Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2015.88
Lugano
13 gennaio 2016
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 30 ottobre 2015 di
RI 1
(patrocinato dallavv. PA 1,)
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo e lavviso di pignoramento emessi rispettivamente il 4 maggio e il 16 ottobre 2015 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
ricordato il decreto 4 novembre 2015 con cui il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso;
preso atto che con decisione 15 dicembre 2015 lUfficio desecuzione (UE) di Lugano ha parzialmente riconsiderato i provvedimenti impugnati, accertando che il ricorrente aveva interposto opposizione al precetto esecutivo il 30 ottobre 2015;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 consid. 3;24bcpv. 1 LPR);
accertato, però, che nella fattispecie il ricorrente ha chiesto lannullamento di tutti gli atti dellUE successivi alla ricezione della domanda desecuzione, mentre la decisione di riconsiderazione contempla solo lannullamento (implicito) dellavviso di pignoramento;
osservato come il ricorrente ammetta di avere ricevuto il 27 ottobre 2015, tramite il proprio legale, copia del precetto esecutivo, chegli ha esplicitamente contestato (ricorso ad C e D);
rammentatoche seil precetto esecutivo è comunque giunto allescusso ancorché in un modo non conforme alla legge, latto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui egli ne ha avuto effettiva conoscenza(DTF 128 III 104 consid. 2; sentenza della CEF 15.2003.200 del 14 gennaio 2004, RtiD 2004 II 725 seg. n. 77c);
considerato, in queste circostanze, che il ricorso va respinto laddove tende allannullamento del precetto esecutivo;
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
avv.;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.