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15.2013.18

Realizzazione di beni appartenuti a un defunto

Ticino · 2013-02-22 · Italiano TI
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Realizzazione di beni appartenuti a un defunto

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.02.2013 15.2013.18

Realizzazione di beni appartenuti a un defunto

Incarto n. 15.2013.18 Lugano 22 febbraio 2013 EC/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Jaques segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 28 gennaio 2013 di 1. RI 1 2. RI 2 contro l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di incanto del 18 gennaio 2013 nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro PI 1 già in procedure interessanti quali creditori

1. PI 2 rappr. da: RA 1 2. PI 3

3. PI 4 rappr. da: RA 2

4. PI 5

5. PI 6 rappr. dall’RA 3 6. PI 7 Viste le osservazioni:

- 1° febbraio 2013 __________. PI 3, __________;

- 4  febbraio 2013 di PI 4;

- 7  febbraio 2013 di PI 2, __________;

- 18 febbraio 2013 dell’CO 1, __________; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto : che nell’ambito di varie procedure esecutive promosse contro PI 1, il 18 gennaio 2013 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il 31 gennaio 2011); che con ricorso 28 gennaio 2013 gli eredi dell’escussa, RI 1 e RI 2, hanno chiesto di annullare l’avviso d’incanto e di ordinare all’CO 1 di chiedere all’Autorità di vigilanza di determinare il modo di realizzazione dei beni già di proprietà di PI 1, atteso che i beni da realizzare apparterrebbero a un’eredità indivisa e pertanto bisognerebbe applicare l’art. 132 LEF; che l’art. 132 LEF e l’ordinanza speciale del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41) regolano i l pignoramento e la realizzazione dei diritti del debitore in una successione indivisa, indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione; che nella fattispecie, nell’ambito di esecuzioni iniziato contro PI 1 prima del suo decesso e continuate contro la sua eredità giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF, devono essere realizzati i beni immobili appartenuti alla defunta debitrice PI 1 e non i diritti dei figli nella successione della madre; che di conesguenza né l’art. 132 LEF né la speciale normativa del menzionato regolamento del Tribunale federale risultano applicabili; che pertanto l’Ufficio ha correttamente operato, pubblicando, dopo aver ricevuto le domande di vendita, l’avviso d’incanto riferito ai fondi appartenuti all’escussa; che da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto; che non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF); per questi motivi, richiamati gli art. 17, 132 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è respinto . 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3 .   Notificazione a:

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-   . Comunicazione all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                                Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.