Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2015.31
Lugano
7 agosto 2015
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 8 aprile 2015 di
RI 1(Italia)
(patrocinato dallavv. PA 1, __________)
contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro il precetto esecutivo emesso il 5 marzo 2015 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1, __________
(patrocinata dallavv. PA 2, __________)
ritenuto
in fatto:A.Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ per lesecuzione in via di realizzazione di un pegno manuale, emesso il 5 marzo 2015 dallUfficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per lincasso di fr. 239'868. oltre agli interessi del 5% dal 30 ottobre 2014 e di fr. 2'160'000. oltre agli interessi del 5% dal 28 settembre 2012. Quale oggetto del diritto di pegno sono state indicate 99 azioni al portatore della società __________ SA, __________, incorporate in 15 certificati azionari depositati a Lugano.
B.Con ricorso dell8 aprile 2015, RI 1 ha chiesto di annullare il precetto esecutivo.
C.Con osservazioni 23 aprile 2015 la PI 1 si è opposta al ricorso. Anche lUE con osservazioni del 27 aprile 2015 ha chiesto che il ricorso venga respinto.
Considerato
in diritto: 1.Interposto allautorità di vigilanza cantonale nel Canton Ticino la Camera esecuzione e fallimenti (CEF)del Tribunale dappello(art. 3 LPR) entro 10 giorni dalla notifica dellatto impugnato emesso il 5 marzo 2015 dallUE di Lugano e notificato il 31 marzo al patrocinatore del reclamante, il ricorso è in linea di principio ricevibile (art. 17 LEF).
2.Il ricorrente evidenzia di essere cittadino italiano residente a __________ in provincia di B__________, motivo per il quale a suo parere non vi è foro esecutivo in Svizzera, non avendo egli assunto alcuna obbligazione per conto di una sua azienda in Svizzera né eletto domicilio speciale in Svizzera. Inoltre, egli sostiene che la Convenzione di Lugano (CLug) esclude lapplicazione dellart. 51 LEF.
3.Nelle sue osservazioni la PI 1 argomenta che lemissione di un precetto esecutivo ha unicamente carattere procedurale e non è un atto di diritto materiale, né comporta alcuna decisione nel merito da parte di un tribunale. sicché essa non rientra nel campo di applicazione della CLug, ma è un provvedimento regolato esclusivamente dalle norme della LEF.
4.Giusta lart. 46 cpv. 1 LEF il debitore devessere escusso al suo domicilio svizzero. Per i crediti garantiti da pegno manuale lesecuzione si può promuovere tanto al foro determinato giusta gli art. 46 a 50 LEF, quanto al luogo in cui si trova il pegno o la sua parte di maggior valore (art. 51 cpv. 1 LEF).
4.1Non sussiste unanimità sulla questione di sapere se come tale lemissione di un precetto esecutivo ai sensi degli art. 69 segg. LEF laddove sia riconducibile a materie di ordine civile e commerciale, quale è appunto un mandato di amministrazione come quello indicato nel precetto esecutivo quale titolo di credito rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e lesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0275.12) per il semplice fatto che diversamente dalla convenzione previgente del 1988 (CL, RS 0275.11) in virtù del nuovo art. 62 CLug i suoi effetti si estendono oramai anche a provvedimenti di autorità amministrative investite di competenze giudiziarie.
