensile di leasing di fr. 1'062.65 pagata dalla ricorrente, relativa a un’Audi Q3 __________ di un valore di 53'100.–, non sia eccessiva in rapporto alla sua situazione finanziaria e se sia ipotizzabile una sua sostituzione con un veicolo meno caro nel senso dell’art. 92 cpv. 3 LEF prima della fine del contratto stabilita per il 29 marzo 2019, ciò che la copia incompleta del contratto di leasing da lei prodotta comunque non consente di verificare. 6.6 Riassumendo, i ricorsi vanno parzialmente accolti nel senso che il minimo vitale della ricorrente, fissato dall’UE in fr. 1'712.25 mensili, va aumentato a fr. 1'785.70 sulla base del seguente computo: Minimo d’esistenza Minimo base fr. 1 '200 .00 Affitto fr. 1'883.00 Assicurazione malattia Abbonamento Arcobaleno fr. fr. 483.45 35.25
v. sopra consid. 6.4
v. sopra consid. 6.5/c Totale fr. 3'601.70 Riduzione minimo ./. d’esistenza fr. 1'816.00 Motivazione: la rendita AVS è impignorabile a norma di legge Minimo vitale determinante fr. 1'785.70 7. Stante il divieto della reformatio in peius , non spetta a questa Camera bensì all’UE di Lugano determinarsi sulla pignorabilità della rendita mensile di fr. 2'131.– percepita dalla PI 6 (v. estratto del conto privato PI 5). Incomberà invece all’autorità penale, cui la Camera rivolgerà una denuncia, stabilire se i prelievi dal conto risparmio effettuati da RI 1 durante la procedura di ricorso, specie quello del
E. 15 dicembre 2016 di fr. 10'000.–, tacendo di percepire una rendita di fr. 2'131.– non computata dall’UE, costituisca reato di diminuzione dell’attivo in danno dei creditori giusta l’art. 164 cpv. 1 CP, o perlomeno che il suo comportamento configuri reato di frode nel pignoramento giusta l’art. 163 cpv. 1 CP (occultamento di attivi). Valuterà anche se l’allegato aiuto domestico “pagato in nero” (sopra consid. 6.2) non sia punibile in virtù dell’art. 87 LAVS. 8. Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ] ). Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui sono ammissibili, i ricorsi sono parzialmente accolti nel senso che il minimo esistenziale di RI 1, dedotta la rendita AVS di fr. 1'816.–, è stabilito in fr. 1'785.70 . 2. Le domande di sospensione delle esecuzioni e della procedura di ricorso sono respinte. 3. L’istanza di ricusazione del giudice Jaques è irricevibile. 4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 5. Notificazione a:
– ; – ; – . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2016.104
Lugano
4 settembre 2017
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Jaques, presidente
Walser e Grisanti
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sui ricorsi 6 e 8 novembre 2016 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la notificazione 5 ottobre 2016 allPI 4 del pignoramento della rendita dinvalidità LAINF dovuta alla ricorrente, rispettivamente contro il verbale 4 novembre 2016 del pignoramento eseguito a favore del gruppo di otto esecuzioni n. __________ (es. __________ ecc.) promosse nei confronti della ricorrente da
Comune di__________,__________
(rappr. dallUfficio contribuzioni,__________)
Confederazione Svizzera, Berna
(rappresentati dallUfficio esazione e condoni, Bellinzona)
PI 4 LAINF
fr.
2'674.00
Invalidità LAINF
Cassa cantonale di
compensazione AVS
fr.
1'816.00
Pensionata AVS
Totale
fr.
4'490.00
Minimo desistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'883.00
Assicurazione malattia
fr.
445.25
Totale
fr.
3'528.25
Riduzione minimo ./.
desistenza
fr.
1'816.00
Motivazione: la rendita AVS è
impignorabile a norma di legge
Minimo determinante*
fr.
1'712.75
Minimo desistenza
Minimo base
fr.
1'200.00
Affitto
fr.
1'883.00
Assicurazione malattia
Abbonamento Arcobaleno
fr.
fr.
483.45
35.25
v. sopra consid. 6.4
v. sopra consid. 6.5/c
Totale
fr.
3'601.70
Riduzione minimo ./.
desistenza
fr.
1'816.00
Motivazione: la rendita AVS è
impignorabile a norma di legge
Minimo vitale determinante
fr.
1'785.70
;
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti allart. 46 cpv. 2 LTF.