Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.2014.131
Lugano
9 febbraio 2015
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
Statuendo quale giudice unico (art. 48bLOG) sul ricorso 13 novembre 2014 di
RI 1
contro
loperato dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro la notifica del precetto esecutivo emesso il 20 giugno 2014 nellesecuzione n. __________ promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
preso atto che con decisione 9 dicembre 2014 lUfficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha annullato il provvedimento impugnato, registrando lopposizione interposta dallescussa con la data del 3 novembre 2014, dopo aver accertato che il precetto esecutivo è stato consegnato in realtà alla donna di servizio dellimmobile in cui lamministratore unico dellescussa ha il domicilio privato, la quale lha depositato nella buca delle lettere di lui, sicché egli ne è venuto a conoscenza solo uno o due giorni prima dinterporre opposizione allUfficio;
ritenuto che il nuovo provvedimento non è stato impugnato;
atteso che giusta lart. 17 cpv. 4 LEF lufficio può riconsiderare il provvedimento impugnato fino allinvio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare una nuova decisione e notificarla senzindugio alle parti e allautorità di vigilanza;
considerato che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF126 III 86 consid. 3;24bcpv. 1 LPR);
appurato, tuttavia, che oltre a contestare implicitamente la decisione 6 novembre 2014 dellUfficio, con cui ha dichiarato tardiva lopposizione interposta dallescussa il 3 novembre, nella fattispecie la ricorrente ha pure concluso per lannullamento del precetto esecutivo;
accertato, al riguardo, che lamministratore della ricorrente ammette di avere trovato il precetto esecutivo nella sua buca delle lettere durante il finesettimana dell1-2 novembre 2014, di modo che la domanda di annullamento va respinta (DTF 128 III 104 consid. 2, 120 III 116 consid. 3b, 110 III 11 consid. 2), mentre la contestazione (implicita) della decisione 6 novembre 2014 si rivela senza oggetto in seguito al suo annullamento disposto dallUfficio con il provvedimento di riconsiderazione;
ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
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Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nellambito di unesecuzione cambiaria.