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15.2013.14

Ritiro della procedura esecutiva. Condizioni.

Ticino · 2013-02-26 · Italiano TI
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Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nel caso di specie RI 1 ha omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________intimatole il 3 dicembre 2012. È stato pertanto corretto l’operato dell’Ufficio -al quale nessuna delle parti aveva ancora trasmesso trasmesso lo scritto del 3 dicembre 2012 con il quale PI 1 ha ritirato l’esecuzione- che, ricevuta la domanda di proseguimento, ha emesso nei confronti della debitrice la comminatoria di fallimento (art. 159 LEF).

E. 2 Con il ricorso RI 1 produce però lo scritto 3 dicembre 2012 dell’__________ RA 1, che quale amministratore unico con diritto di firma individuale di PI 1, ha espressamente e incondizionatamente dichiarato di ritirare l’esecuzione. Questo scritto, benché rivolto all’Ufficio, non gli fu inviato in precedenza né dalla creditrice né dalla debitrice, la quale, in considerazione del fatto che destinatario dello stesso era l’CO 1, poteva legittimamente ritenere come avvenuta la trasmissione all’organo esecutivo da parte della creditrice. Ora, le autorità esecutive devono tener conto di un incondizionato ritiro della procedura esecutiva anche se lo stesso non gli perviene direttamente dal rinunciante (DTF 83 III 10). Nel caso di specie con il ricorso l’escussa ha prodotto la copia dello scritto del 3 dicembre 2012. La procedente nelle proprie osservazioni si è formalizzata su aspetti in parte ovvi, quale la circostanza che tale dichiarazione prima del 28 gennaio 2013 mai pervenne all’Ufficio, e in parte irrilevanti, quale l’assenza dell’originale dello stesso. Essa non spiega però perché quella dichiarazione è stata rilasciata e ancor meno contesta di averla allestita e sottoscritta e di averla trasmessa alla debitrice. Inoltre PI 1 neppure sostiene di aver in qualche modo revocato il ritiro dell’esecuzione dopo l’allestimento della dichiarazione del 3 dicembre 2012. Per questi motivi, ora che la lettera di PI 1, con la quale essa ritira l’esecuzione, è stata ricevuta dall’autorità esecutiva, essa assume gli effetti giuridici di una dichiarazione unilaterale della procedente, con la quale quest’ultima ritira l’esecuzione. Ne consegue l’annullamento della comminatoria di fallimento emessa il 17 gennaio 2013 e notificata alla ricorrente il giorno successivo.

E. 3 .   Notificazione a: -; -. Comunicazione all’CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                                                Il segretario Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.2013.14

Lugano

26 febbraio 2013

EC/fp/fb

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Cameradi esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 28 gennaio 2013 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della comminatoria di fallimento del 17 gennaio 2013 nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

Viste le osservazioni:

- 11 febbraio 2013 di PI 1, __________;

- 14 febbraio 2013 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

in diritto.

2.Con il ricorso RI 1 produce però lo scritto 3 dicembre 2012 dell’__________ RA 1, che quale amministratore unico con diritto di firma individuale di PI 1, ha espressamente e incondizionatamente dichiarato di ritirare l’esecuzione. Questo scritto, benché rivolto all’Ufficio, non gli fu inviato in precedenza né dalla creditrice né dalla debitrice, la quale, in considerazione del fatto che destinatario dello stesso era l’CO 1, poteva legittimamente ritenere come avvenuta la trasmissione all’organo esecutivo da parte della creditrice. Ora, le autorità esecutive devono tener conto di un incondizionato ritiro della procedura esecutiva anche se lo stesso non gli perviene direttamente dal rinunciante (DTF 83 III 10). Nel caso di specie con il ricorso l’escussa ha prodotto la copia dello scritto del 3 dicembre 2012. La procedente nelle proprie osservazioni si è formalizzata su aspetti in parte ovvi, quale la circostanza che tale dichiarazione prima del 28 gennaio 2013 mai pervenne all’Ufficio, e in parte irrilevanti, quale l’assenza dell’originale dello stesso. Essa non spiega però perché quella dichiarazione è stata rilasciata e ancor meno contesta di averla allestita e sottoscritta e di averla trasmessa alla debitrice. Inoltre PI 1 neppure sostiene di aver in qualche modo revocato il ritiro dell’esecuzione dopo l’allestimento della dichiarazione del 3 dicembre 2012. Per questi motivi, ora che la lettera di PI 1, con la quale essa ritira l’esecuzione, è stata ricevuta dall’autorità esecutiva, essa assume gli effetti giuridici di una dichiarazione unilaterale della procedente, con la quale quest’ultima ritira l’esecuzione. Ne consegue l’annullamento della comminatoria di fallimento emessa il 17 gennaio 2013 e notificata alla ricorrente il giorno successivo.

-;

-.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.