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15.2015.88

Ricorso. Riconsiderazione parziale del provvedimento impugnato. Conferma della validità del precetto esecutivo giunto nelle mani dell’escusso ancorché in modo irregolare

Ticino · 2016-01-13 · Italiano TI
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Incarto n.15.2015.88

Lugano

13 gennaio 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 30 ottobre 2015 di

RI 1

(patrocinato dall’avv. PA 1,)

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo e l’avviso di pignoramento emessi rispettivamente il 4 maggio e il 16 ottobre 2015 nel­l’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da

PI 1,

ricordato il decreto 4 novembre 2015 con cui il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso;

preso atto che con decisione 15 dicembre 2015 l’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano ha parzialmente riconsiderato i provvedimenti impugnati, accertando che il ricorrente aveva interposto opposizione al precetto esecutivo il 30 ottobre 2015;

ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;

atteso che giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di vigilanza;

considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 consid. 3;24bcpv. 1 LPR);

accertato, però, che nella fattispecie il ricorrente ha chiesto l’annullamento di tutti gli atti dell’UE successivi alla ricezione della domanda d’esecuzione, mentre la decisione di riconsiderazione contempla solo l’annullamento (implicito) dell’avviso di pignoramento;

osservato come il ricorrente ammetta di avere ricevuto il 27 ottobre 2015, tramite il proprio legale, copia del precetto esecutivo, ch’egli ha esplicitamente contestato (ricorso ad C e D);

rammentatoche seil precetto esecutivo è comunque giunto all’escusso ancorché in un modo non conforme alla legge, l’atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza(DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c);

considerato, in queste circostanze, che il ricorso va respinto laddove tende all’annulla­­mento del precetto esecutivo;

ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).

–  avv.;

–   .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.