Ricorso contro la stima di un fondo posto all’asta. Richiesta di una seconda stima. Ricorso e richiesta redatti in tedesco. Traduzione non prodotta nel termine impartito dall’UEF. Irricevibilità
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 agosto 2014 l’UEF di Blenio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale l’asta della particella n. __________ RFD __________, di proprietà di RI 1, menzionando un valore complessivo di stima peritale di fr. 222’000.–; che con un ricorso del 1° settembre 2009 redatto in lingua tedesca, RI 1 si è opposta alla stima in virtù degli art. 17 LEF e 9 cpv. 2 RFF, chiedendo che venisse ordinata una seconda perizia e concesso l’effetto sospensivo; che con raccomandata ritirata dall’interessata il 10 settembre 2014, l’UEF le ha impartito un termine di 10 giorni per trasmettere un esemplare del ricorso tradotto in lingua italiana e munito della sua firma autografa in originale; che giusta l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il ricorso dev’essere redatto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo rappresentante; che se questi presupposti non sono adempiuti va fissato un termine al ricorrente per rimediarvi, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR); che nel caso specifico la diffida 3 settembre 2014 dell’UEF è conforme alle esigenze dell’art. 7 cpv. 5 LPR; che non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione nel termine di 10 giorni impartitogli, il ricorso va dichiarato irricevibile; che vale la stessa conseguenza per la richiesta di una seconda stima giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La richiesta di una seconda stima è irricevibile. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.10.2014 15.2014.100
Ricorso contro la stima di un fondo posto all’asta. Richiesta di una seconda stima. Ricorso e richiesta redatti in tedesco. Traduzione non prodotta nel termine impartito dall’UEF. Irricevibilità
Incarto n. 15.2014.100 Lugano 6 ottobre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 1° settembre 2014 di RI 1 contro l'operato dell'Ufficio esecuzione e fallimenti (UEF) di Blenio, o meglio contro la stima della particella n. __________ RFD __________ ordinata dall’UEF; Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che il 22 agosto 2014 l’UEF di Blenio ha pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale l’asta della particella n. __________ RFD __________, di proprietà di RI 1, menzionando un valore complessivo di stima peritale di fr. 222’000.–; che con un ricorso del 1° settembre 2009 redatto in lingua tedesca, RI 1 si è opposta alla stima in virtù degli art. 17 LEF e 9 cpv. 2 RFF, chiedendo che venisse ordinata una seconda perizia e concesso l’effetto sospensivo; che con raccomandata ritirata dall’interessata il 10 settembre 2014, l’UEF le ha impartito un termine di 10 giorni per trasmettere un esemplare del ricorso tradotto in lingua italiana e munito della sua firma autografa in originale; che giusta l’art. 7 cpv. 2 della legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2), il ricorso dev’essere redatto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo rappresentante; che se questi presupposti non sono adempiuti va fissato un termine al ricorrente per rimediarvi, avvertendolo che altrimenti il ricorso sarà dichiarato irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR); che nel caso specifico la diffida 3 settembre 2014 dell’UEF è conforme alle esigenze dell’art. 7 cpv. 5 LPR; che non avendo RI 1 dato seguito all’ingiunzione nel termine di 10 giorni impartitogli, il ricorso va dichiarato irricevibile; che vale la stessa conseguenza per la richiesta di una seconda stima giusta l’art. 9 cpv. 2 RFF; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La richiesta di una seconda stima è irricevibile. 3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 4. Notificazione a. Comunicazione all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Blenio, per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.