Comminatoria di fallimento. Contestazione della specie d’esecuzione. Credito fondato sul diritto pubblico (tasse abbonamento e consumo energia)
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.12.2014 15.2014.135
Comminatoria di fallimento. Contestazione della specie d’esecuzione. Credito fondato sul diritto pubblico (tasse abbonamento e consumo energia)
Incarto n. 15.2014.135 Lugano 3 dicembre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 1° dicembre 2014 di RI 1 (patrocinata dall’PA 1, __________) contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, o meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 19 novembre 2014 nell’esecuzione
n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da PI 1 (patrocinata dall’PA 2, __________) ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione di Lugano (in seguito UE), la società PI 1 procede contro la RI 1 per l’incasso di fr. 208'085.30 oltre interessi e spese per tasse abbonamento e consumo gas; che confermata da questa Camera la decisione di rigetto dell’opposizione interposta dall’escussa (sentenza 14.2014.202 del 4 novembre 2014), il 21 novembre 2014 l’UE le ha notificato la comminatoria di fallimento; che contro tale atto la RI 1 è tempestivamente insorta con il ricorso in esame a questa Camera quale unica autorità di vigilanza cantonale per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo; che la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 43 n. 1 LEF, nella misura in cui l’UE, malgrado il credito posto in esecuzione sia fondato sul diritto pubblico, avrebbe dovuto proseguire l’esecuzione in via di pignoramento e non di fallimento; che l’eccezione dell’art. 43 n. 1 LEF è però subordinata all’esistenza di due requisiti cumulativi: non solo il credito in esecuzione deve avere origine nel diritto pubblico ma il creditore deve anche essere, a sua volta, un soggetto di diritto pubblico (DTF 139 III 290 consid. 2.1; 129 III 554, consid. 3; 125 III 251 consid. 1; 118 III 14, consid. 2; 115 III 90 consid. 2; sentenze della CEF 15.2001.313 del 18 gennaio 2002, consid. 2d e 15.2004.22 del 23 giugno 2004 consid. 4e); che nel caso specifico, tuttavia, la procedente PI 1 non è un soggetto di diritto pubblico bensì una società anonima fondata secondo le regole del diritto privato, ciò che la ricorrente non mette in dubbio e comunque risulta evidente dalla consultazione del registro di commercio (che a differenza di quanto avviene ad esempio per le Ferrovie federali svizzere non indica una natura giuridica – di diritto pubblico, cfr. DTF 132 III 473 consid. 3.3 – particolare); che l’esecuzione, come correttamente deciso dall’UE, deve di conseguenza essere proseguita in via di fallimento (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF); che il ricorso va pertanto respinto, la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo diventando così senza oggetto; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.