Ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.08.2013 15.2013.80
Ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento
Incarto n. 15.2013.80 Lugano 12 agosto 2013 FP/b/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 28 giugno 2013 di RE 1 Contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 6 giugno 2013 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ 9316 promossa contro la ricorrente da PI 1 richiamato il provvedimento del 1° luglio 2013, con il quale l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, richiamato l’art. 7 LPR, ha assegnato alla ricorrente un termine di 10 giorni per motivare il ricorso presentato contro l’emissione della menzionata comminatoria di fallimento, con l’avvertenza che trascorso infruttuoso tale termine, il rimedio “ andrebbe dichiarato irricevibile”; preso atto che il 30 luglio 2013 lo stesso ufficio ha comunicato a questa Camera che la ricorrente non ha dato seguito alla sua richiesta, ossia non ha provveduto entro il termine assegnato a motivare l’atto ricorsuale - così come previsto dall’art. 7 cpv. 5 LPR – con il quale si era limitata alla dicitura “ con la presente facciamo opposizione alla comminatoria di fallimento in oggetto di cui vi alleghiamo copia”; ritenuto che tale inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso (art. 7 cpv. 5 LPR), la cui totale carenza di motivazione risulta comunque manifesta (sull’esigenza di motivazione, anche sommaria, del ricorso, v. art. 7 cpv. 3 lett. b LPR); rilevato che alla luce dell’esito scontato dell’impugnazione il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario intimare la presente sentenza; ricordato che in materia di vigilanza non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF); per questi motivi, richiamati gli art. 7 cpv. 3 lett. b e 7 cpv. 5 LPR, 9 cpv. 2 LPR, 62 cpv. 1 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3 . Notificazione a: –; – . Comunicazione alla Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.