a)Per numerosi autori, infatti, la risposta continua comunque a essere negativa (Meier-Dieterle, Arrestpraxis ab 1. Januar 2011, AJP/PJA 10/2010, pag. 1225 ad n. 94;Kren-Kostkiewicz/Rodriguez,Der unwidersprochene Zahlungsbefehl im revidierten Lugano-Übereinkommen, in: Jusletter del 26 aprile 2010, Rz. 47 segg. e 76; Reiser, Überblick über die Arrestrevision 2009, SJZ/RSJ 106/2010, pag. 337 ad II/5b; M.Staehelin,in: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010, n. 15 ad art. 30aLEF [fintanto che lescusso non si oppone allesecuzione];Dallafior/Götz Staehelin,in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 17 ad art. 62 CLug;Rohner/Lerch,Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 38 e 95 ad art. 1 CLug; Berti, Der Lugano-Zahlungsbefehl Fact or Fiction ?, SZZP/RSPC 4/2011, pagg. 359-360;Kren Kostkiewicz/Penon, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext, BlSchK 2012, pagg. 222-224 ad B; dubbiosa:Kofmel Ehrenzeller, in:Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2aed. 2011,n. 14 ad art. 31 CLug;Killias,in: A. K. Schnyder [curatore], Kommentar LugÜ, 2011, n. 41 ad art. 22 n. 5 CLug, che ritiene però che la questione dellapplicabilità dellart. 22 CLug possa rimanere aperta, siccome in un caso come nellaltro la LEF determina comunque il foro esecutivo in modo esclusivo).
b)Tra gli autori che ritengono invece applicabile la CLug (ad esempioDasser,in:Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2aed. 2011,n. 90 ad art. 1 CLug), alcuni si riferiscono allart. 22 n. 5 CLug (Güngerich,in: Basler Kommentar, LugÜ, 2011, n. 71 ad art. 22 CLug;Dallafior/Götz Staehelin,op. cit., n. 22 ad art. 62; D.Staehelin, in:Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2aed. 2011, n. 98 ad art. 47 CLug;Waltherin:Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2aed. 2011, n. 27 ad art. 32 CLug), mentre altri considerano che il precetto esecutivo, ove non sia fondato su un titolo di rigetto definitivo, sia già parte di un vero e proprio procedimento di cognizione (Erkenntnisverfahren) o perlomeno di produzione di titolo esecutivo(Titelproduktionsverfahren), sicché entrerebbero in gioco le norme ordinarie sulla competenza secondo gli art. 2 segg. CLug (Markus,in:Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2aed. 2011, n. 182 segg. ad art. 22 CLug;Acocella,in: A. K. Schnyder [curatore], Kommentar LugÜ, 2011, n. 62 segg. ad art. 1 e n. 6 ad art. 62;Domej,in:Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2aed. 2011, n. 6 ad art. 62 CLug).
c)Dal canto suo, il Tribunale federale, in merito alla previgente Convenzione, aveva lasciato la questione aperta (DTF 124 III 505 consid. 2b) e non sembra aver avuto ancora modo di pronunciarsi in modo esplicito sulla nuova situazione (Rohner/ Lerch,op. cit., n. 38 e 95 ad art. 1;Dasser,op. cit., n. 90 ad art. 1). Quanto alla scrivente Camera, ha già avuto modo di stabilire che il foro per lemissione dei precetti esecutivi svizzeri è disciplinato esclusivamente dagli art. 46 segg. LEF (sentenza dellaCEF 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 817 n. 44c, consid. 7), per i motivi che ora si espongono.
4.2Lart. 62 CLug, è vero, estende la nozione di giudice (o meglio di giurisdizione) ad ogni autorità, anche amministrativa, solo qualora le sia riconosciuta una competenza (una funzione) giurisdizionale in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 CLug, così come lo stesso titolo della Convenzione), vale a dire ove sia abilitata a statuire autoritativamente su controversie in tali materie(v.relazione esplicativa del prof. F. Pocarsulla CLug, disponibile allindirizzo www.bj.admin. ch/content/dam/data/wirtschaft/ipr/ber-pocar-i.pdf,n. 130 e 175;Kren Kostkiewicz/Penon, op. cit., pag. 223). Non è però il caso degli uffici desecuzione svizzeri, che non hanno alcun potere giurisdizionale, né per quanto attiene allemissione del precetto esecutivo né in merito allopposizione interposta dallescusso. A differenza del giudice del rigetto dellopposizione, infatti, essi nemmeno sono abilitati a verificare la legittimità dellesecuzione, ovvero lesistenza dei presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF (decisione o riconoscimento di debito). Daltronde, il precetto esecutivo, pur divenuto definitivo in seguito alla mancata formulazione di unopposizione, al rigetto o al ritiro della stessa, non contiene alcun accertamento sul credito posto in esecuzione (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3, con rinvii), sicché non passa in giudicato, essendo i suoi effetti, a differenza ad esempio delMahnbescheiddel diritto tedesco o deldecreto ingiuntivodel diritto italiano (cfr.Dallafior/Götz Staehelin,op. cit., n. 22 ad art. 62;Domej,op. cit., n. 12, nota 50, ad art. 62), di natura unicamente esecutiva e perciò limitati allesecuzione in corso (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3).
