Dovere di informare dei terzi nell'ambito del fallimento. Segreto professionale dell'organo di revisione di una società anonima
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.11.2013 15.2013.95
Dovere di informare dei terzi nell'ambito del fallimento. Segreto professionale dell'organo di revisione di una società anonima
Incarto n. 15.2013.95 Lugano 13 novembre 2013 CC/fp/lw In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretario: Cortese statuendo sul ricorso 24 settembre 2013 di RI 1 contro l’operato dell’CO 1 nell’ambito della liquidazione della società PI 1, __________ procedura che interessa anche PI 3 PI 4 entrambe patrocinate dall’PA 1 PI 4, __________ rappresentato dall’__________ PI 5, PI 6, viste le osservazioni 9 ottobre 2013 di PI 3 e PI 4, esaminati gli atti e i documenti, ritenuto in fatto e considerato in diritto: che con sentenza 26 marzo 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha pronunciato lo scioglimento della società PI 1,, e ne ha ordinato la liquidazione ad opera dell’CO 1 secondo le prescrizioni applicabili al fallimento; che, nel corso della liquidazione, con scritto 30 luglio 2013 l’CO 1 ha invitato RI 1, ex organo di revisione della disciolta PI 1, a produrre i rapporti di revisione degli ultimi dieci anni; che con scritto 14 agosto 2013 RI 1 ha risposto di non poter dar seguito alla richiesta, “ in quanto ciò violerebbe in modo grave la legge sull’informazione imposta ai revisori ”; che con scritto 13 settembre 2013 l’Ufficio ha quindi diffidato RI 1 a trasmettere i rapporti di revisione entro dieci giorni sotto comminatoria dell’art. 292 CP, rilevando che la documentazione è necessaria per l’allestimento dell’inventario completo dei beni e che l’obbligo del segreto dell’organo di revisione può essere limitato dalla legge, in particolare dagli art. 222 cpv. 4 e 223 cpv. 2 LEF; che con “reclamo” (recte: ricorso) 24 settembre 2013 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo, poiché sarebbe tenuta a salvaguardare il segreto delle sue constatazioni conformemente agli art. 730 b cpv. 2 CO e 321 n. 1 CP, norme che prevarrebbero sulle disposizioni invocate dall’Ufficio, le quali, facendo riferimento unicamente ai beni del fallito anziché ai libri contabili o ai rapporti di revisione, neppure sarebbero pertinenti; che con decreto 26 settembre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso; che con osservazioni 9 ottobre 2013 PI 3 e PI 4 postulano la reiezione del gravame, sostenendo che i terzi tenuti al segreto professionale non sono legittimati a invocare il segreto per rifiutare d’informare e di mettere a disposizione dell’Ufficio dei fallimenti tutti i beni del fallito; che invero giusta l’art. 222 cpv. 1 LEF, il fallito è tenuto, sotto minaccia di pena (art. 163 n. 1, 323 n. 4 CP), a indicare tutti i suoi beni all’ufficio di esecuzione e a metterli a sua disposizione; che i terzi che detengono beni del fallito o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena (art. 324 n. 5 CP), lo stesso obbligo di informare e di mettere a disposizione del fallito (art. 222 cpv. 4 LEF); che in base al chiaro testo di legge l’obbligo dei terzi sussiste unicamente se gli stessi detengono beni del fallito o se quest’ultimo vanta nei loro confronti dei crediti (cfr. DTF 131 III 660 consid. 6.1), sicché l’art. 222 cpv. 4 LEF non impone in sé un dovere generale d’informazione (cfr. Vouilloz, in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 13 ad art. 222 LEF; Lustenberger, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. 2, 2010, n. 13 ad art. 222 LEF); che a ogni modo, entro i limiti posti dall’art. 222 cpv. 4 LEF, i terzi tenuti a salvaguardare un segreto non possono trincerarsi dietro a esso per sottrarsi al dovere d’informare l’ufficio dei fallimenti e/o di mettere a disposizione i beni del fallito o i documenti che consentono di avvalersene, dal momento che il fallito stesso vi è astretto e che la legge impone tale obbligo anche ai terzi (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. 3, 2000, n. 7 ad art. 222 LEF; cfr. Amonn/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, § 22, n. 35); che l’obbligo imposto all’organo di revisione di salvaguardare il segreto sulle sue constatazioni può essere invero limitato dalla legge (art. 730 b cpv. 2 CO); che, per la formazione dell’inventario completo dei beni del fallito, l’ufficio dei fallimenti deve prendere in custodia segnatamente i libri di commercio e di famiglia e le altre carte di qualche importanza del fallito (art. 223 cpv. 2 LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 223 LEF), anche se si trovano fuori dei locali utilizzati dal fallito (cfr. art. 223 cpv. 4 LEF), documenti che i terzi tenuti a informare giusta l’art. 222 cpv. 4 LEF hanno dunque l’obbligo di mettere a disposizione dell’ufficio (Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art. 223 LEF); che l’organo di revisione di una società anonima deve documentare tutti i servizi di revisione da esso effettuati e conservare per almeno dieci anni le relazioni di revisione e tutti i documenti essenziali (art. 730 c CO), al fine di garantire tra l’altro i mezzi di prova nel quadro di un eventuale procedimento civile o penale (cfr. FF 2004, 3643; Reutter/Rasmussen, Basler Kommentar zum OR, vol. 2, 2008, n. 4 ad art. 730 c CO); che, nel caso in rassegna, i rapporti di revisione chiesti dall’Ufficio sono documenti che la ricorrente, in qualità di organo di revisione della disciolta PI 1, aveva allestito per la stessa e che ora detiene per essa conformemente all’art. 730 c CO; che detti documenti, appartenenti alla disciolta PI 1, rientrano nel concetto di “altre carte di qualche importanza del fallito” ai sensi dell’art. 223 cpv. 2 LEF, sicché l’Ufficio è tenuto a prenderli in custodia e a conservarli in conformità agli art. 14 e segg. RUF, mentre la ricorrente non è legittimata a opporre il segreto professionale per negarne la trasmissione; che, alla luce di quanto precede, il provvedimento adottato dall’Ufficio si rivela corretto e il ricorso va pertanto respinto; che, giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità. Per questi motivi, richiamati gli art. 17, 20 a, 222 e 223 LEF, 730 b e segg. CO e 61, 62 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3 . Notificazione a:
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– . Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.