Il precetto esecutivo svizzero non è quindi un mandato di esecuzione e nemmeno una decisione ai sensi dellart. 32 CLug. Non potrebbe in ogni caso essere riconosciuto o eseguito allestero (come non lo è del resto in un altro foro esecutivo svizzero), giacché la procedura degli art. 32 segg. CLug non può conferire a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuitile dal diritto interno (cfr. sentenza della CEF 15.2005.33 del 14 giugno 2005, consid. 4.2c, con i rimandi). Il precetto esecutivo svizzero è un puro atto esecutivo (uningiunzione di pagare) a cui non si applica neppure lart. 22 n. 5 CLug (cfr.Kropholler/Hein,Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 9aed. 2011,n. 61 ad art. 22 CLug). Non è daltronde un atto introduttivo distanza, siccome anche uneventuale opposizione una semplice dichiarazione di volontà informale che può essere rilasciata direttamente allagente notificatore (art. 74 e 75 LEF) non determina lapertura di una procedura giudiziaria o amministrativa (lazione ordinaria di accertamento o di rigetto dellopposizione deve essere promossa dallescutente), ma si limita a sospendere lesecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF). Il precetto esecutivo non crea alcuna litispendenza. E la Convenzione di Lugano non vieta lesecuzione forzata di pretese che non sono state preventivamente accertate con decisione, lart. 22 n. 5 CLug limitandosi a prescrivere una competenza giurisdizionale esclusiva in materia di esecuzione delle decisioni. Tale convenzione, dunque, non si sostituisce agli art. 46 segg. LEF.
4.3Contrariamente a quanto sostenuto da DanielStaehelin(op. cit., n. 98 ad art. 47), poi, non si può dedurre dalla sentenza pubblicata in DTF 136 III 566 segg., secondo cui il foro dellazione di rigetto provvisorio dellopposizione è retto dallart. 16 n. 5 CL (ora art. 22 n. 5 CLug), che ciò varrebbea maiore minusanche per il precetto esecutivo. Certo non si disconosce che tale sentenza, come lart. 22 n. 5 CLug sul quale si fonda, evidenziano come la Convenzione di Lugano non trovi ad applicarsi unicamente alle autorità competenti per lemissione di decisioni di merito, bensì anche a quelle che emettono decisioni di procedura, specie di esecuzione forzata. Tuttavia, come detto, lufficio desecuzione, a differenza del giudice del rigetto dellopposizione, non ha alcuna competenza giurisdizionale nemmeno per verificare la legittimità dellesecuzione, ovvero lesistenza dei presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF (decisione o riconoscimento di debito). Ciò posto, il foro esecutivo svizzero è pertanto disciplinato esclusivamente dagli art. 46 segg. LEF.
4.4Nella fattispecie, la PI 1 poteva quindi legittimamente richiamarsi allart. 51 cpv. 1 LEF per esigere dallUE di Lugano, nel cui foro sono depositati i certificatiazionaricostituiti in pegno, la notifica a RI 1 di un precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno manuale. Il ricorso si rivela così infondato e va respinto.
5.Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20acpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF[RS 281.35]).
Per questi motivi,
pronuncia: 1.Ilricorso è respinto.
2.Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.Notificazione a:
;
.
Comunicazione allUfficio di esecuzione, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.